Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2009, n. 24503
CASS
Sentenza 29 maggio 2009

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Non integra il reato di deviazione di acque l'appropriazione o distrazione di acque piovane, in quanto si tratta di acque qualificabili come "res nullius" rispetto alle quali non è invocabile la tutela penale, prevista solo nel caso in cui la condotta di deviazione abbia ad oggetto acque pubbliche o private. (Fattispecie nella quale il reo aveva deviato il deflusso delle acque meteoriche, ostruendo un preesistente canale con l'impiego di fascine e terriccio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2009, n. 24503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24503
    Data del deposito : 29 maggio 2009

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