Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
Il divieto di utilizzazione delle notizie fornite dall'imputato al perito per fini diversi da quelli dell'accertamento peritale opera anche con riferimento al giudizio abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2010, n. 16470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16470 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 10/02/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 296
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 31277/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.Z.C., nato a (OMISSIS), e da I.M., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 10 marzo 2009 dalla Corte di Assise di Appello di Bari;
udita nella pubblica udienza del 10 febbraio 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, anche per violazione dell'art. 228 c.p.p., comma 3;
udito il difensore avv. Vittorio Olivieri, in sostituzione dell'avv. Francesco Mascoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 16.2.2007 il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Bari dichiarò, a seguito di giudizio abbreviato, I. Z.C. e I.M. colpevoli del reato di riduzione in schiavitù nei confronti di R.A.A. e
C.V.N., che avevano costretto alla prostituzione,
e li condannò alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ciascuno. La corte di assise di appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, escluse la riduzione in schiavitù e l'esistenza di violenze fisiche e privazioni, qualifico il fatto come sfruttamento della prostituzione e determinò la pena, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla riduzione per il rito, in anni due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, con la sospensione condizionale della pena.
Gli imputati propongono ricorso per cassazione deducendo:
1) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputata I. in sede di perizia ai sensi dell'art. 228 c.p.p., comma 3 per la mancanza del difensore.
2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese. Lamentano che la sentenza impugnata ha dapprima ritenuto provato lo sfruttamento della prostituzione solo sulla base delle dichiarazioni delle due donne e poi ha ritenuto probabile che le stesse avessero falsamente accusato gli imputati di fatti più gravi per usufruire delle misure di protezione. In sostanza, la corte ha in più riprese mostrato di non dare credito alle dichiarazioni delle persone offese, sicché illogicamente la prova dello sfruttamento della prostituzione è stata desunta, senza adeguata motivazione, solo dalle loro dichiarazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio condivide pienamente le considerazioni svolte e le conclusioni prese dal Procuratore generale nella sua requisitoria e ritiene quindi fondati entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo motivo, infatti, va ricordato che l'art. 238 c.p.p., comma 3, dispone che "qualora, affini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale". Nella specie vi è stata una violazione del divieto di utilizzazione imposto da questa norma perché i giudici del merito hanno utilizzato le dichiarazioni ritenute autoaccusatorie fatte, senza l'assistenza del difensore, dalla imputata I. al perito durante i colloqui necessari per l'espletamento della perizia.
La corte d'assise d'appello ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni dell'imputata al perito a causa della scelta del rito abbreviato. L'assunto non può però essere condiviso. È vero che nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono massime secondo cui "l'inutilizzabilità delle notizie che il perito o il consulente riceva, in sede di espletamento di incarico, dall'imputato, dalla persona offesa o da altre persone, non ha natura patologica bensì fisiologica, sicché il contenuto della consulenza tecnica disposta dal P.M. può essere legittimamente utilizzato nel rito abbreviato, ai fini di prova della responsabilità dell'imputato, anche con riguardo a dette notizie, (Fattispecie di avvenuta utilizzazione di consulenza psicopedagogica disposta in procedimento per reato di violenza sessuale su minore contenente la descrizione, da parte della persona offesa, degli abusi subiti)" (Sez. 3^, 11.11.2008, n. 2101, Rocca, m. 242256). Sennonché - a parte il fatto che la disposizione in esame prescrive espressamente che le notizie fornite al perito possono essere utilizzate solo ai fini dell'accertamento peritale, escludendo quindi qualsiasi altra utilizzazione - è anche vero che questa ed altre simili decisioni si riferiscono tutte a dichiarazioni rese al consulente dalla persona offesa o da altre persone e la ragione della soluzione adottata consiste nella considerazione che con la scelta del rito abbreviato l'imputato ha anche accettato l'utilizzazione di prove raccolte in violazione del principio del contraddittorio ed ha rinunciato al diritto di interrogare o fare interrogare a sua volta il teste. In altre parole, secondo questo filone giurisprudenziale, la ratio per la quale l'art. 278 c.p.p., comma 3, dispone che gli elementi raccolti dal perito dalla persona offesa o dalle altre persone possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale, consiste nel fatto che le dichiarazioni di questi soggetti sono state rese senza la possibilità per l'imputato di esaminarle a sua volta, ossia appunto in contrasto con il principio del contraddittorio. Da ciò si è dedotto che, allorché l'imputato con la scelta del rito abbreviato abbia rinunciato al diritto al contraddittorio, venga meno il divieto di utilizzazione.
Ma, se così è, è allora anche evidente che il principio non possa valere anche per l'ipotesi di notizie chieste dal perito all'imputato al fine dello svolgimento del suo incarico. Almeno in questo caso il divieto di utilizzazione posto dall'art. 278 c.p.p., comma 3, non è evidentemente diretto a tutelare il diritto al contraddittorio, bensì a tutela di una altra e più generale esigenza, e precisamente quella che il perito sia messo nelle condizioni di svolgere nella maniera migliore e più completa il suo incarico e quindi di fare in modo che l'imputato fornisca al perito, senza reticenze e falsità, tutte le notizie che questi gli chieda, senza timore che tali notizie possano poi essere utilizzate per fini diversi dall'accertamento peritale, ed in particolare al fine dell'accertamento della sua responsabilità. Finalità questa che verrebbe frustrata se invece si ammettesse che le notizie fornite possano essere utilizzate a fini dell'accertamento della responsabilità sia pure in casi limitati, come nel corso delle indagini preliminari o nel caso di scelta del rito abbreviato. D'altra parte, è anche evidente che la scelta di tale rito comporta la rinuncia al diritto al contraddittorio ed alla accettazione degli atti esistenti nel fascicolo del pubblico ministero, ma non può comportare - retroattivamente - il venir meno della garanzia alla genuinità ed esaustività della perizia al cui soddisfacimento è posto, in via assoluta, il divieto di utilizzazione delle notizie chieste dal perito all'imputato per fini diversi dall'accertamento peritale.
Per analoghe ragioni non possono valere per il caso in esame le considerazioni svolte in relazione alla utilizzazione in sede di giudizio abbreviato delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria senza la presenza del difensore. Nella specie, infatti, non viene in rilievo il diritto di difesa, bensì l'esigenza, per così dire oggettiva, di garantire al perito la piena collaborazione dell'imputato, senza che questi sia condizionato dal timore di utilizzazione delle notizie da lui fornite. Per le stesse ragioni è irrilevante per la soluzione del caso in esame la distinzione tra inutilizzabilità patologica ed inutilizzabilità fisiologica. E, se proprio si vuole mantenere questa distinzione, è evidente che non si tratterebbe di una inutilizzabilità fisiologica, perché il divieto non deriva dal fatto che la prova non è raccolta secondo le regole del processo accusatorio, bensì dal fatto che la citata norma processuale pone un divieto assoluto di utilizzare, in qualsiasi fase del procedimento, al di fuori dell'accertamento peritale le notizie fornite dall'imputato al perito.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, vanno dichiarate inutilizzabili le dichiarazioni rese al perito dall'imputata I.M..
È fondato anche il secondo motivo, essendo evidente la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Questa infatti ha dapprima ritenuto che la responsabilità degli imputati per il reato di sfruttamento della prostituzione sarebbe provata sulla base delle sole dichiarazioni delle persone offese. Per la verità la sentenza impugnata fa anche riferimento, come riscontro, alle sostanziali ammissioni dell'imputato I. ed alle dichiarazioni fatte al perito dalla imputata I.. Tuttavia, queste ultime dichiarazioni, come dianzi rilevato, sono inutilizzabili. Per quelle fatte in udienza dall'imputato I., non è spiegato perché le stesse (con le quali l'imputato avrebbe solo ammesso di essere stato a conoscenza che le due donne erano venute in Italia per prostituirsi) conterrebbero una ammissione di responsabilità. Restano quindi soltanto le dichiarazioni accusatorie delle due donne, ritenute univoche e, senza alcuna specifica motivazione, attendibili. Sennonché, subito dopo aver apoditticamente ritenuto attendibili le dichiarazioni delle due donne relativamente al reato di sfruttamento della prostituzione, la sentenza impugnata le ha invece ritenute inattendibili relativamente al contestato reato di riduzione in schiavitù, avendo infatti osservato: che era poco probabile il denunciato stato di soggezione continuativa con costrizione a prestazioni sessuali;
che non vi era prova che i passaporti fossero stati sottratti dagli imputati;
che non poteva escludersi che le due donne fossero entrate illegalmente in realtà in Italia ed avessero poi falsamente accusato gli imputati di fatti più gravi al fine di usufruire delle misure di protezione;
che non vi era riscontro delle denunciate violenze fisiche e privazioni, delle quali non era stata trovata alcuna traccia;
che la A. aveva all'epoca una acconciatura non conforme alla dichiarata aspirazione di svolgere il lavoro di badante.
In sostanza, come esattamente lamentano i ricorrenti, i giudici hanno in più riprese mostrato di non dare credito alla dichiarazioni accusatorie delle persone offese, sicché in modo manifestamente illogico hanno poi desunto la prova dello sfruttamento della prostituzione unicamente dalle loro dichiarazioni, senza peraltro fornire una adeguata e congrua motivazione su tale ritenuta parziale attendibilità.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al altra sezione della corte di assise di appello di Bari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di assise d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010