Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2001, n. 8735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8735 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
: REPUBBLICA ITALIANA LA CORT ASUP 735 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto rilascio SEZIONE SECUNDA CIVILE terrens Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 14748/99 Dott. RA CRISTARELLA ORESTANO Cron. 19919 Consigliere Rep. 31.12 - Consigliere Ud. 31/01/01Dott. Antonio VELLA Dott. Enrico SPAGNA MUSSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIN Rel. Consigliere UFFICIO COPS: Richiesta copia studio Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere IL SOLE 24 ORE dat Sig 600 per diritti ha pronunciato la seguente IL CANCES E NTENZA sul ricorso proposto da: CE HI RI IT in proprio e quale madre esercente la patria potestà sui figli minori: IA AT GO, IA AT GI tutti nella loro qualità F472819 di eredi di IA TI DR, elettivamente OF472820 domiciliati in ROMA P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato GIANFR GRAZIANI, che li difende - -- - unitamente all'avvocato CESARE GASBARRI, giusta delega in atti;
ricorrenti 2001 - 189 contro 1- representate del mio fisc. spe Don fso RU, BI SA ON TI, PU AZ, ON DI in proprio e quale procuratrice della madre PO LA RI CI ved. OR e ON ED FR tutti quali eredi di OR DO;
OR IL e LE LL,Jutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOVARA 51, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TARANTO, che ---- li difende unitamente all'avvocato DOMENICO MAMMOLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 163/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Gianfranco GRAZIANI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Giuseppe TARANTO, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato ad DR IA TI il 30 giugno 1972 LU BI, IO - premesso che: LEi, DO e AT OR con sentenza emessa "inter partes" il 24 giugno 1971 "passata in cosa giudicata", il tribunale di Civitavecchia aveva accertato che con scrittura privata del 28 febbraio 1935 DR e UI TI avevano venduto a IO LEi, VA BI, ed а TO OR in terreno esteso ha. 3.53.64, pari a mq. 35.36, in Tarquinia;
che il fondo era indebitamente posseduto da DR TI IA lo convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, perché fosse condannato al rilascio del terreno di loro proprietà nonché, per l'ipotesi di alienazione anche parziale dell'immobile, al risarcimento del danno. клучи Costituitosi nel giudizio, il convenuto n oppose: che con la sentenza ° 35 del 1970 il tribunale di Civitavecchia aveva accertato che gli acquirenti BI, LEi e OR erano stati fin dal 21 febbraio 1935 immessi nel possesso del fondo in questione acquistato con atto stipulato in pari data;
che con successiva sentenza n° 103 del 1935 lo stesso tribunale aveva ordinato la trascrizione 3 di quell'atto di vendita;
che dette sentenze non avevano verificato la rispondenza dei dati del "vecchio" con il "nuovo catasto", corrispondenza che egli contestava;
che gli attori comunque erano sempre rimasti nel possesso del terreno "de quo" onde l'improponibilità della domanda di revindica;
che infondata era la domanda risarcitoria poiché il fondo non era stato alienato a terzi;
che egli era privo della legittimazione passiva poiché il terreno era stato venduto dai comproprietari DR e RA UI TI molto tempo prima che egli avesse ereditato una parte della proprietà di DR TI. Espletata l'indagine tecnica affidatagli, il consulente d'ufficio riferì, fra l'atro, di aver accertato che parte del terreno in questione era intestata a TE IA ed a EN TI. ياV.liffen Chiamati in causa "iussu iudicis", costoro dedussero di aver acquistato il terreno da tal TI HI, erede di RA UI TI, onde dovevano ritenersi estranei ai fatti di causa;
comunque, ogni azione nei loro confronti doveva ritenersi prescritta. Con sentenza dell'8 marzo 1985 il tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda, condannò il convenuto a pagare agli attori la somma di L. 34.174.060 pari al valore, riferito all'anno 1968, di mq 8.376, oltre alla rivalutazione per il periodo successivo;
gli interventori furono invece "assolti" per intervenuta prescrizione. Adita con il gravame di DR IA TI, la corte d'appello di RO, con sentenza del 12 marzo 1987, in parziale accoglimento del gravame e della domanda degli attori, lo condannò a rilasciare agli appellati mq 3593 del terreno in 2/bi questione in catasto al foglio 85 particella rigettò, infine, ogni altra domanda ed eccezione. In particolare, ritenne la corte di merito che censurato la l'appellante avesse esattamente attribuzione decisione del tribunale in punto di di diritto della disponibilità di fatto dell'intera porzione di terreno oggetto della 1. Jeffer compravendita stipulata nel 1935 e residuata, dopo l'incameramento da parte del demanio marittimo di mq 26.988 dell'intero fondo avente la originaria superficie di mq. 35.364. Di detta area, giuste le risultanze della c.t.u., mq.
4.783 risultavano di proprietà di TE IA e EN TI: il che era sfuggito agli attori ed al primo giudice per effetto di 5 un'errata indicazione dei dati catastali fornita dagli attori e non sottoposta a verifica. L'azione di revindica utilmente proponibile riguardava, pertanto, solamente i residui mq 3593. Esattamente l'appellante aveva censurato la pronunzia del tribunale che lo aveva condannato al risarcimento del danno da indebita disposizione del bene benchè non fosse possibile la restituzione chiesta in via principale dagli attori, mancanza di restituzione che, stante l'assoluta qualsiasi dimostrazione in contrario, risultava ancora attuabile. Adita con i ricorsi, principale di LU BI, di AL e AT OR, nonché di GR LEi, ed incidentale di DR TI IA, ° questa Corte con sentenza n 8062 del 27 giugno 1992, rigettato il ricorso incidentale ed il primo motivo del ricorso principale, accolto il secondo motivo, dichiarato assorbito il terzo, ha cassato, in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata, con rinvio della causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla medesima corte d'appello. In particolare, questa Corte ritenne fondato il secondo motivo del ricorso principale che 6 debitamente aveva posto in evidenza un'indagine insufficiente ove il giudice dell'appello aveva attribuito agli interventori TE IA e EN TI la proprietà di parte dell'area in contestazione, la particella 221/b estesa mq 4783, sulla sola base della intestazione catastale senza la doverosa verifica dei titoli dominicali, poiché aveva attribuito valore probatorio alle risultanze catastali le quali nell'ambito dell'azione di revindica assumono solo valore indiziario, pertanto apprezzabile nel concorso di altri elementi idonei a fornire la prova del diritto di proprietà. Doveva ritenersi assorbito il terzo motivo del ricorso principale concernente il vizio di motivazione in punto di affermato possibile recupero della porzione di mq 3.593 del terreno in questione. ulteriore indagine Solamente all'esito della еди demandata al giudice di rinvio concernente l'appartenenza degli altri mq. 4783, rivendicati possessore DR IA dagli attori contro il stato possibile accertare se TI, sarebbe e quali parti dell'intera area oggetto della revindica, pari a mq 8376, coerentemente con la loro attuale destinazione, dovessero considerarsi 7 non più recuperabile e potesse farsi luogo alla soluzione risarcitoria restando "sub iudice" anche l'effettiva recuperabilità della parte di terreno (mq. 3.593) del quale il giudice dell'appello aveva ordinato la restituzione. Riassunsero il giudizio dinanzi alla corte d'appello di RO LU BI, AL e AT OR nonché GR LEi perché, confermata la sentenza del tribunale, parte convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni in misura di L. 34.174.060 oltre la rivalutazione monetaria e agli interessi dal giugno 1968. Si costituirono RI TA ES vedova IA TI, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori IE e UL IA TI, tutti quali eredi di DR IA TI, deceduto nelle more del giudizio, che e,chiesero il rigetto della domanda degli attori in linea subordinata, opposero un debito del loro comune dante causa di L. 14.659.440 contestando il debito della rivalutazione monetaria e degli interessi. Espletata una consulenza tecnica di ufficio, la corte d'appello con sentenza del 21 gennaio 1999, in riforma della pronunzia del tribunale ed 8 in parziale accoglimento della domanda della BI, dei OR e della LEi, ha condannato la ES ed i IA TI, nella qualità di IA TI, al pagamento ineredi di Adrea favore della BI dei OR e della LEi della somma di L. 205.029.000, rivalutata secondo gli indiciti istat dal giugno 1968, oltre agli interessi;
la corte di merito, infine, regolò le spese dei giudizi di merito e di legittimità nonché di quello di rinvio. Detto giudice premesso che nell'accogliere il secondo motivo del ricorso principale, la s.c. gli aveva demandato il compito di accertare se i dati catastali, che indicavano TE IA e TI EN proprietari della particella 221/b estesa mq 4783, corrispondessero con quelli degli atti di trasferimento - ha osservato che dalla indagine tecnica, in proposito disposta, era emerso che la particella 211 non era stata mai posseduta da DR IA TI, poiché in sede di divisione venne assegnata ad altra erede TI HI che, con atto pubblico del 18 aprile 1963, la vendette a TE IA e EN TI. Da detta particella 211 venne distaccata una porzione estesa ha 0.47.83, pari a mq 4783 cui 9 venne assegnato il n° 211/b. Era certo, pertanto, che TE IA e EN TI avevano acquistato la proprietà della porzione di terreno estesa mq. 4783. Inoltre la S.C. aveva demandato anche di verificare, compiuta l'indagine sopra esposta, se e quali parti dell'intera area, estesa mq 8376, oggetto della domanda di revindica, dovessero considerarsi non più recuperabili e dovesse farsi luogo alla soluzione risarcitoria. Dalle risultanze istruttorie acquisite, dalle relazioni delle consulenzesegnatamente tecniche d'ufficio espletate nel primo e nel secondo grado del giudizio nonché dalla produzione documentale delle parti, non erano emersi elementi idonei a far ritenere la ricuperabilità della residua porzione di mq. 3.593, costituente la differenza fra i mq 8.376 (cui si era ridotto il fondo esteso mq 35.364 dopo l'ablazione di mq 26.888 da parte del demanio marittimo) ed i mq цвет 4783, appartenenti agli intervenuti. Non potendosi ordinare il rilascio di detta estensione di mq.
3.593 se ne doveva determinare il valore costituente il debito degli eredi di DR IA TI. In proposito, trovava consenso il 10 criterio di stima esposto dal c.t.u. incaricato giudizio che aveva fattonel primo grado del riferimento ai prezzi medi di mercato praticati nella zona e la conclusiva attribuzione del valore, riferito al 1968, di L. 14.659.440, ed attuale, tenuto conto dell'indice istat riferito a detto anno 13,9862, di L. 205.029.859. Trattandosi di credito risarcitorio gli interessi dovevano essere liquidati, in base ai criteri dettati dalla pronunzia delle ss.uu. 1712/95, sulle sorte media pari al L. 109.844.000 dal giugno 1968 "al soddisfo". Per la cassazione di detta pronunzia ricorre, sulla base di un complesso motivo di doglianza, RI TA ES, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori IE e UL IA TI, tutti eredi di DR IA TI. Resistono con controricorso LU BI, in глут persona del procuratore speciale Ivo Bruni, LA OR, in proprio e quale procuratrice di PA RI UC PO vedova OR, TO RA OR, questi tre quali eredi di DO OR, deceduto nelle more del giudizio, nonché AT OR e GR LEi. 11 Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE al n. 5 Con l'unico motivo, in relazione dell'art. 360 c.p.c., i ricorrenti denunziano il vizio di omessa e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Nell'accogliere il secondo motivo del ricorso principale la S.C. ha espressamente rilevato “il secondo mezzo debitamente pone in evidenza il vizio di insufficiente indagine e motivazione che inficia la sentenza impugnata nel punto in cui sul semplice richiamo dei dati catastali denunciati l'appartenenza della particella 211/b pari a mq.
4.783 agli intervenuti in causa ha deciso in conformità senza procedere ad alcuna indagine sulla base delle acquisite risultanze, in particolare sulla base delle risultanze degli atti di trasferimento per un necessario riscontro dei contrapposti assunti delle parti in causa fra cui gli intervenuti, ciascuno dei quali reclamava la proprietà della citata particella 211/b". La relazione di c.t.u. espletata nel giudizio di rinvio chiarisce definitivamente che la particella 211/b, estesa mq. 4.783, non era mai 12 appartenuta al loro comune dante causa, DR IA TI, con la conseguenza che di essa costui i suoi eredi non debbano rispondere. Tuttavia la pronunzia del giudice di rinvio non ha fornito chiarezza alcuna in ordine alla particella 2/b estesa mq.
3.593. L'esigua motivazione in proposito fornita della corte territoriale non consente di comprendere in base a quali precise emergenze istruttorie detto ritenere non recuperabilegiudice abbia potuto detta estensione chiaramente appartenenti agli eredi di DR IA TI e pertanto ampiamente recuperabile dai suoi revindicanti. Potrebbe aver indotto a ciò la relazione del c.t.u. ove in questa si legge "non sono stati individuati altri passaggi di proprietà sino al trasferimento di queste o altre parcelle al demanio marina mercantile in data non nota con la variazione catastale del 1979". La particela 2/b клука non era stata mai trasferita al demanio, il che avrebbe dovuto essere verificato a mezzo di un determinato atto amministrativo di data certa, così che il giudice di rinvio era caduto in un errore analogo a quello censurato dalla s.c. di fondare il proprio convincimento su di un vago dato catastale. 13 Senza considerare poi che la non recuperabilità della porzione immobiliare in questione avrebbe dovuto essere fatta acquisire dagli odierni resistenti, che in subordine avevano chiesto il pagamento di una somma corrispondente al suo valore economico. Il ricorso è fondato. Rammenta in proposito la Corte che al potere istituzionale, attribuito dall'art. 116 c.p.c. al giudice del merito, appartiene l'individuazione delle fonti del suo convincimento a mezzo della elezione e della valutazione delle risultanze istruttorie. Ciò va inteso nel senso che appartengono al potere esclusivo del giudice del merito il controllo della loro attendibilità e concludenza nonché la scelta, fra i vari esiti probatori, di quelli ritenuti idonei a fornire la certezza dei fatti controversi: il tutto con l'unico limite di лучш fornire adeguata ragione del suo operato. Al riguardo detto giudice non è tenuto ad un'analitica valutazione di tutte le esporre risultanze istruttorie né a confutare le singole argomentazioni fatte indicazioni e e prospettate dalle parti. 14 Ciò va inteso nel senso che appartengono al potere esclusivo del giudice del merito il controllo della loro attendibilità e concludenza nonché la scelta, fra i vari esiti probatori, di quelli ritenuti idonei a fornire I a certezza dei fatti controversi: il tutto con l'unico limite di fornire adeguata ragione del suo operato. Al riguardo detto giudice non è tenuto ad esporre un'analitica valutazione di tutte le risultanze istruttorie né a confutare le singole indicazioni e argomentazioni fatte e prospettate dalle parti. È sufficiente in proposito, perché la sua pronunzia si sottragga a censure proponibili in sede di legittimità, che quel giudice, dopo averli complessivamente vagliati, indichi in modo intelligibile gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento. V. Diffe Il che non è dato evincere nella pronunzia in esame. Con la sentenza di cassazione è stato demandato al giudice di rinvio di accertare in relazione all'estensione di mq.
8.376 residuat a seguito dell'ablazione da parte del demanio marittimo di quella maggiore di mq. 26.988 da quella di mq. 15 35.364 costituente l'originaria superficie del fondo l'appartenenza della porzione di mq.
4.783 e la recuperabilità di quella residua di mq.
3.593. Il giudice di rinvio ha reso compiuta,uta ragione, indicando la fonte del proprio convincimento estensione di dell'appartenenza dominicale della mq. 4783 a TE IA e EN TI così escludendone l'obbligo del rilascio in capo ad DR IA TI e, per questo deceduto, ai di lui eredi, gli odierni ricorrenti. Quel giudice, poi, a sostegno del diniego della "ricuperabilità" della residua superficie di mq.
3.593 e del conseguente consenso alla soluzione "risarcitoria" della controversia chiesta in linea subordinata dagli odierni resistenti, ha genericamente affermato che "gli atti delle parti” non fornivano elementi idonei alla tesi della "ricuperabilità" di detta residua porzione sbarazzato della questione senza rendere ragione Viliffe, immobiliare. Così facendo il giudice si è sbrigativamente alcuna delle fonti di tal suo convincimento. Concludendo la disamina, il ricorso trova consenso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad 16 altra sezione della Corte di appello di RO. Il giudice di rinvio si pronunzierà questione e, all'esito,ulteriormente sulla provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, II cpv., c.p.c.). 100000
P.Q.M.
350000 La Corte Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di RO. Così deciso in RO, nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte di Cassazione, il 31 gennaio 2001. A norma dell'art. 132 ulime comma Ced. Proc Clv, la pracante fanns vieno xo critta del solo Precidante, per more della copiatura & de- ceduto l'estenstre Consigliere SPAGHA MUSso. V. fps Drs. CANGELLIERE C1 Valeria Neri DEPOSITATO IN CAMSH Some 26 GIU, 2001 17 UFFICIO ENTRATE BOMA 2 DELL 50 Serie 4 versate £350.00 Registrato in data. (lire Trecentacinquart in n.44317 - p. Il Dirigente Area Servizi a (Dott.ssa RI Grazia DI FILIP Il Responsabile Servizio Art Giddir (Dr. M. RACC CHINI 31* M A O R ,1 1 . 19 .0 9 0 U E L L E D