Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2001, n. 8160
CASS
Sentenza 15 giugno 2001

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La parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice.

Il giudice che riduce l'ammontare dei diritti e degli onorari riportati nella nota prodotta dalla parte ha l'obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato e di indicare le ragioni della riduzione in modo da consentire il controllo sulle variazioni effettuate, qualora le somme esposte nella nota siano ritenute eccessive, e permettere così alla parte interessata di denunziare le specifiche violazioni della legge o della tariffa. In mancanza, la sentenza incorre nel vizio di carenza di motivazione.

Il giudice ,quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell'avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2001, n. 8160
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8160
Data del deposito : 15 giugno 2001

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