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Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 15162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15162 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AG AE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 15162 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 25/11/2022 Il Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LI TA ricorre avverso l'ordinanza del 17 dicembre 2020 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: /) al reato di violenza privata aggravata dalla connessione mafiosa, ai sensi degli artt. 610 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commesso nel mese di ottobre 2009 in Torre del Greco, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 10 dicembre 2013, definitiva il 26 aprile 2014; 2) a due reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., commessi fino a maggio 2009 e da maggio 2009 con condotta permanente in Torre del Greco, ai reati di detenzione e porto illegale di armi e di danneggiamento, entrambi aggravati dalla connessione mafiosa, ai sensi degli artt. 10 e 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 635 cod. pen. e 7 di. n. 152 del 1991, commessi il 18 settembre 2009 in Torre del Greco, e al reato di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto aggravato dalla connessione mafiosa, ai sensi degli artt. 586 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, commesso il 10 giugno 2009 in Torre del Greco, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 15 ottobre 2015, definitiva il 17 ottobre 2017. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il reato sub 1 era stato commesso per un evento imprevedibile, rappresentato dal fatto che, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso di riferimento si era verificata una frattura interna: il reato ex art. 610 cod. pen., pertanto, era stato posto in essere ai danni di CU, il quale era rimasto legato al c.d. "clan Di OI", come reazione al gesto del sodale di avallare le nuove strategie criminali. Il citato reato, pertanto, non poteva essere stato preventivato da LI sin dalla sua adesione al sodalizio mafioso. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, dopo aver accertato il medesimo contesto spazio-temporale e il medesimo contesto delittuoso del reato sub 1 e del reato associativo (commesso da maggio 2009 con condotta perdurante), avrebbe illogicamente rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra tali reati. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che, dalla lettura delle 2 sentenze di condanna, si evinceva che LI, a partire dal maggio 2009, aveva costituito una nuova associazione di tipo mafioso, nel momento in cui si era allontanato dal capoclan Di OI e aveva deciso di porre in essere una ritorsione nei confronti di un altro affiliato, CU, perché quest'ultimo aveva deciso di rimanere legato al vecchio sodalizio. Il reato ex art. 610 cod. pen., pertanto, aveva segnato il primo momento di manifestazione esterna della nuova consorteria che, nata con l'intento di isolare Di OI, presupponeva che tutti i suoi sodali avessero deciso, sin dalla loro adesione, di compiere qualsiasi attività volta a impedire agli altri partecipanti la loro fedeltà a Di OI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto premettere che, con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Non è configurabile, pertanto, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334-02). Il principio affermato in giurisprudenza per l'accertamento del medesimo disegno criminoso fra reato associativo e reati fine, quindi, fa riferimento al momento genetico della deliberazione criminosa. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione in modo ineccepibile ha evidenziato che il reato di violenza privata era stato commesso da LI ai danni di CU, il quale era rimasto fedele alla prima associazione di tipo mafioso riconducibile a Di OI. Tale evento, pertanto, non poteva essere stato preventivato dal condannato sin dalla sua adesione all'associazione, a nulla rilevando che - come sostenuto nel ricorso - i sodali dell'associazione sorta nel mese di maggio 2009 avrebbero genericamente deciso ab origine di compiere ogni attività volta a impedire che gli altri partecipanti manifestassero fedeltà a Di OI. v 3 Fin dall'inizio del vincolo associativo, infatti, devono essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria. In definitiva, il fatto che un reato fine sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, non è sufficiente ad integrare di per sé soltanto il vincolo di continuazione, ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che dunque non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine (Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, non mass. sul punto). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/11/2022
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 15162 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 25/11/2022 Il Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LI TA ricorre avverso l'ordinanza del 17 dicembre 2020 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: /) al reato di violenza privata aggravata dalla connessione mafiosa, ai sensi degli artt. 610 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commesso nel mese di ottobre 2009 in Torre del Greco, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 10 dicembre 2013, definitiva il 26 aprile 2014; 2) a due reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., commessi fino a maggio 2009 e da maggio 2009 con condotta permanente in Torre del Greco, ai reati di detenzione e porto illegale di armi e di danneggiamento, entrambi aggravati dalla connessione mafiosa, ai sensi degli artt. 10 e 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 635 cod. pen. e 7 di. n. 152 del 1991, commessi il 18 settembre 2009 in Torre del Greco, e al reato di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto aggravato dalla connessione mafiosa, ai sensi degli artt. 586 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, commesso il 10 giugno 2009 in Torre del Greco, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 15 ottobre 2015, definitiva il 17 ottobre 2017. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il reato sub 1 era stato commesso per un evento imprevedibile, rappresentato dal fatto che, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso di riferimento si era verificata una frattura interna: il reato ex art. 610 cod. pen., pertanto, era stato posto in essere ai danni di CU, il quale era rimasto legato al c.d. "clan Di OI", come reazione al gesto del sodale di avallare le nuove strategie criminali. Il citato reato, pertanto, non poteva essere stato preventivato da LI sin dalla sua adesione al sodalizio mafioso. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, dopo aver accertato il medesimo contesto spazio-temporale e il medesimo contesto delittuoso del reato sub 1 e del reato associativo (commesso da maggio 2009 con condotta perdurante), avrebbe illogicamente rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra tali reati. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che, dalla lettura delle 2 sentenze di condanna, si evinceva che LI, a partire dal maggio 2009, aveva costituito una nuova associazione di tipo mafioso, nel momento in cui si era allontanato dal capoclan Di OI e aveva deciso di porre in essere una ritorsione nei confronti di un altro affiliato, CU, perché quest'ultimo aveva deciso di rimanere legato al vecchio sodalizio. Il reato ex art. 610 cod. pen., pertanto, aveva segnato il primo momento di manifestazione esterna della nuova consorteria che, nata con l'intento di isolare Di OI, presupponeva che tutti i suoi sodali avessero deciso, sin dalla loro adesione, di compiere qualsiasi attività volta a impedire agli altri partecipanti la loro fedeltà a Di OI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto premettere che, con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Non è configurabile, pertanto, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334-02). Il principio affermato in giurisprudenza per l'accertamento del medesimo disegno criminoso fra reato associativo e reati fine, quindi, fa riferimento al momento genetico della deliberazione criminosa. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione in modo ineccepibile ha evidenziato che il reato di violenza privata era stato commesso da LI ai danni di CU, il quale era rimasto fedele alla prima associazione di tipo mafioso riconducibile a Di OI. Tale evento, pertanto, non poteva essere stato preventivato dal condannato sin dalla sua adesione all'associazione, a nulla rilevando che - come sostenuto nel ricorso - i sodali dell'associazione sorta nel mese di maggio 2009 avrebbero genericamente deciso ab origine di compiere ogni attività volta a impedire che gli altri partecipanti manifestassero fedeltà a Di OI. v 3 Fin dall'inizio del vincolo associativo, infatti, devono essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria. In definitiva, il fatto che un reato fine sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, non è sufficiente ad integrare di per sé soltanto il vincolo di continuazione, ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che dunque non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine (Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, non mass. sul punto). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/11/2022