Sentenza 24 maggio 2002
Massime • 1
In tema di garanzie per i vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1492, terzo comma, cod. civ., la trasformazione della cosa viziata, di per sè, non è sufficiente a precludere al compratore l'azione di risoluzione del contratto, in quanto ai fini della proponibilità dell'azione non rileva solo il dato obiettivo della impossibilità di ripristino della situazione in cui le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto, ma esso deve essere espressione della volontà dell'acquirente di accettare la cosa stessa, benché viziata. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la firma, da parte dell'acquirente di un immobile rivelatosi abusivo, dell'atto di sottomissione necessario per il rilascio della concessione in sanatoria non fosse preclusiva della risoluzione, in quanto intesa solo ad evitare l'aggravamento del danno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/05/2002, n. 7619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7619 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. RA PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZI RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell'avvocato RA PECORA, difesa dall'avvocato CARLO ONESTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALLUSTIANA 26, presso lo studio dell'avvocato GIULIO IPPOLITO, che la difende unitamente all'avvocato FRANCO DE PILATI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CE RA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 429/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 15/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo;
udito l'Avvocato ES PECORA, per delega dell'Avv. C.ONESTI, depositata in udienza, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 6.10.1989 OL LA conveniva innanzi al Tribunale di Udine IA AR esponendo di aver acquistato, in data 6.10.988, dalla convenuta un appartamento in Udine poi rivelatosi costruito in difformità dell'autorizzazione alla straordinaria manutenzione rilasciata dal Sindaco per cui ne era stare disposta la demolizione. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la nullità del contratto o che, in subordine, ne fosse pronunciata la risoluzione. La convenuta resisteva alla domanda ed essendone autorizzata, chiamava in causa, per essere garantita, CE ES dal quale aveva a sua volta acquistato il bene.
Il CE - si costituiva eccependo la decadenza e a prescrizione delle garanzia ex art. 1495 c.c.. L'adito Tribunale, accogliendo la comanda della OL, dichiarava la nullità del contrasto e condannava la convenuta alla restituzione del prezzo, con gli interessi, nonché al risarcimento del danno in L.
1.960.000 con gli interessi e spese processuali.
Condannava, poi, il CE al rimborso in favore della OL delle somme come sopra liquidate oltre al risarcimento del danno corrispondente alla differenza (L. 29.500.000) tra il prezzo pagato dalla OL alla IA e quello pagato dalla stessa IA al CE. Sul gravame della IA AR, la Corte di Appello di Trieste, innanzi alla quale si era costituita a sola OL, la Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 21.5 - 15.7.1999, in parziale riforma delle sentenza impugnata, disattesa la domanda di nullità del contratto, ne pronunciava la risoluzione per inadempimento delle venditrice, confermando tutte le altre statuizioni. La Corte osservava che, in applicazione dello ius superveniens (art. 2 c. 57 L. 662/96) l'intervenuto rilascio delle concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 39 delle L. 724/94, come integrato dai commi da 37 e 59 delle L. 662/96, doveva escludersi la nullità del contratto, il quale, tuttavia, andava annullato per inadempimento della venditrice che aveva consegnato un immobile abusivo e, quindi, un bene del tutto diverso da quello dovuto " in base al contratto. Secondo la inoltre, nella specie non poteva farsi applicazione dell'art. 1492 c.c. in quanto la sottoscrizione da parte dell'acquirente dell'atto di sottomissione necessario per i rilascio concessione in sanatoria, allegata dall'appellante quale atto di trasformazione giuridica del bene, non era impeditivo della restituzione ed andava considerata come comportamento doverosamente inteso ad evitare l'aggravamento del danno. D'altro tanto, proseguiva la Corte, la venditrice non aveva dato dimostrazione della eventuale carenza di interesse della compratrice all'accettazione di una situazione equiparabile ad un adempimento tardivo "ed, anzi, al contrario, risultava la prova che col citato atto di sottomissione si era prodotto un sensibile danno per la rinuncia al plusvalore dell'immobile derivante dalla concessione in sanatoria e per la espropriabilità dello stesso - ubicato in zona destinata ad ampliamento della sede stradale - in conformità dello strumento urbanistico.
IA AR ricorre per cassazione con unico ed articolato motivo di censura.
La OL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1497, 1453 e 1492 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si sostiene l'applicabilità alla specie dell'art. 1492 c. 3 c.c. che, secondo la ricorrente, sarebbe estensibile ad ogni forma di utilizzazione del bene da parte del compratore che possa dirsi sintomatica della volontà di accettare la cosa (nella specie, la compratrice avrebbe trasformato il bene rendendolo legittimo da illegittimo che era. L'aspetto rilevante della questione non era tanto la possibilità - impossibilità di restituire il bene, su cui si era soffermata la Corte di appello, quanto la deducibilità dalla condotta dell'acquirente della sua volontà di accettare il bene, resa palese nelle specie dall'avvenuta "legittimazione" della cosa e confermata anche dal tutto che l'acquirente stessa aveva vissuto per dieci anni nell'appartamento. La Corte di Appello, inoltre, aveva apoditticamente fatto risalire la firma dell'atto di sottomissione - che controparte aveva sempre contestato essere suo obbligo - ad un dovere dell'acquirente di aggravare il danno e, contraddittoriamente, aveva poi affermato che tale danno si era verificato a causa dello svilimento del. valore del bene.
Il ricorso non è fondato.
Il fulcro della censura proposta dalla ricorrente riguarda l'applicabilità al caso concreto della norma di cui all'art. 1492 c. 3 c.c. che la Corte di Appello ha riconosciuto applicabile in astratto anche alla vendita con consegna di aliud pro alio ma ha ritenuto non operante nella specie il problema che la Corte di merito era chiamata a risolvere consisteva nello stabilire se la sottoscrizione da parte dell'acquirente dell'atto di sottomissione prodromico al rilascio della concessione in sanatoria integrasse o meno la ipotesi di "trasformazione" della res empta di cui alla norma citata, che preclude all'acquirente la proposizione dell'azione di risoluzione e gli consente solo di domandare la riduzione del prezzo. Al quesito la Corte di Appello ha dato risposte negativa, escludendo che dal comportamento della OL potesse dedursi la univoca intenzione di costei di accettare il bene di rinunziare, così, alla maggiore tutela derivante dall'azione risolutoria rispetto a quella di riduzione del prezzo. Ha, infatti, precisato la Corte territoriale che quell'atto di sottomissione era stato sottoscritto dalla OL al mero scopo di ottenere la sanatoria col fine di evitare un maggior danno, anche connesso alla possibilità di ricevere sanzioni penali per l'uso di un immobile sprovvisto di licenza di abitabilità. La ricorrente contesta le conclusioni della Corte merito deducendo, in particolare, che il solo fatto della trasformazione - qui consistente nell'aver reso, con la sanatoria, urbanisticamente legittimo l'immobile da illegittimo che era quando lo aveva ricevuto - sarebbe preclusivo della risoluzione in quanto fatto dimostrativo - si per sè - delle volontà dell'acquirente di tenere per sè la cosa.
Orbene, la interpretazione giurisprudenziale data alla norma in esame contraddice nettamente l'assunto della ricorrente. Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che la preclusione dell'azione di risoluzione per trasformazione della cosa venduta di cui all'art. 1492 c. 3 cod. civ., non deriva soltanto dalla trasformazione in sè e, quindi, alla obiettiva impossibilità del ripristino della situazione in cui le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto ma deve essere necessariamente ricondotta alla volontà dell'acquirente di accettare la cosa nonostante il vizio o la mancanza delle qualità essenziali. Conseguentemente, la risoluzione sarà sempre esperibile nel caso in cui l'intervenuta trasformazione del bene abbia avuto di mira lo scopo di ridurre il danno già insito nella cosa al momento della traditio e che - secondo l'apprezzamento del giudice di merito - non sia univocamente riconducibile alla (e significativo della) volontà dell'acquirente di accettare e trattenere la cosa (Casa. 29.7.1983 n. 5221; Cass.
4.4.1996 n. 3500 e da ult. Cass. 15.1.2001 n. 489 RV 543125).
La Corte ha fatto corretta applicazione delle giurisprudenza citata ed, in ordine alla quaestio voluntatis, a ha fornito ampia motivazione circa la inidoneità del comportamento specifico della acquirente forma dell'atto di sottomissione ad evidenziare per fatti concludenti la volontà inequivoca di accettare il bene. Essendo, quindi, la sentenza impugnata rispettosa delle regole di diritto e sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente, la censure contro di essa proposte col ricorso restano prive di fondatezza.
Alla ricorrente deve farsi carico del pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese che liquida in complessivi euro 1702,00 di cui euro 1.500 (millecinquecento) per onorario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2002