Sentenza 24 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2002, n. 9202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9202 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN ME A POPOLO IT09202/02 REPUBBLICA ITALIANA PREMA DI CASSAZIONE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G. N. 1843/01 n.24863 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cro Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 05/04/02 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: CA AS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EUDO GIULIOLI 3, presso lo studio dell'avvocato PECORINI, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO GALLEANO, EDMONDO GANGITANO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro in persona del IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI, legale rappresentante pro tempore, elettivamente 12, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2002 STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente 1467 -1- avversO la sentenza n. 1126/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 05/02/00 R.G.N. 345/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato MACALUSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 1843/01 ud. 5 aprile 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso. ex art. 414 c.p.c. Campagna Pasquale conveniva avanti il Pretore di Milano in funzione di giudice del lavoro 1'IPOST - essereIstituto Postelegrafonici esponendo di stati dipendenti dell'Ente Poste Italiane nel quale si era trasformata la precedente Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, e di aver ricevuto, a seguito del collocamento a riposo, una indennità di buonuscita inferiore a quella dovutagli. Concludeva per la declaratoria del suo diritto a vedersi computato sulla base di calcolo dell'indennità di buonuscita il 60% della indennità integrativa speciale con calcolo della base imponibile sulla scorta dell'ultimo stipendio al lordo delle ritenute previdenziali, con conseguente condanna dell'IPOST a corrispondergli la differenza. Ritualmente costituitosi in giudizio 1'IPOST contestava il fondamento della domanda e concludeva per il rigetto della medesima con riconoscimento in subordine del suo diritto a dedurre sulle somme eventualmente dovute a titolo di indennità di buonuscita i maggiori contributi a carico del dipendente in ragione dell'ampiamento della base contributiva. 3 L'adito Pretore accoglieva la domanda, risconoscendo il diritto del ricorrente al computo nell'indennità di buonuscita del 60% dell'indennità integrativa speciale. Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Ipost sostenendo che il Pretore aveva errato nell'accogliere la domanda. L'appellato, regolarmente costituitosi, contestava il fondamento del gravame e chiedeva la conferma della sentenza del Pretore. Il tribunale di Milano, con sentenza del 16 novembre 1999 - 5 febbraio 2000, accoglieva l'appello riformando la pronuncia impugnata con compensazione delle spese di giudizio. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Campagna con autonomo ricorso recante un unico motivo di impugnazione. L'Ipost con controricorso ha resistito all'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione della legge n.87 del 1994, artt. 1 e 2, del d.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 37 e 38, dell'art. 12 disp. prel. c.c.. In sintesi il ricorrente ribadisce la tesi, sostenuta anche nei gradi di merito, secondo cui erroneamente l'IPOST ha considerato nella base di calcolo della buonuscita 1'80% del 60% dell'indennità integrativa speciale (ossia solo il 48%), mentre avrebbe dovuto considerare il 60% di tale indennità senza alcun 4 ulteriore abbattimento.
2. Il ricorso è infondato. La questione posta dalla difesa del ricorrente è già stata più volt.e esaminata da questa Corte, il cui orientamento va confermato in questo giudizio anche in mancanza di ulteriori e diverse argomentazioni che possano indurre ad una revisione dello stesso. In particolare - in un giudizio che vedeva come parte lo stesso - Cass. 16 novembre 2000 n.14836 ha affermato che, quantoIpost ai criteri per la determinazione dell'indennita' di buonuscita, l'art. 1 legge n. 87 del 1994, nello stabilire che l'indennita' integrativa speciale entra a far parte, nella misura del 608, della base di calcolo utile ai fini della determinazione dell'indennita' di buonuscita, ha solo inteso inserire (nella indennita' integrativa nel novero misura indicata) la suddetta degli emolumenti computabili ai fini della formazione della base contributiva, senza tuttavia mutare i criteri di formazione della suddetta base, ossia la percentuale di utilizzazione dei singoli emolumenti computabili;
ne consegue che, una volta individuata l'indennita' integrativa speciale nella misura del 60 per cento come uno degli elementi computabili, essa, al pari di ogni altro elemento considerato nella base di calcolo, entrera' poi a comporre la base contributiva solo nella misura dell'80 per cento annuo, cosi' come disposto dagli art. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973, norme che non risultano in alcun modo incise dalla citata legge n. 87/1994. 5 Parimenti in analogo giudizio nei confronti dell'Ipost Cass. 12 ottobre 2000 n. 13624 ha ritenuto che il cit. art. 1 della 87, n. nello stabilire l'inclusione legge 29 gennaio 1994 integrativa speciale nella base di computo dell'indennita' dell'indennita' di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del 60 per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti e' da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennita' integrativa speciale, della falcidia ex d.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennita' di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio. Tale orientamento ha poi trovato ulteriore conferma in Cass. 23 ottobre 2001, n. 13030, e, da ultimo, in Cass. 23 marzo 2002, n. 4195. La sentenza impugnata, in quanto è conforme a tali principi, si sottrae alle censure del ricorrente.
3. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio. 6
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore (Ettore Mercurio) ris (Giovanni Amoroso) Duwa еслиPrieve com шого о St. ll. IL CANCELLIERE Deposit to C eria 24 610.2002 a. C N A S A S E I N L N I O O R V O I Y O S I V E M O N S D I O N S I G I S I T V I T G I Y V N O I V S T I S C C ' V C J 7