Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2002, n. 15049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15049 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
E A M T A I R N 1 . 3 T B A 1 L . A L B . - N . 5 C.C. 68906 O N I E R T Z A I S E G R A D T E S N E E I A S I E S N E D P D L R . . . 6 2 / 1 / 4 8 6 9 REPUBBLICA ITALIANA R T B I U A T R I A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA MPOSTA DI REGISTRO AGEVOLAZIONI Magistrati50 Composta dagli Ill.mi Site.r: R.G.N. 5009/00 Dott. Alfio FINO CHI Presidente Consigliere - Dott. Stefano MONACI Cron. 35238 Consigliere Dott. Mario CICALA Rep. Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Ud. 04/06/02 Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 68906 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFF REGISTRO VIAREGGIO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente 12, PORTOGHESI presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - ricorrente 2417
contro
MA IT;
intimato avverso la sentenza n. 215/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 25/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SCINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatto e diritto RC IT Il sig. PO MA ha impugnato l'avviso di li- quidazione notificatogli dal competente Ufficio finan- ziario per il recupero dei tributi nella misura ordina- ria, per effetto della decadenza dalle agevolazioni concesse nel settore edilizio dalla legge n. 408/1949 e successive modifiche, а causa della mancata presenta- zione, entro il termine di decadenza annuale, della "denuncia, corredata dalla relativa documentazione, dalla quale risulti che sono stati adempiuti gli obbli- ghi previsti per la conferma delle agevolazioni", come prescrive l'art. 6, comma 1, del d.l. 11 gennaio 1967, 2 n. 1150, convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 26. I giudici di merito hanno ritenuto che la omessa presentazione della denuncia non comporti automatica- mente la decadenza dal beneficio. Il Ministero insorge denunciando la violazione e falsa applicazione delle citate disposizioni di legge, anche con memoria deposi- tata ex art. 378 c.p.c. Il ricorso ripropone il problema interpretativo 1150, conver- dell'art. 6 del D.L. 11 dicembre 1967, n. sul quale questa tito in legge 7 febbraio 1968, n. 26, Corte si è già pronunciata più volte affermando che "la fruizione delle agevolazioni tributarie concesse, nel settore edilizio, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modifiche, è subordinata, a pena di decaden- za, alla presentazione, entro il termine di un anno (decorrente dal 31 dicembre 1985) di apposita denuncia corredata dalla documentazione dell'adempimento degli obblighi imposti per la sua fruizione, tale presenta- zione costituendo, non una facoltà del contribuente, ma un vero e proprio onere a suo carico, finalizzato all'accertamento delle condizioni necessarie all'attribuzione, in via definitiva, del beneficio" (Cass. n. 13218/2001; conf. 10253/1999, 3772/1994, 11239/1993). Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per 3 giurisprudenziale che discostarsi dall'orientamento condivide. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e, in forza del principio di diritto affermato, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, c.p.c., nel senso che il ricorso introduttivo del con- tribuente, avverso l'avviso di liquidazione deve essere rigettato. Stimasi equo compensare le spese dell'intero giudizio, tenuto conto dell'esito dei precedenti gradi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza im- decidendo nel merito, rigetta il ricorso in- pugnata e, del contribuente. troduttivo Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 4 giugno 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore ay (dr. Alfio Finocchiaro) (dr. Antonio Merone.) JDERE colit Gagano 5 OTT. 2004 Grou Ogg