Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15178 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
REGISTRAZIONE E BOLLO DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA L. 21-11-1991, N.374 ESENTE DA 39 GIUDICE E ARTT. 46 IN NOME DEL POR1 5178/03 E (IST.N LA CORTE SUPREM a Pagamento SEZIONE TERZA CIVILE parcella Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8619/00 Dott. Paolo VITTORIA Presidente - 9262/00 · Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 30834 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Consigliere Rep. Dott. Michele VARRONE Ud. 05/05/03 Rel. Consigliere Dott. Fabio MAZZA - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IE FL, COMUNE DI SESSA AURUNCA;
- intimati e sul 2° ricorso n° 09262/00 proposto da: IE FL, elettivamente domiciliato in ROMA 2003 VIA PORTUENSE 729 VILLNO A, presso 10 studio 1013 dell'avvocato FERDINANDO FULGIONE, difeso dall'avvocato ANTONIO MONARCA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, COMUNE DI SESSA AURUNCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 32/99 del Giudice di pace di i SESSA AURUNCA, emessa il 22/02/99 e depositata il 25/02/99 (R.G. 438/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 [Domenico TANNELLI] Generale Dott. che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo L'ing. LL LO conveniva in giudizio, avanti al giudice di pace di Sessa Aurunca, il comune e la scuola media Caio Lucilio di Sessa Aurunca, onde sentirli condannare in solido al pagamento della somma di lire 1.275.561, oltre interessi e maggior danno, il tutto entro il limite di lire due milioni, a titolo di pagamento di parcella professionale . Affermava che, in esecuzione di incarico conferitogli dal preside di det- ta scuola aveva redatto la relazione tecnica nonché il progetto relativi ai lavori di adeguamento dell'edificio scolastico alle nuove norme di prevenzio- 2 ne degli incendi in conformità di quanto stabilito dal- la legge 818/84 Si costituiva solamente il comune di • Sessa Aurunca che chiedeva il rigetto della domanda eccependo la nullità della citazione per omessa indica- zione della causa pretendi e deducendo la mancanza del conferimento dell'incarico da parte di esso comune. Precisava inoltre che l'opera asseritamene eseguita dal LL era priva di utilità per l'ente pubblico territoriale, cosicché non ricorrevano i presupposti perdy fosse ritenuto l'ingiustificato arricchimento. Il giudice di pace , con sentenza 25.2.1999, accoglieva la domanda nei confronti della scuola e la rigettava nei confronti del comune per difettori legittimazione pas- siva sostanziale. Il Ministero della Pubblica Istru- • zione propone ricorso per cassazione affidato a tre mo- tivi di gravame. Resiste con controricorso il Ficociel- lo , che propone altresì ricorso incidentale condizio- nato. Motivi della decisione I ricorsi devono essere riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza. La sentenza è stata pubblicata in data 25.2.1999 e .non risulta notificata Deriva da ciò l'applicabilità della norma di cui all'art. 327 cpc. e il termine di decadenza in esso stabilito è venuto a compimento in 3 data 12.4.2000 mentre il ricorso principale è stato ' notificato il giorno 15.4.2000 ed è pertanto, inam- ' missibile perché tardivo Risulta altresì inefficace il ricorso incidentale condizionato. Le spese del giu- dizio di cassazione devono essere regolate come previ- sto dall'art. 91 cpc.
P Q M
La Corte Riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ri- corso principale e inefficace quello incidentale. Con- danna il ricorrente principale alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 600, di cui 100 per spese e 500 per onorario, con accessori e compenso for- fettario. [1] NZ AL Così deciso in Roma, addì 5.5.2003. • Il Cons. est. Il Presidente paccion Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 oggi, Dott.ssa Maria Aiello IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 4