Sentenza 13 febbraio 2008
Massime • 1
Il commissionario giudiziario, nominato dal giudice dell'esecuzione civile per la vendita dei beni pignorati, è pubblico ufficiale in quanto svolge, senza alcuna dipendenza funzionale dalle parti, compiti d'ausiliario del giudice non meramente esecutivi.
Commentario • 1
- 1. Piccolo, tarchiato, con una voce sgraziataGloria Gatti · https://www.filodiritto.com/ · 27 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2008, n. 31656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31656 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/02/2008
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 281
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 038034/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 27.09.2004 dalla Corte di Appello di Lecce;
letto il ricorso e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Di Casola Carlo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della costituita parte civile SS HI, avv. Bray TO A., che ha concluso per l'inammissibilità e - in subordine - per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza in data 11.2.2002 il Tribunale di Lecce dichiarava TO NO colpevole del delitto di concussione continuata e lo condannava - concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4 - alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffici per un pari periodo di tempo ed al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. Reato commesso con abuso delle funzioni di commissionario giudiziario per l'asporto e la vendita dei beni pignorati nell'ambito di procedura esecutiva nei confronti di HI SS, costretta unitamente al marito US BO a corrispondergli in più riprese l'indebita somma di L. 870.000 all'addotto fine di scongiurare la vendita forzata dei beni pignorati.
Adita dall'impugnazione del NO la Corte di Appello di Lecce con l'epigrafata sentenza del 27.9.2004 ha valutato infondate le censure delineate dall'imputato ed ha confermato la sentenza di condanna di primo grado.
2.- Le due concordi sentenze dei giudici di merito, costituenti unitario compendio valutativo della regiudicanda, radicano l'affermata responsabilità del NO sulla verificata intrinseca attendibilità delle dichiarazioni accusatorie delle due persone offese, la debitrice esecutata HI SS ed il coniuge US BO (effettivo interlocutore del pubblico ufficiale, cui versa il denaro richiesto per evitare o comunque ritardare la vendita forzata dei beni), dichiarazioni apprezzabili senza necessità di specifici riscontri asseverativi e che comunque nel caso di specie sono sorrette da un indiretto riscontro documentale. Riscontro offerto dalla restituzione ai coniugi BO - SS del libretto bancario al portatore di L. 220.000 depositato in Pretura ai fini della conversione del pignoramento suggerita dallo stesso NO ai coniugi (onde prolungare di qualche mese i tempi dell'asporto e della vendita dei beni), conversione non concessa dal giudice dell'esecuzione. Donde la restituzione del libretto ai coniugi da parte del NO, che però spedisce loro a mezzo posta un libretto diverso da quello originario.
Osservano i giudici di merito che le discrasie rilevate dalla difesa dell'imputato tra le ricostruzioni dei fatti offerte dalle due persone offese sono in realtà apparenti o marginali ed anzi avvalorano la loro credibilità, perché indicative della mancanza di una concreta preordinazione del disegno accusatorio (e di una previa concertazione delle versioni). Al pari - aggiungono i giudici salentini - dell'irrilevante dato dell'assenza di prove documentali dei singoli versamenti delle somme pretese dal NO (v. sentenza di appello: "...sarebbe stato ben strano il contrario, perché in ipotesi il NO avrebbe precostituito a suo danno la documentazione della corresponsione di somme che poi non versava al creditore").
Lo stesso è a dirsi, ancora, dell'elemento rappresentato dal modesto importo della somma determinante la procedura esecutiva in corso nei confronti della SS, non superiore (compresi gli interessi e le spese maturate) ad L. 1 milione;
ciò che non giustificherebbe la coercizione a versare al NO somme che quasi raggiungono l'importo di detto debito. Al rilievo fornisce risposta l'ampia e meticolosa decisione di primo grado (per tal verso ripresa dalla sentenza di appello), che focalizza l'attenzione sullo stato di grave difficoltà economica dei coniugi BO - SS. Tale da impedire loro di estinguere in unica soluzione il debito e da rendere accettabili le pretese concussive del NO come male minore idoneo a procrastinare la vendita dei beni e il relativo disdoro sociale (abitano in un piccolo centro di provincia), atteso che il pubblico ufficiale lascia intendere di avere la possibilità - in cambio appunto delle somme di denaro richieste e ottenute - di "incanalare il corso della procedura esecutiva in modo da evitare la vendita dei beni o comunque in modo da contenere i "danni" della procedura esecutiva" (sentenza Tribunale), ponendo così la debitrice e il marito, non altrimenti in grado di onorare il debito, di fronte all'ineludibile scelta tra il non pagare e subire l'asporto e la vendita dei beni staggiti ovvero di versargli le somme pretese, che con sacrificio sono in grado di raccogliere.
Opportunamente i giudici di merito chiariscono come, nel contesto della procedura esecutiva, la richiesta o invito ad adempiere all'obbligazione pecuniaria per evitare l'asporto dei beni sia in sè legittima e in definitiva conforme ai prevedibili sviluppi della procedura. Ma illegittime divengono tali richiesta o invito in ragione del "lucro illecito" che il commissionario giudiziario personalmente ne trae, incamerando a proprio personale vantaggio le somme corrispostegli dai debitori. La minaccia di asportare i beni pignorati, chiariscono i giudici di merito, non rappresenta in astratto la minaccia di un male ingiusto, perché vendere i beni pignorati rappresenta una fisiologica evoluzione della procedura esecutiva in corso. Nondimeno nel caso di specie la minaccia è stata strumentalmente rivolta ad un fine illecito di personale vantaggio pecuniario dell'imputato. Sia la sentenza di primo grado che la sentenza di appello pongono in rilievo la perdurante pendenza della procedura esecutiva civile a carico della SS per inferirne - da un lato - la concretezza delle insormontabili difficoltà finanziarie della donna e del coniuge e - d'altro lato - la conclamata conferma del contegno concussorio e appropriativo del NO, che non ha mai versato in tutto o in parte al creditore procedente le somme di denaro "asportate" ai coniugi BO. 3.- Avverso la sentenza di appello TO NO ha proposto personalmente ricorso per Cassazione, deducendo due profili di censura imperniati su vizi di legittimità determinati da violazione della legge penale, sostanziale e processuale, come di seguito riassunti per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 3/1. Inosservanza dei criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192 c.p.p.. Le contraddizioni emerse tra le dichiarazioni della persona offesa e del marito non sono semplicisticamente superabili come ritenuto dalla sentenza di appello, tanto più ove si tenga conto del personale interesse che entrambi avevano ad accusare il NO. Ciò che avrebbe imposto una più attenta lettura delle loro affermazioni.
Affermazioni dalle quali non emergerebbe alcun effettivo stato di timore e - quindi - di coercizione, non giustificandosi altrimenti il consiglio offerto dallo stesso NO di ricorrere alla procedura di conversione del pignoramento (poi resasi impraticabile, per essersi la debitrice già avvalsa di tale istituto in passato senza rispettarne le condizioni). Nel contegno del NO non è, d'altro canto, ravvisabile alcuna reale minaccia, di guisa che l'avere l'imputato poi trattenuto per sè le somme, acquisite - in ipotesi - "a titolo di versamenti in acconto sul maggior debito da versarsi alla creditrice", integrerebbe al più i reati di truffa ovvero di appropriazione indebita, ma non la contestata fattispecie di concussione per induzione. Quand'anche volesse accreditarsi l'assunto che il NO abbia chiesto e ottenuto somme di denaro dai BO (che, per altro, riferiscono essere state in parte giustificate dall'imputato anche come ristoro delle spese da lui personalmente sostenute nella procedura, quali quelle per il noleggio del camion destinato all'asporto dei beni staggiti), non potrebbe configurarsi il reato di concussione, perché i coniugi BO hanno agito all'evidente "scopo di trarre vantaggio (un ritardo nella vendita dei beni, ad esempio) dall'abuso del pubblico ufficiale" e, per ciò stesso, non versando in alcuna situazione di timore o costrizione. 3/2. Violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). Erroneamente la Corte di Appello non ha ritenuto di accedere alla richiesta (formulata ai sensi dell'art. 603 c.p.p. con i motivi di appello) di procedere all'esame del legale della parte creditrice della procedura esecutiva mobiliare a carico delle odierne persone offese, esame già incongruamente negato dal giudice di primo grado, benché si tratti di prova decisiva in quanto finalizzata ad accertare se ed in quale misura le somme introitate dal NO a carico dei BO siano giunte al creditore.
4.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle addotte doglianze, non disgiunta da profili di genericità delle medesime censure, avulse da una reale lettura critica delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione di appello confermativa della condanna di primo grado. A. Con riferimento alla diacronica ricostruzione degli eventi integranti la regiudicanda e segnatamente all'univoca connotazione che gli stessi conferiscono agli elementi costitutivi del riconosciuto delitto di concussione, i rilievi critici del ricorrente non hanno giuridica consistenza.
Gli stessi si limitano - infatti - a delineare una lettura diversa o alternativa delle fonti conoscitive, che in buona sostanza involge una rivalutazione dei dati probatori per certo non proponibile nell'odierno giudizio di legittimità, allorché si abbia riguardo alla esauriente, coerente e logica linearità delle due conformi decisioni di merito (le due sentenze, è appena il caso di ribadire, vanno ripercorse unitariamente ed in sincronia valutativa anche in ragione del corretto richiamo per relationem ai passaggi salienti della sentenza del Tribunale operato dalla Corte territoriale) con peculiare attenzione alla accertata piena credibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalle persone offese SS e BO.
Idoneamente le decisioni dei giudici di merito rendono palesi i motivi che non possono non condurre alla caratterizzazione concussiva del comportamento tenuto dal NO in patente inosservanza dei doveri connessi alla sua funzione di pubblico ufficiale deputato al compimento di attività produttiva di effetti giuridici nell'ambito di un procedimento giudiziario civile. Le decisioni dei giudici di Lecce precisano con ricchezza di particolari come l'elemento comune nei vari casi in cui il NO ha richiesto somme di denaro ai coniugi BO sia stata la minaccia di asportare i beni pignorati (nei già precisati termini di abnorme stravolgimento dell'istituto esecutivo dell'asporto dei beni staggiti) a fronte di una condizione - ben nota al NO (e, del resto, immanente nella fase della procedura in esame) - di impossibilità di fronteggiare l'eventuale estinzione del debito nella sua interezza e tale da porli in stato di grave timore e di oggettiva "soggezione" rispetto al NO. Una condizione di necessità e coercizione rispetto alle determinazioni del pubblico ufficiale che attua senza incertezze il reato di concussione (cfr. sentenza Tribunale: "...temevano il disonore e il discredito sociale che avrebbe colpito loro e i loro figli qualora i mobili di casa fossero stati davvero asportati"). Sussistono, per tanto, tutti gli elementi strutturali della fattispecie di cui all'art. 317 c.p.: l'abuso dei poteri inerenti alla pubblica funzione esercitata dal NO;
la minaccia e l'ingiustizia dell'evento minacciato, per essere tale evento prefigurato non nell'interesse del corretto evolversi della funzione ma in quello del personale tornaconto dell'imputato; l'indebita percezione di utilità economiche (somme di denaro) integrativa di tale privato interesse;
la consapevolezza (dolo) dell'esercitata strumentale posizione di supremazia derivante dall'incarico pubblico ricoperto.
Sotto quest'ultimo aspetto, poi, più strettamente connesso alla qualificazione giuridica della condotta nell'alveo del contestato reato proprio di cui all'art. 317 c.p. non è revocabile in dubbio - come correttamente evidenziato dai giudici di merito - che all'imputato debba riconoscersi la qualità di pubblico ufficiale, in conformità del resto a quanto già in passato statuito da questa Corte regolatrice (cfr. Cass. Sez. 6, 22.2.1978 n. 5479, Petrone, rv. 138927). In vero il commissionario giudiziario nominato dal giudice dell'esecuzione civile per la vendita dei beni pignorati ai sensi degli artt. 532 e 533 c.p.c. assume un munus publicum quale mandatario ex lege delle determinazioni del giudice. Non è non vincolato da alcuna dipendenza funzionale verso le parti della procedura esecutiva e svolge compiti di ausiliario del giudice non meramente esecutivi (nella scelta dell'acquirente dei beni pecuniari che più efficacemente e in minor tempo gli consenta di conseguire l'equivalente monetario dei beni pignorati), che valgono a conferirgli la posizione di pubblico ufficiale.
B. Del tutto privo di pregio è il secondo motivo di ricorso afferente alla omessa assunzione di una prova decisiva. Già il Tribunale aveva disatteso la richiesta di esame, avanzata dalla difesa dell'imputato ai sensi dell'art. 507 c.p.p., del procuratore di IE MA, creditore-attore della procedura esecutiva, considerandola del tutto inutile ai fini del decidere. Parimenti la Corte di Appello ha respinto la rinnovata istanza di esame (ex art.603 c.p.p.) del legale del creditore, evidenziando l'inconferenza dell'incombente, trattandosi di prova "che nulla aggiungerebbe rispetto a vicende che hanno riguardato il commissionario e la debitrice, essendo pacifico che nessun acconto pervenne allo stesso creditore". È appena il caso di osservare che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello riveste carattere di eccezionalità ed è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale di primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza l'acquisizione di ulteriori dati probatori. Siffatto accertamento in punto di fatto è rimesso alla valutazione del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se detta valutazione sia adeguatamente motivata, come non può non convenirsi nel caso dell'impugnata sentenza della Corte di Appello di Lecce.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00, nonché la condanna a rifondere le spese di giudizio affrontate dalla costituita parte civile, liquidate come da dispositivo in complessivi Euro 2.500,00 da corrispondersi in favore dello Stato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 110 (T.U. sulle spese di giustizia).
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Condanna altresì il ricorrente a rimborsare la somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre I.V.A. e C.P.A. a favore della parte civile, disponendone - a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 110 - il pagamento a favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2008