CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2023, n. 5690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5690 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Antonietta Picardi che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5690 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 7 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da CE UR avverso il decreto in data 10 febbraio 2021, con il quale era stata prorogata la sottoposizione al regime carcerario di cui all'art. 41-bis ord. pen. Gli elementi posti a fondamento dell'originario provvedimento di sottoposizione al regime differenziato sono stati confermati anche con riguardo all'attualità, sì da giustificare la proroga della misura, in ragione della sopravvenuta condanna per partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e della sopravvenuta ordinanza di custodia cautelare per ulteriori condotte associative. Le informazioni acquisite erano nel senso della sussistenza nell'attualità sia del sodalizio di riferimento come del ruolo di vertice in esso assunto da UR. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CE UR, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione in relazione al giudizio sulla permanenza nell'attualità delle ragioni che possono giustificare la proroga della misura. I provvedimenti giudiziari citati erano relativi a fatti risalenti nel tempo e, in parte, erano già stati valutati in sede di applicazione della misura e, in parte, riguardano fatti estranei all'attività del sodalizio di riferimento. Assentefa motivazione sulla sussistenza nell'attualità del clan cui il detenuto aveva partecipato, come non era stato valutai profilo di personalità del UR né gli argomenti dedotti dalla difesa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO L'unico motivo propone censura motivazionale che, in ragione della limitazione della ricorribilità in cassazione solo con riferimento al vizio di violazione di legge, risulta non consentita. 1. L'art. 41-bis ord. pen. prevede la possibilità di sottoporre a regime carcerario differenziato - caratterizzato dalla sospensione delle regole trattamentali che in concreto possano confliggere con le esigenze di ordine e sicurezza - i condannati per reati di criminalità organizzata mafiosa o terroristica se vi sono "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con l'associazione". Il provvedimento, di competenza del Ministro di Giustizia, è prorogabile se "risulta che la capacità di mantenere collegamenti non è venuta meno". Il detenuto interessato può impugnare il provvedimento ministeriale mediante reclamo al Tribunale di sorveglianza di Roma, la cui decisione è, a sua volta, impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ipotesi riscontrabile nel solo caso della motivazione assente o meramente apparente. 2. Il ricorso propone censura dichiaratamente rivolta a evidenziare profili di "palese ed insanabile contraddittorietà intrinseca e/o manifesta illogicità" della motivazione ed anche il contenuto della doglianza critica le argomentazioni del Tribunale, risolvendosi nella prospettazione di argomenti di merito. Infatti, a fronte di motivazione che evidenzia la sopravvenienza di provvedimenti giudiziari, pur relativi a reati commessi alcuni anni orsono, che comunque riscontrano ulteriormente la capacità a delinquere del UR, e di informazioni delle autorità di pubblica sicurezza riferite all'attualità, il ricorso propone una lettura alternativa che privilegia la risalenza nel tempo dei nuovi reati e valorizza gli esiti di procedimenti relativi a vicende criminose pure risalenti nel tempo. 3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 novembre 2022.
lette le conclusioni del PG dott. Antonietta Picardi che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5690 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 7 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da CE UR avverso il decreto in data 10 febbraio 2021, con il quale era stata prorogata la sottoposizione al regime carcerario di cui all'art. 41-bis ord. pen. Gli elementi posti a fondamento dell'originario provvedimento di sottoposizione al regime differenziato sono stati confermati anche con riguardo all'attualità, sì da giustificare la proroga della misura, in ragione della sopravvenuta condanna per partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e della sopravvenuta ordinanza di custodia cautelare per ulteriori condotte associative. Le informazioni acquisite erano nel senso della sussistenza nell'attualità sia del sodalizio di riferimento come del ruolo di vertice in esso assunto da UR. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CE UR, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione in relazione al giudizio sulla permanenza nell'attualità delle ragioni che possono giustificare la proroga della misura. I provvedimenti giudiziari citati erano relativi a fatti risalenti nel tempo e, in parte, erano già stati valutati in sede di applicazione della misura e, in parte, riguardano fatti estranei all'attività del sodalizio di riferimento. Assentefa motivazione sulla sussistenza nell'attualità del clan cui il detenuto aveva partecipato, come non era stato valutai profilo di personalità del UR né gli argomenti dedotti dalla difesa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO L'unico motivo propone censura motivazionale che, in ragione della limitazione della ricorribilità in cassazione solo con riferimento al vizio di violazione di legge, risulta non consentita. 1. L'art. 41-bis ord. pen. prevede la possibilità di sottoporre a regime carcerario differenziato - caratterizzato dalla sospensione delle regole trattamentali che in concreto possano confliggere con le esigenze di ordine e sicurezza - i condannati per reati di criminalità organizzata mafiosa o terroristica se vi sono "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con l'associazione". Il provvedimento, di competenza del Ministro di Giustizia, è prorogabile se "risulta che la capacità di mantenere collegamenti non è venuta meno". Il detenuto interessato può impugnare il provvedimento ministeriale mediante reclamo al Tribunale di sorveglianza di Roma, la cui decisione è, a sua volta, impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ipotesi riscontrabile nel solo caso della motivazione assente o meramente apparente. 2. Il ricorso propone censura dichiaratamente rivolta a evidenziare profili di "palese ed insanabile contraddittorietà intrinseca e/o manifesta illogicità" della motivazione ed anche il contenuto della doglianza critica le argomentazioni del Tribunale, risolvendosi nella prospettazione di argomenti di merito. Infatti, a fronte di motivazione che evidenzia la sopravvenienza di provvedimenti giudiziari, pur relativi a reati commessi alcuni anni orsono, che comunque riscontrano ulteriormente la capacità a delinquere del UR, e di informazioni delle autorità di pubblica sicurezza riferite all'attualità, il ricorso propone una lettura alternativa che privilegia la risalenza nel tempo dei nuovi reati e valorizza gli esiti di procedimenti relativi a vicende criminose pure risalenti nel tempo. 3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 novembre 2022.