Cass. civ., sez. II, sentenza 24/05/2002, n. 7619
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Sentenza 24 maggio 2002

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In tema di garanzie per i vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1492, terzo comma, cod. civ., la trasformazione della cosa viziata, di per sè, non è sufficiente a precludere al compratore l'azione di risoluzione del contratto, in quanto ai fini della proponibilità dell'azione non rileva solo il dato obiettivo della impossibilità di ripristino della situazione in cui le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto, ma esso deve essere espressione della volontà dell'acquirente di accettare la cosa stessa, benché viziata. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la firma, da parte dell'acquirente di un immobile rivelatosi abusivo, dell'atto di sottomissione necessario per il rilascio della concessione in sanatoria non fosse preclusiva della risoluzione, in quanto intesa solo ad evitare l'aggravamento del danno).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/05/2002, n. 7619
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7619
    Data del deposito : 24 maggio 2002

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