Sentenza 21 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2002, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPO0 24 78 /02 REPUBBLICA ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE CONTRIBUTI CONSORTILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Donato PLENTEDA Presidente R.G.N. 14356/99 Dott. Mario ADAMO Consigliere - Cron.5991 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Rep. Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere Ud. 19/11/2001 ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL'ARNEO, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 51, presso l'avvocato FRANCESCO RUFINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CONSENTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
DE VE RI;
- intimata avversO la sentenza n. 338/98 del Giudice di pace di 2001 NARDO', depositata il 27/06/98; 2361 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, con l'assorbimento dei restanti motivi del ricorso. Svolgimento del processo 1 De SA RI con citazione notificata il 20 gennaio 1998, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Nardò il Consorzio speciale per la Bonifica di Arneo, esponendo di avere ricevuto avviso di iscrizione a ruo- 10 del contributo consortile per l'anno 1997, pari a lire 25.672, chiedeva che fosse dichiarata la insussi- stenza del potere impositivo del Consorzio, la illegit- timità della iscrizione a ruolo e che il medesimo fosse condannato alla restituzione della somma versata nelle more del giudizio. Il Consorzio si costituiva eccependo in via pre- giudiziale l'incompetenza per materia essendo la com- petenza in materia di contributi di bonifica riservata in via esclusiva al Tribunale, stante la loro natura tributaria - e per valore del giudice adito, chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 27 giugno 1998, ritenuta la propria competenza, dichiara- 2 va il contributo non dovuto e condannava il Consorzio alla restituzione della somma di lire 26.672. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte il Consorzio, con atto notificato il 17 giugno 1999, for- mulando tre motivi di gravame. La parte intimata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c.; degli artt. 862 e 864 cod. civ.; 11, 21 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; violazione e falsa applica- zione degli artt. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. con mod. nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e 8, comma 1 bis, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. nel- la legge 26 giugno 1990, n. 165; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. Si deduce specificamente al riguardo che questa Corte, con sentenza n. 9493 del 1998, a sezioni unite, ha ritenuto la natura tributaria dei contributi di bo- nifica, e la competenza a conoscerne del Tribunale. Con il secondo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c., nonchè vizi motivazionali, per avere ritenuta il Giudi- ce di pace la propria competenza per valore, mentre la causa, essendo in contestazione il potere impositivo 3 del Consorzio, era di valore indeterminabile, e quindi di competenza del Tribunale. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 10, 11, 59 e 111 del R.D. n. 215 del 1933 e dell'art. 860 cod. civ., la violazione delle regole sull'onere della prova, nonchè il carattere apparente della motivazione. Si lamenta in proposito che il Giu- dice di pace abbia immotivatamente ritenuto non dovuto erroneamente escludendo il consortile,il contributo beneficio derivante all'immobile dell'attore dall'attività del Consorzio, rifiutando - tra l'altro l'ammissione delle prove in proposito richieste. 2 Il primo motivo del ricorso è fondato, dovendosi riaffermare in questa sede il principio (affermato da questa Corte con la sentenza 23 settembre 1998, n. 9493 delle sezioni unite, nonchè successivamente con la sen- tenza 5 maggio 1999, n. 4474 e con numerose altre sen- tenze di questa sezione) secondo il quale i contributi spettanti ai Consorzi di bonifica ed imposti ai pro- prietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e miglioramento fon- diario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza per materia a CO- noscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale tito- 4 lo, perchè non dovute, spetta al Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c., non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commis- sioni tributarie con il d. lgs. n. 546 del 1992. Ciò in quanto con la domanda si fa valere il diritto soggetti- VO a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali all'infuori dei casi contemplati dalla legge. Ne deriva che il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento dei successivi e la sen- tenza impugnata va cassata, dichiarandosi competente a conoscere della causa il Tribunale di Lecce. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il primo motivo del ricorso. Dichiara as- sorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e di- chiara la competenza del Tribunale di Lecce. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Donato Plenteda Francesco Felicetti Dinks CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria Ca r Чиж # 21 FEB. 2002 IL CANCELLIERE