Sentenza 15 gennaio 2001
Massime • 1
Ai sensi dell' art. 1492 cod. civ, comma terzo, l'alienazione o la trasformazione della cosa viziata, di per sè, non è sufficiente a precludere al compratore l' azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta perché la regola dettata dalla predetta norma, che esclude la possibilità di chiedere la risoluzione nei casi di alienazione e di trasformazione della cosa, deve esser ricondotta non all'impossibilità di ripristino della situazione in cui le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto, ma alla volontà dell'acquirente di accettare la cosa nonostante la presenza del vizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2001, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Rafaele CORONA - rel. Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ST DI NN & TO ANamp;
C. in concordato preventivo in fase di liquidazione, in persona del socio accomandatario AN NN, PROCEDURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di detta società in persona del liquidatore giudiziale FINAZZI IE, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato GAITO VIRGILIO, che li difende unitamente all'avvocato ALGANI ALDO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CA.SPE. LIFTER S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO STEFANO, che lo difende unitamente agli avvocati CHIODO GIAMPIERO, CARATOZZOLO MARCELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2155/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 04/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/00 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato Virgilio GAITO, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Stefano GIORGIO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo notificato il 25 luglio 1989, il Presidente del Tribunale di MI condannò la società in a.s. AS a pagare, in favore della Ca. Spe. Lifter s.r.l., la somma di lire 17.757.200, per il pagamento del residuo prezzo per la compravendita di un "forno per essiccatore carta in moduli continui". Contro il decreto propose opposizione la ingiunta società AS, per conseguire la revoca. Espose che il forno per l'essiccazione della carta, che aveva acquistato dalla società Ca. Spe. Lifter - e successivamente consegnato alla sua cliente RB Industrie Grafiche s.p.a. di Modena - non rispondeva alle qualità pattuite circa la velocità di essiccazione della carta (200 mt. al minuto), in quanto, nonostante i ripetuti interventi effettuati dalla venditrice, non superava i 150/170 mt. al minuto.
La venditrice società Ca. Spe. Lifter si costituì, chiese il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto. Rispose che il forno era stato installato nell'ambito di un più complesso macchinario presso la suddetta RB Industrie Grafiche s.p.a. di Modena, ragion per cui il contratto di compravendita non poteva essere risolto e non poteva neppure concedersi il risarcimento del danno.
Con sentenza 12 dicembre 1994, il Tribunale di MI revocò il decreto ingiuntivo, (perché comprensivo della svalutazione monetaria benché riguardasse un debito di valuta) è condannò la AS a pagare la somma di lire 17.757.200, con il maggior danno pari al saggio del 10 % annuo.
Decidendo sull'impugnazione proposta dalla AS, con sentenza 27 maggio - 4 luglio 1997, la Corte d'Appello di MI respinse il gravame e condannò la società appellante alla rifusione delle spese.
Si legge nella sentenza che - essendo stato il forno inserito in un macchinario unitario di stampa, di proprietà della società RB (cliente della AS), rispetto al quale le macchine componenti venivano a perdere ogni autonomia di funzione - diventava impossibile la remissione in pristino dei rapporti AS e Lifter, mancando allo stesso tempo la prova della retrocessione del forno da RB al Lifter per la risoluzione del rapporto intervenuto tra le suddette parti. L'impossibilità degli effetti restitutori impediva la risoluzione del contratto e consentiva soltanto il rimedio alternativo della quanti minoris, peraltro non esercitato dalla appellante. Non poteva essere accolta neppure la domanda di risarcimento dei danni, in conseguenza dei vizi del forno, perché i danni lamentati non si identificavano di certo con gli esborsi sostenuti per il pagamento della fornitura, posto che la sua riduzione avrebbe, dovuto costituire ragione di specifica domanda, che non era mai stata formulata.
Ricorre per cassazione la AS con due motivi: resiste con controricorso, la Ca. Spe. Lifter s.r.l..
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fondamento del ricorso, la società ricorrente deduce:
1.1 Circa la domanda di risoluzione del contratto: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1492 comma 3, in rapporto all'art. 1497 cod. civ., nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.. Erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che l'alienazione impedisca la restituzione della cosa, che costituisce la conseguenza necessaria della risoluzione, per cui la domanda di risoluzione sarebbe inammissibile. In realtà, l'art. 1492 cod. civ. prevede espressamente che, ove la cosa consegnata sia perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto: il che vuol dire che di per sè l'impossibilità di restituzione non osta affatto alla risoluzione.
La sentenza impugnata, inoltre, è viziata da carenza di motivazione, in quanto non ha preso in esame la lettera 27 luglio 1989, dalla quale emerge la volontà della AS di risolvere il contratto se il forno non fosse stato potenziato fino ad ottenere i risultati richiesti.
1.2 Circa la domanda di condanna generica al risarcimento del danno: violazione o falsa applicazione dell'art. 278 cod. proc. civ. e degli artt. 1494 e 1218 cod. civ. e comunque insufficiente motivazione: circa un punto decisivo della controversia. Con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.. La pronunzia contrasta con l'insegnamento giurisprudenziale, per cui per l'accoglimento della domanda generica di risarcimento dei danni è sufficiente la dimostrazione dell'inadempimento del convenuto, quale fatto potenzialmente idoneo a produrre le conseguenze dannose.
2.1 Deve essere accolto il primo motivo.
Talora si afferma che il diritto del compratore di conseguire la risoluzione del contratto di vendita è precluso se la cosa (indiscutibilmente affetta da vizi) sia perita per caso fortuito o per colpa del compratore stesso, ovvero se questi l'abbia alienata o trasformata. Per la verità, la risoluzione rimane esclusa - si sottolinea - perché il compratore non potrebbe restituire la cosa, o almeno non nell'originario stato, vale a dire perché è impossibile la remissione in pristino, che è una conseguenza necessaria della risoluzione.
Da qualche tempo, tuttavia, la giurisprudenza ha mutato indirizzo sulla base della espressa statuizione dell'art. 1492 comma 3 cod. civ., da cui si prevede che, se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto. Dal che si argomenta che l'impossibilità della restituzione, di per sè, non osta alla risoluzione. La preclusione della risoluzione nelle ipotesi di perimento della cosa per caso fortuito o per colpa del compratore si spiega in base principio res perit domino. Nondimeno, al principio il legislatore fa eccezione per il perimento conseguente ai vizi, ovverosia dipendente da un inesatto adempimento dell'obbligazione del venditore di trasferire un bene immune da vizi. D'altrà parte, dove la restituzione del bene in natura è impossibile, nulla esclude che possa restituirsi il tantundem, secondo le norme dell'indebito oggettivo, per cui alla restituzione specifica della cosa può sostituirsi la restituzione per equivalente (artt. 20378 e 2038 cod. civ.). Ai sensi dell'art. 1492 comma 3 cod. civ., dunque, l'alienazione o la trasformazione della cosa non è di per sè sufficiente a precludere al compratore l'azione di risoluzione della vendita per vizi della cosa venduta (Cass., Sez. II, 6 giugno 1977, n. 2322) La regola dettata dall'art. 1492 comma 3 cod. civ., che esclude la possibilità di chiedere la risoluzione nei casi di alienazione e di trasformazione della cosa, deve essere ricondotta non alla obbiettiva impossibilità di ripristino della situazione nella quale le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto, ma alla volontà dell'acquirente di accettare la cosa nonostante il detto vizio (Cass., Sez. 11, 1 febbraio 1993, n. 1212).
2.2 Deve essere accolto, altresì, il secondo motivo. È noto che la condanna generica al risarcimento del danno (art. 278 cod. proc. civ.) esige un accertamento di mera potenzialità del fatto a produrre un danno, non l'accertamento del danno effettivo, la cui prova è riservata alla fase successiva della liquidazione (di recente, Cass., Sez. 11, 29 marzo 1999, n. 2986). Una volta riconosciuto che era stata richiesta la condanna generica al risarcimento dei danni e che sussistevano i vizi del bene compravenduto, la domanda non avrebbe dovuto respingersi.
3. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rimessa ad altra sezione della Corte d'Appello di MI, che pronunzierà attenendosi ai seguenti principi di diritto: a) ai sensi dell'art. 1492 comma 3 cod. civ., l'alienazione o la trasformazione della cosa non è di per sè sufficiente a precludere al compratore l'azione; di risoluzione della vendita per vizi della cosa venduta;
b) la condanna generica al risarcimento del danno (art. 278 cod. proc. civ.) esige un accertamento di mera potenzialità del fatto a produrre un danno, non l'accertamento del danno effettivo, la cui prova è riservata alla fase successiva della liquidazione. Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'Appello di MI. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2001