Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 3
La parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice.
Il giudice che riduce l'ammontare dei diritti e degli onorari riportati nella nota prodotta dalla parte ha l'obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato e di indicare le ragioni della riduzione in modo da consentire il controllo sulle variazioni effettuate, qualora le somme esposte nella nota siano ritenute eccessive, e permettere così alla parte interessata di denunziare le specifiche violazioni della legge o della tariffa. In mancanza, la sentenza incorre nel vizio di carenza di motivazione.
Il giudice ,quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell'avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2001, n. 8160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8160 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LC UN, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VLE UN BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato MELONI F., giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL IU;
- intimato -
avverso il provvedimento R.G. 359/98, del Tribunale di NOCERA INFERIORE, depositato il 28/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato LC Bruno, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza depositata il 28 gennaio 1999, il tribunale di Nocera Inferiore, a conclusione del procedimento ex art. 29 L .n. 794/1942, ha condannato PP PE a pagare all'Avv. Bruno LC la complessiva somma di lire 401.000 per diritti ed onorari di avvocato, oltre IVA, CAP ed interessi legali dalla data di pubblicazione del provvedimento al soddisfo, per prestazioni professionali svolte dal legale in favore del PP in un procedimento per accertamento tecnico preventivo e nel successivo giudizio di merito, facendo applicazione, per la liquidazione, delle tariffe di cui al D.M.26/9/1979 e D.M. 22/6/1982, a seconda delle epoche nelle quali le prestazioni stesse erano state effettuate.
Ricorre per la cassazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 111 della Costituzione l'Avv. Bruno LC, deducendo tre motivi di gravame,
con i quali denuncia violazione e Falsa applicazione di legge, dei DD.MM 27/7/1979, 26/2/1992, 31/10/1995, 24/11/1990 n. 392, 5/10/1994 n. 585, emessi in attuazione della L. 794/1942 e succ. modificazioni, nonché omessa motivazione su punti decisivi della controversia, il tutto con riferimento alla determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, nonché con riferimento alla liquidazione degli esborsi (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.). Denuncia, in particolare, il ricorrente:
A) per quanto riguarda l'accertamento tecnico preventivo, errato calcolo delle spettanze per i diritti di procuratore, in conseguenza del mancato aumento di quelli c.d. base del 300%, come previsto dal paragrafo 6^ della Tabella B della tariffa approvata con il D.M.26/9/1979;
B) mancata liquidazione dei diritti di corrispondenza;
C) mancato riconoscimento dei diritti di assistenza c.t.u. e di designazione del c.t.p., e, per quanto riguarda il giudizio di merito, di partecipazione a ben ventiquattro udienze e di redazione di ben sei deduzioni d'udienza scritte;
e ciò per il motivo che non sarebbe comprovata, a dire del tribunale, l'attività processuale svolta dal legale, laddove la stessa sarebbe risultata, invece, a prescindere dalla mancanza, sul punto, di qualsiasi contestazione ex adverso - dai verbali di causa che il giudice avrebbe potuto e dovuto acquisire d'ufficio;
D)e E) violazione del principio per cui "i diritti e gli onorari di procuratore sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti". Il ricorrente elenca, quindi, gli atti per i quali il tribunale ha erroneamente applicato una tariffa diversa da quella che sarebbe stata applicabile ai singoli atti, ove si fosse tenuto conto, in conformità al suddetto principio, dell'epoca di compimento degli stessi.
Con il secondo e terzo motivo il LC denuncia analoghe violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento alla determinazione e liquidazione degli onorari di avvocato e degli esborsi, indicando gli atti in ordine ai quali il tribunale, nel procedere alla relativa liquidazione, sarebbe incorso in errori.
PP PE non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Le violazioni di legge ed i vizi di motivazione del provvedimento impugnato denunciati con i tre motivi di gravame - che si prestano ad essere esaminati congiuntamente - sono effettivamente sussistenti. Si riscontra, innanzitutto, il dedotto errore nell'applicazione dei coefficienti di cui alla tariffa approvata con D.M.26/9/1979, che al paragrafo 6^, tabella B, prevede, per la liquidazione dei diritti di procuratore, l'aumento del 300%, mentre il tribunale ha soltanto triplicato i diritti "base" ved. lettera A, del primo motivo); e ciò vale per i diritti spettanti al professionista per il procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi nell'anno 1982. Per quanto riguarda, poi, il mancato riconoscimento e la mancata liquidazione dei diritti di corrispondenza, di assistenza alle operazioni del c.t.u. e di designazione del c.t.p., sempre relativi al predetto procedimento, nonché di quelli per la partecipazione alle udienze del giudizio di merito e per le relative deduzioni (ved. lettere B e C, del primo motivo), il tribunale, nel negare tali diritti, per l'asserita carenza di prova della corrispondente attività, processuale ed extraprocessuale, svolta dall'Avv. LC per il PP, non ha tenuto conto del principio affermato e ribadito da questa Suprema Corte, in base al quale, costituendo la parcella del difensore una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice(sent.n. 932/97;n. 1889/95). Ha errato, pertanto, il tribunale nel non riconoscere tali diritti, stante la mancanza di qualsiasi contestazione il PP non risulta costituito nel procedimento di cui all'art. 29 della L. 794/42 promosso dal LC) delle pretese avanzate dal legale con il ricorso presentato ai sensi dell'art. 28 legge ora citata;
ben avrebbe potuto, invece, quel giudice, eventualmente acquisire d'ufficio ed esaminare il fascicolo o i fascicoli processuali relativi ai procedimenti nei quali si era svolta l'attività professionale del LC nell'interesse del PP, al fine di verificare la corrispondenza delle pretese del legale agli atti processuali e non, effettivamente da lui compiuti per il cliente.
È censurabile, infine, la statuizione del tribunale, che, dopo avere premesso che i diritti e gli onorari di procuratore sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per gli onorari di avvocato vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita conformemente a consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte - ha fatto, poi, errata applicazione, per i singoli atti puntualmente indicati dal ricorrente, delle tariffe di cui ai DD.MM.26 settembre 1979 e 22 giugno 1982, e non ha applicato, per l'attività difensiva esauritasi nel 1996, la tariffa di cui al D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, entrata in vigore dal 1 aprile 1994 (ved. lettere A, B, C del secondo motivo). Appare, infine, immotivata o non sufficientemente motivata la liquidazione degli onorari nella misura minima prevista dalla tariffa e la negazione del rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10% degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore (art.15 della tariffa), non potendo ritenersi adeguata motivazione la ripetizione, fatta dal tribunale, dei criteri enunciati in linea generale dalla legge per la liquidazione stessa, specialmente quando, come nel caso in esame, il giudice ha ridotto l'ammontare dei diritti e degli onorari riportati nella nota prodotta dalla parte, senza l'indicazione del criterio di liquidazione concretamente adottato e delle ragioni dell'operata riduzione (sent.n. 2218/98; n. 12672/97; n. 11972/95) (ved. lettera D del secondo motivo e terzo motivo).
L'ordinanza impugnata, in definitiva, deve essere cassata, con rinvio al tribunale di Nocera Inferiore, che, nella liquidazione dei compensi dovuti dal PP all'odierno ricorrente, si atterrà ai principi ed ai criteri sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Nocera Inferiore. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2001