Sentenza 29 maggio 2009
Massime • 1
Non integra il reato di deviazione di acque l'appropriazione o distrazione di acque piovane, in quanto si tratta di acque qualificabili come "res nullius" rispetto alle quali non è invocabile la tutela penale, prevista solo nel caso in cui la condotta di deviazione abbia ad oggetto acque pubbliche o private. (Fattispecie nella quale il reo aveva deviato il deflusso delle acque meteoriche, ostruendo un preesistente canale con l'impiego di fascine e terriccio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2009, n. 24503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24503 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 29/05/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2518
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA IO - Consigliere - N. 023616/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI AN, N. IL 15/03/1933;
avverso SENTENZA del 02/03/2006 GIUDICE DI PACE di AGNONE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Gialanella A., che ha concluso per annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna al ripristino dello Stato nei luoghi e rigetto nel resto. OSSERVA
Con sentenza del 2 marzo 2006, il Giudice di pace di Agnone (IS) ha dichiarato SI IO responsabile del reato di cui all'art.632 cod. pen., al medesimo contestato "per aver deviato il deflusso delle acque meteoriche, ostruendo il preesistente canale, al fine di procurarsi in ingiusto profitto ed in danno di MA TO e SI MI in Poggio Sannita", condannando il medesimo alla pena di Euro 516,13 di multa, nonché "al ripristino del canale di scolo delle acque piovane con la rimozione delle fascine e del terriccio utilizzato per l'occlusione".
Avverso la sentenza indicata in premessa ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha articolato due motivi di impugnazione. Nel primo prospetta vizio di motivazione, violazione dell'art. 632 cod. pen. e carenza dell'elemento materiale e psicologico del reato contestato. In particolare, il ricorrente, oltre che contestare la base fattuale dell'addebito, sottolinea come per aversi deviazione di acque, è necessario che l'oggetto delle stesse siano acque correnti pubbliche o private, ma non certo le acque che siano res nullius, come quelle piovane, sulle quali nessuno può vantare diritti. Ciò escluderebbe, dunque, la configurabilità, nella specie, della ipotizzata figura criminosa. Assunto, questo, avvalorato dalla circostanza che nessun elemento risulta corroborare la sussistenza di "un ingiusto profitto procurato a sè o ad altri", che pure viene richiesto dalla norma in contestazione, con evidenti riverberi sul piano del dolo. Nel secondo motivo si censura per abnormità la condanna al "ripristino del canale di scolo delle acque piovane ...", essendo inibito al giudice di disporre degli obblighi di fare non previsti dalla legge.
Il ricorso è fondato. Sulla falsariga, infatti, di una consolidata elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, questa Corte ha in più occasioni avuto modo di affermare che il reato di deviazione di acque consiste, quanto alla sua obiettività materiale, in una immutazione dello stato dei luoghi che comporti l'alterazione fisica del corso di acque, inteso nella comune accezione di massa liquida, quale cosa immobile secondo la nozione offerta dall'art. 832 cod. civ., tale che esse siano sottratte, in modo permanente o saltuario, dalla loro destinazione nei confronti di coloro che siano beneficiari di uno stato di possesso delle acque stesse. Ad integrare il reato di cui all'art. 632 cod. pen., è quindi necessaria la deviazione di una frazione o quantità di un complesso di acque, la sua mobilizzazione attraverso il distacco dalla massa originaria e la sua sottrazione al possessore, nel caso in cui non vi sia una sostanziale variazione dello stato dell'intero corpo idrico preesistente. Poiché, dunque, l'elemento che connota il reato di deviazione di acque è la modificazione del naturale equilibrio idrico di un corso d'acqua con il mutamento della precedente destinazione che si attua spostandone il corso il altro invaso o distogliendone il percorso anche a mezzo di massiva deviazione, si è ritenuto che il prelievo di acque pubbliche effettuato da un soggetto non titolare di autorizzazione o concessione, non integri, di per sè, il reato di cui all'art. 632 cod. pen., ma ricade sotto la previsione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 17 come modificato dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23 il quale prevede, per il caso di derivazione o utilizzazione di acque pubbliche senza un provvedimento autorizzatorio o concessorio, una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre che l'immediata cessazione dell'utenza abusiva (cfr., tra le varie, e più di recente, Cass., Sez. 2, 6 aprile 2004, Mancini;
Cass., Sez. 4, 11 dicembre 2002, Massari;
Cass., Sez. 2, 9 febbraio 2000, Arduino).
Come puntualmente messo in luce dalla dottrina, sotto il profilo del bene tutelato, l'acqua considerata dalla previsione penale è quella che si trova nel suo stato di cosa immobile, cioè nella sua massa fluente o stagnante, continuamente o periodicamente rinnovantesi per cause naturali o artificiali. I diritti patrimoniali sull'acqua, così intesa, hanno dunque per oggetto non una determinata quantità d'acqua, separata dalla massa, bensì la massa complessiva. È appunto in questo senso, di cosa immobile, che l'art. 632 cod. pen. considera l'acqua, e per meglio chiarire tale nozione usa, appunto, l'espressione "acque", anziché "acqua", in linea con il concetto espresso dall'art. 812 cod. civ. che nel definire i beni immobili fa riferimento ai "corsi d'acqua", e dall'art. 909 c.c. e segg. che dettano il regime privatistico, appunto, "delle acque". Oggetto dell'art. 632 cod. pen., possono quindi essere soltanto le acque pubbliche o private, in aderenza, d'altra parte, con quanto già prevedeva il codice penale del 1889, il cui art. 422 c.p. puniva con la stessa pena l'alterazione o rimozione dei termini e il fatto di "colui che, per procacciarsi un indebito profitto, devia acque pubbliche o private". Non può dunque rispondere del reato di cui qui si tratta chi si appropri o distragga a vantaggio proprio o di altri un'acqua priva delle caratteristiche di cui si è detto, come è la pioggia, proprio perché si tratta - come ha evidenziato la dottrina - di una res nullius rispetto alla quale non è evocabile la tutela civilistica e, di riflesso, il presidio penale.
D'altra parte, l'eccentricità della imputazione rispetto al fatto contestato emerge dalla stessa rubrica, nella quale, non soltanto non v'è precisazione alcuna circa il profitto che l'imputato avrebbe desunto dalla propria condotta, ma si richiama, per di più, un "danno" per le parti offese che, non soltanto è anch'esso imprecisato, ma è soprattutto estraneo allo schema precettivo offerto dall'art. 632 cod. pen.. Al contrario, è proprio quest'ultima circostanza a porre in risalto come sia il carattere, per così dire, "emulativo" della condotta posta in essere dall'imputato a rappresentare l'in se dei connotati di disvalore del fatto, e non certo una supposta "distrazione" di acque "meteroriche", penalmente indifferente. Dalla sentenza impugnata, infatti, ma soprattutto dalla querela delle parti offese, emerge, infatti, che l'imputato avrebbe "artificialmente rimosso e danneggiato i canali di raccolta delle acque piovane", e che tale condotta avrebbe determinato l'afflusso dell'acqua piovana nella proprietà esclusiva delle stesse parti offese (vani cantina ecc), con evidente perturbamento nel godimento dei beni stessi e conseguenti danni. Per tale ragione, si ritiene di dover trasmettere gli atti al pubblico ministero competente per le valutazioni del caso in ordine all'eventuale reato di danneggiamento, essendo stato il relativo "fatto materiale" posto a fondamento dell'atto di querela proposto a suo tempo dal MA e dalla SMIELE.
Fondato è pure il secondo motivo di ricorso, posto che, a tacer d'altro, la "condanna" alla riduzione in pristino si presenta, nella specie, come "creativa" rispetto ai poteri del giudice, quali tassativamente conformati in ossequio al principio di stretta legalità che costituzionalmente vige in materia penale. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per insussistenza del fatto e gli atti devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica di Isernia per quanto di competenza in relazione ai rilievi dianzi svolti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatto non sussiste e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2009