Sentenza 28 febbraio 2013
Massime • 1
È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 77 Cost., 117 Cost. e 4 della decisione quadro UE 2004/757/GAI - dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo modificato dall'art. 4 bis del D.L. n. 272 del 2005, conv. in l. n. 49 del 2006, nella parte in cui prevede un'unica pena per i reati in materia di stupefacenti, senza distinguere fra droghe cosiddette pesanti e leggere. (In motivazione, la Corte ha escluso il contrasto con l'art. 77 Cost. perché, pur essendo intervenuta la modifica dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 solo in sede di conversione del decreto, essa non si pone in una situazione di disomogeneità con il contenuto originario del provvedimento di urgenza nonchè con l'art. 117 Cost., in quanto dall'art. 4 della decisione quadro citata non si desume alcuna specifica indicazione di indispensabile differenziazione di pena fra tipi di droghe, prevedendosi soltanto la necessità di un livello minimo di sanzioni per gli stupefacenti ritenuti maggiormente dannosi).
Commentario • 1
- 1. Coltivazione di marijuana è sempre reato (Cass. 3177/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Qualsiasi tipo di coltivazione di marijuana è punibile, dato che contribuisce ad accrescere in qualunque entità, pur se mirata a soddisfare esigenze di natura personale, la quantità di sostanza stupefacente esistente e circolante. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 29 maggio 2014 ? 22 gennaio 2015, n. 3177 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 10.5.211, all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo, ha dichiarato C.A. colpevole del reato di illecita coltivazione di tre piante di marijuana, in diverso stato di crescita, delle quali una (alta metri 1,20) con infiorescenze giunte a maturazione, per un peso complessivo di 124 grammi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2013, n. 18804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18804 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 28/02/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 433
Dott. DI STEFANO P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 45872/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RE IO n. 1/6/1968;
avverso la sentenza n. 1019 del 13/7/2012 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROBERTO ANIELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. MIGLIORINI LUIGI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 13 luglio 2012, in parziale riforma della sentenza di condanna di LI NZ MA in sede di giudizio abbreviato emessa dal tribunale di Rovigo il 28 novembre 2011, escludeva la recidiva contestata e riduceva la pena ad anni sei di reclusione ed Euro 60.000 di multa confermando nel resto la sentenza impugnata. Il reato contestato era la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per la detenzione di circa 9 kg di marijuana e 15 g di hashish.
Contro tale sentenza LI propone ricorso a mezzo del proprio difensore. Con primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 270 cod. proc. pen.. Premette che l'art. 270 cod. proc. pen., laddove prevede la utilizzabilità in altro procedimento dei "risultati delle intercettazioni", intende far riferimento a "registrazioni già regolarmente trascritte" ovvero "quanto meno, brogliaccio contenenti integrali trascrizioni dell' intercettazione e non di certo di brogliacci con un estratto di intercettazioni". Osserva in conseguenza che, a fronte dell'eccezione relativa alla presenza di un brogliaccio che non comprendeva l'intera intercettazione, quindi con impossibilità per la difesa di conoscenza di tutta l'intercettazione, la Corte erroneamente non ne riteneva l'inutilizzabilità.
Con secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 il vizio di motivazione ed il travisamento della prova con riferimento a numerosi atti del procedimento. Ripercorre ampiamente la motivazione della sentenza impugnata rilevando numerosi errori di valutazione. Con terzo motivo deduce la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e l'erroneità della sentenza nelle valutazioni finalizzate all'esclusione della attenuante.
Il difensore in data 11 febbraio 2013 ha depositato memoria con la quale, riportandosi all'ordinanza allegata della Corte di Appello di Roma del 28 gennaio 2013, solleva questione di costituzionalità della L. n. 49 del 2006, art. 4 bis. Il ricorso è infondato.
Questione preliminare, in relazione ai possibili effetti sul provvedimento impugnato, è la valutazione della eccezione di legittimità costituzionale proposta in modo indiretto con riferimento alla questione sollevata da altra autorità giudiziaria. La questione di costituzionalità viene posta sotto due profili in riferimento alla disposizione di cui alla L. n. 49 del 2006 che, modificando il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ha unificato le pene per i reati in materia di stupefacenti eliminando la distinzione tra droghe "pesanti" e "leggere".
Un primo profilo riguarda la violazione della procedura legislativa per la approvazione della modifica normativa.
Un secondo profilo riguarda la violazione degli accordi internazionali in materia di sanzione degli stupefacenti;
questi, con disposizione resa cogente per il legislatore ordinario alla stregua dell'art. 117 Cost., imporrebbero una chiara differenziazione di sanzione penale tra le due predette categorie di droga. Tale eccezione appare manifestamente infondata.
Il primo profilo è fondato sulla sentenza della Corte Costituzionale 22/2012 che, nel decidere su un conflitto di attribuzioni, ha approfondito il tema della procedura legislativa per la approvazione dei decreti legge.
Premesso che già precedenti sentenze avevano affermato la necessità che il decreto-legge rispetti le condizioni costituzionali della necessità ed urgenza e della sostanziale omogeneità del contenuto, la Corte chiarisce come dalla Costituzione risultino anche limiti al possibile contenuto della legge di conversione.
L'art. 77 Cost., comma 2, infatti, prevede una procedura legislativa specifica che impone un breve tempo di trattazione della legge di conversione prevedendo, se del caso, la convocazione delle Camere persino se sciolte.
Questo, quindi, non consente l'inserimento di norme diverse nella legge di conversione non potendosi "spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione". Il testo originale del decreto può certamente essere modificato per diverse valutazioni effettuate dal Parlamento nel merito o comunque per esigenze tecniche o formali, ma la normazione dovrà riguardare comunque lo stesso oggetto in vista delle medesime finalità. Questo, pertanto, comporta che, con riferimento al contenuto innovativo della legge di conversione, dovrà ricorrere una condizione di sostanziale omogeneità con il decreto-legge originario, pena la violazione della procedura legislativa di cui alla predetta norma costituzionale, denunciabile alla Corte Costituzionale nelle dovute forme. Se tale è la premessa, non si può però concordare, anche solo a livello di dubbio di costituzionalità, sull'assenza di sostanziale omogeneità nel caso indicato. Il decreto-legge in questione presentava una norma in materia di trattamento penale di soggetti tossicodipendenti ed a tale fine modificava il D.P.R. n. 309 del 1990, mentre la disposizione inserita nella legge di conversione, nel parificare il trattamento penale per i vari tipi di droghe, intendeva affrontare parimenti il tema della tossicodipendenza con un inasprimento delle pene per le droghe leggere, con una valutazione di merito insindacabile.
Quindi non emerge con immediatezza la disomogeneità tra il contenuto del decreto legge e quello della legge di conversione che giustifichi il dubbio di costituzionalità.
Sotto altro profilo, ancora, viene dedotta la illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 come riformato dalla medesima legge laddove parifica il trattamento penale per i vari tipi di droghe. Si sostiene che tale disciplina contrasterebbe con la decisione quadro UE 2004/757/GAI che, all'art. 4, prevede un trattamento differenziato per i vari tipi di droga, disciplina il cui rispetto è imposto dall'art. 117 Cost.. In realtà non si desume alcuna specifica previsione di necessaria differenziazione di pena fra tipi di droghe in quanto il predetto art. 4 prevede un livello minimo di sanzioni per le droghe maggiormente dannose ma non impedisce che il medesimo trattamento venga riservato a qualsiasi sostanza catalogata come stupefacente. In conclusione, la questione di costituzionalità è infondata sotto tutti e due i profili.
Passando ai motivi propri del ricorso si osserva:
Il primo motivo è infondato. La Corte di Appello ha ampiamente motivato sulla medesima eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali in questione, con argomentazioni rispetto le quali il ricorso non si confronta minimamente. Peraltro la tesi che l'art. 270 cod. proc. pen. imponga che nel diverso procedimento vengano acquisite trascrizioni integrali delle intercettazioni, a pena di inutilizzabilità, appare del tutto slegata dal testo della disposizione ne' nulla di simile si evince dalla complessiva disciplina;
peraltro, la prova non è costituita dalle trascrizioni bensì dalla registrazione originale, ad ulteriore dimostrazione della irrilevanza della questione posta.
Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto diretto a proporre una ricostruzione alternativa della vicenda in base ad una nuova valutazione delle prove. Ciò non è neanche possibile in ragione della allegazione degli atti procedimento perché, in sede di legittimità, è certamente consentita la valutazione di singoli atti probatori al fine di rilevare il travisamento della prova, inteso quale chiaro errore di percezione del contenuto della prova stessa ma, nel caso di specie, la parte allega un complesso di elementi probatori senza dedurre specifici errori ma chiedendo una valutazione in merito, al di fuori, quindi, dei limiti di accesso agli atti del giudice di legittimità.
Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto parimenti fondato su valutazioni di merito in tema di applicabilità delle attenuanti generiche.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2013