Sentenza 7 novembre 2008
Massime • 1
Il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche beni che siano stati costituiti dall'indagato in pegno regolare, e ciò perché questi conserva il potere di alienare il bene o di attivarsi per l'estinzione dell'obbligazione e la conseguente restituzione della "eadem res" fornita in garanzia. (Ha tuttavia precisato la Corte che il giudice di merito che dispone la misura può graduare la portata del sequestro e limitare l'estensione del vincolo alle facoltà spettanti al debitore indagato o imputato per non pregiudicare le facoltà di esclusiva pertinenza del creditore pignoratizio estraneo all'illecito penale; in tal modo operando una doverosa scissione delle rispettive sfere di disponibilità, ai fini di una diversa diversificazione dell'ambito di efficacia del vincolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2008, n. 45400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45400 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 07/11/2008
Dott. DIDOMENICO ZO - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1566
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNINO Antonio - Consigliere - N. 033080/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA MA, N. IL 06/11/1949 quale legale rapp.te di CA.RI.LO;
avverso ORDINANZA del 07/05/2008 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
sentite le richieste del Procuratore Generale in persona del dott. Giovanni Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. DI MARIO Nicola che ha concluso per l'accoglimento.
OSSERVA
1.1. Con ordinanza in data 7-5-2008, il Tribunale di Perugia rigettava l'istanza di riesame proposta da PA RM, in qualità di direttore generale della Cassa di Risparmio di Loreto (CA.RI.LO.) avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di Perugia nell'ambito del procedimento nei confronti di IN GI, RE ZO e IE CA per i reati di cui agli artt. 110 e 646 c.p. e artt. 2621, 2622 e 2634 c.c., ascritti agli indagati nelle rispettive qualità, il primo, di amministratore della GE.CAV., il secondo, di amministratore della NUOVA GE.CAV. e il terzo, di prestanome e di titolare dell'IMMOBILIARE IE.
In motivazione il Tribunale - precisato che il sequestro aveva ad oggetto beni dati in pegno alla CA.RI.LO. per complessivi Euro 400.000,00 (e precisamente: libretto di deposito a risparmio di Euro 100.000,00; contratto di capitalizzazione a premio unico "AVIVA LIFE" per l'importo di Euro 100.000,00; n. 200 obbligazioni per l'importo complessivo di Euro 200.000,00) - riteneva sussistente il fumus del delitto di appropriazione indebita, realizzata attraverso un duplice trasferimento della proprietà di un immobile (da GE.CAV. all'IMMOBILIARE IE e da quest'ultima a NUOVA GE.CAV.): ciò in quanto il provento della prima vendita (effettuata grazie ad un affidamento concesso all'IMMOBILIARE IE dalla CA.RI.LO) era transitato solo fugacemente nei conti della società venditrice, risultando utilizzato dal IN in proprio per acquistare i titoli, poi concessi in pegno per garantire il pagamento del riacquisto del medesimo bene da parte della NUOVA GE.CAV.. Doveva perciò ritenersi - secondo il Tribunale - che il sequestro preventivo disposto dal P.M. e convalidato dal G.I.P. aveva colpito valori direttamente riconducibili al reato, in quanto costituenti il provento dell'appropriazione indebita del corrispettivo della prima vendita.
Tanto premesso e richiamati principi espressi dalle SS.UU. (sentenza n. 9/1994), il Tribunale rilevava che non vi era inconciliabilità tra il sequestro preventivo che era stato disposto al fine di prevenire il pericolo che i titoli ritornassero nella disponibilità dell'indagato, con conseguente consolidamento dell'effetto illecito appropriativo, e il preesistente diritto di pegno della banca;
rilevava che nell'attualità non risultavano attivate da parte del creditore le procedure volte all'azione esecutiva sul pegno, ne' si aveva contezza di quale fosse lo stato dell'adempimento del debito della NUOVA GE.CAV. s.r.l., senza considerare che la pendenza del procedimento penale e la palesata provenienza dei titoli avrebbe potuto indirizzare il creditore a ricercare modalità di adempimento diverse da quelle preordinate dagli indagati.
Anche la richiesta di limitare l'estensione del sequestro, conservando cioè il vincolo sui soli diritti di "nuda proprietà" dei soggetti indagati, era ritenuta inaccoglibile.
1.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione PA RM, nella qualità di direttore generale, mandatario alle liti e rappresentante pro tempore della CA.RI.LO. per mezzo del difensore, deducendo violazione dell'art. 321 c.p.p., comma 1 e art.2786 c.c., per avere il Tribunale del riesame, disattendendo il principio di diritto enucleato dalle SS.UU. con sentenza 3-12-1994, confermato in danno di CA.RI.LO. (soggetto estraneo ai reati ascritti agli indagati e creditore pignoratizio di questi ultimi sugli stessi beni loro sequestrati) la originaria misura cautelare già imposta non solo alla "nuda proprietà" dei concedenti indagati, ma anche sine titulo ai diritti di garanzia precedentemente acquisiti dall'Istituto, sulle medesime res altrui.
Il ricorrente lamenta, in particolare, l'abnorme efficacia estensiva del provvedimento, adottato con funzione preventiva e impeditiva, ad ingiusto pregiudizio (non iure e contra legem) di facoltà e prerogative riservate al titolare di buona fede della causa di prelazione e deduce l'erronea supposizione di un periculum in mora insussistente, per infrazione degli artt. 1263, 1942, 1995 e 2912 c.c.. Rileva che il Tribunale del riesame ha travisato completamente l'oggetto del sequestro eseguito, confondendo la cosa materiale con i separati diritti soggettivi che vi insistono.
2. Il ricorso è inammissibile.
Va, innanzitutto, osservato che - come risulta dai contenuti dell'ordinanza impugnata - l'istanza di riesame ha avuto ad oggetto il decreto di convalida del sequestro preventivo disposto dal P.M. e, cioè, un provvedimento che, come chiarito dalle SS.UU. con sentenza del 31 maggio 2005 n. 21334, è inoppugnabile, fermo restando, ovviamente, la possibilità di riesame avverso il consequenziale decreto di sequestro del G.I.P..
Anche a prescindere da tale assorbente ragione di inammissibilità, occorre dire che la quaestio iuris, relativa alla compatibilità o meno del sequestro preventivo con i diritti del terzo creditore pignoratizio, è stata risolta dal Tribunale in maniera conforme ai principi rilevanti in materia.
Valga in particolare considerare che il Tribunale ha evidenziato la sussistenza del fumus del delitto di appropriazione indebita, nonché la permanenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, per l'eventualità di un consolidamento dell'effetto appropriativo;
e ciò sia nell'ipotesi che, allo stato, appare preventivata dagli indagati (e, cioè, di assegnare al pegno la funzione restitutoria del finanziamento concessa in origine), potendo, comunque, i titoli ritornare nella disponibilità degli stessi indagati, almeno in parte, in caso di eccedenza del valore della garanzia rispetto allo scoperto, sia nell'ipotesi di un diverso sviluppo del rapporto di credito (per il caso di adempimento con modalità diversa da quella preventivata), ipotesi ritenuta, peraltro, verosimile dal Tribunale, avuto riguardo alla palesata provenienza dei titoli da operazioni illecite e, nel contempo, all'assenza di notizie sull'attualità di procedure volte alla realizzazione del pegno.
Orbene - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - si tratta di argomentazioni perfettamente in linea con l'insegnamento nomofilattico delle SS.UU. secondo cui "il sequestro preventivo a scopo impeditivo, disciplinato dall'art. 321 c.p.p., comma 1 può avere ad oggetto anche beni che siano stati costituiti dall'indagato in pegno regolare, e ciò in quanto la disponibilità di questi da parte del creditore, pur penetrante, non può essere considerata assoluta ne' esaustiva di tutte le facoltà spettanti al debitore garante, il quale, oltre all'eventuale recupero dell'eccedenza del pegno, può sempre alienare il bene o attivarsi per l'estinzione dell'obbligazione ed ottenere la restituzione dell'eadem res fornita in garanzia" (Cass. pen. Sez. Un. n. 9 del 3.12.1994, c.c. 18.5.1994, Comit Leasing s.p.a in proc. Longarini, rv. 199173). È ben vero che le SS.UU. (sent. n. 9 del 1994 cit.) hanno precisato che il Giudice del merito può graduare la portata oggettiva del sequestro preventivo, nel senso di limitare l'efficacia della misura alle facoltà spettanti al debitore indagato o imputato, lasciando impregiudicate le facoltà di esclusiva pertinenza del creditore pignoratizio e operando una scissione ritenuta doverosa, allorquando l'esigenza che è alla base della misura è fatta dipendere esclusivamente dal comportamento del debitore indagato e dall'illecita strumentalità delle facoltà a lui pertinenti. Preme, tuttavia, evidenziare che, nello specifico, non risulta che le facoltà connesse alla titolarità del diritto di garanzia (nel loro aspetto più saliente rappresentato dall'esercizio di prelazione ovvero nelle ulteriori forme esercitabili anteriormente alla scadenza del credito, in primis, il diritto di ritenzione) siano state limitate o addirittura pregiudicate;
ne' ciò è lecito presumere alla luce della precisazione da parte del Tribunale del riesame, secondo cui il contemperamento delle rispettive facoltà, attinenti alla custodia e gestione dei titoli, potrà avvenire in conformità ai poteri riferibili a ciascun soggetto sugli stessi beni, sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria. A tali effetti è ravvisabile un ulteriore profilo di inammissibilità, apparendo la CA.RI.LO. priva di attuale interesse a impugnare.
A mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2008