Sentenza 27 aprile 2006
Massime • 1
Per dimostrare la sussistenza del vizio logico-giuridico di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., come novellato dall'art. 8 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, occorre identificare l'atto processuale cui si fa riferimento, individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che emerge da tale atto e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata, fornire la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, indicare le ragioni per le quali l'atto compromette, in modo decisivo, la tenuta logica della motivazione, introducendo quei profili di radicale incompatibilità del provvedimento impugnato legittimanti l'accoglimento del ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2006, n. 32578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32578 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 27/04/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 564
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 8136/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MA SA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, pronunciata in data 20/09/2004;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto. Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, FF SA è stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli, in concorso con altro imputato, di riciclaggio di un'autovettura di provenienza furtiva e condannato alla pena di anni tre di reclusione e L.
3.000.000 di multa.
2. Il FF ricorre per inosservanza delle norme processuali, vizio di motivazione.
3. Sostiene che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito collida con le risultanze processuali, quali le dichiarazioni rese dai testi della difesa e dagli stessi imputati, che nonostante trovino reciproco conforto, non risultano neppure riportate in sentenza.
4. Deduce, inoltre, la mancanza di prova circa il reato presupposto, il quale per espressa previsione legislativa, deve essere commesso da persone diverse dagli imputati del delitto di riciclaggio. Non sarebbe, infatti, sufficientemente provata la riconducibilità della scocca e di alcuni pezzi meccanici all'autovettura fatta oggetto di furto. La corte d'appello avrebbe ritenuto provata la provenienza illecita dell'auto utilizzando quale elemento probatorio la sentenza irrevocabile con la quale altro coimputato è stato condannato. Ma non avrebbe ottemperato all'obbligo sancito dall'art. 238 bis, di integrare la motivazione con altri elementi di prova, capaci di confermare gli elementi desunti dalla sentenza irrevocabile. Nè avrebbe tenuto nel debito conto altra sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di altro coimputato. Le dichiarazioni rese dall'ispettore Trinca sarebbero, poi, inutilizzabili, in quanto in assenza di annotazioni di servizio ex art. 350 c.p.p., la coincidenza dell'autovettura con il numero segreto rappresenterebbe un dato conoscitivo non accertato. Numerose omissioni o illogicità si rinverrebbero nel corpo della motivazione, relativamente al frammento cartaceo rinvenuto nella bocchetta dell'aria condizionata, vizi che dimostrerebbero, a parere della difesa, che l'accertamento sia stato viziato sin dall'origine da una arbitraria restrizione del campo d'indagine, che avrebbe omesso numerosi fondamentali aspetti.
5. Sostiene il carattere occasionale della condotta posta in essere, essendo stata dimostrata solo la conduzione del veicolo da parte del FF, senza che per tale condotta si sia configurato alcun apporto partecipativo alla vicenda in esame. Dal che discenderebbe, secondo la difesa, anche una assenza di prova circa l'elemento psicologico in ordine alla provenienza illecita dell'autovettura.
6. Con il terzo motivo, deduce mancanza di motivazione sul reato presupposto. Secondo la difesa la sentenza adopererebbe alcune espressioni verbali, da cui si evincerebbe una implicita ammissione della corte d'appello circa la partecipazione del FF nel reato presupposto di furto. Il che, per l'espressa dizione dell'art. 648 bis c.p., che esclude la configurabilità del reato in caso di concorso nel reato presupposto, porterebbe all'assoluzione dell'imputato.
7. In udienza la difesa ha prodotto copia della sentenza relativa al coimputato LI IA.
8. Il ricorso è inammissibile.
9. Il primo e principale motivo di ricorso lamenta omessa valutazione di elementi probatori e travisamento dei fatti. Similmente, parte del secondo motivo si poggia su valutazioni riferite ad elementi fattuali emergenti dall'istruttoria.
10. Preliminarmente va precisato che, nel presente procedimento deve trovare applicazione l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) nella sua nuova formulazione, perché la L. 8 febbraio 2006, n. 46 - che ha novellato la norma del codice di rito - è entrata in vigore il 9 marzo 2006 ed essa deve essere applicata "ai processi in corso" in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, dell'art. 10 della citata legge. Ne deriva che laddove - come nel caso in esame - il ricorso richiami "atti del processo" ritenuti idonei a dimostrare la carenza o la manifesta illogicità della motivazione, il collegio deve esaminare il motivo di ricorso alla luce del testo novellato dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). 11. Il testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art.
8 - stabilisce che il ricorso per cassazione può essere proposto per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Se si confronta il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con quello anteriore alla novella si rileva che le innovazioni introdotte riguardano: a) la statuizione relativa alla "contraddittorietà" della motivazione, che si aggiunge alle ipotesi di mancanza o di manifesta illogicità della motivazione stessa contemplate nel vecchio testo della norma;
b) la previsione che il vizio della motivazione possa risultare (oltre che dal testo del provvedimento impugnato) da "altri atti del processo"; c) l'indicazione che si deve trattare di atti "specificamente indicati nei motivi di gravame". 12. Alla luce della nuova formulazione della norma, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
13. Non è sufficiente, dunque, che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.
14. Ogni giudizio implica infatti l'analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. Occorre invece che gli "atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.
15. In definitiva il ricorrente - per dimostrare la sussistenza del vizio logico-giuridico di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) - non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o di "atti" processuali che non sarebbero stati correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante ma deve invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
16. Sotto altro e concorrente profilo occorre tenere presente che il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - nel far riferimento ad atti del processo che devono essere dal ricorrente "specificamente indicati" - detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581 c.p.p., lett. e) (secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"). Con il risultato di porre a carico del ricorrente - accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'art. 581 c.p.p. - anche un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali che intende far valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice et similia). Dal canto suo il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Controllo che, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi" atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Un diverso modo di procedere - ed in particolare un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi - si risolverebbe in una impropria riedizione del giudizio di merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacato sulla motivazione. Al giudice di terza istanza resta infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza ) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. 17. Esaminata in quest'ottica la motivazione della pronuncia impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché il provvedimento impugnato -con motivazione esente da evidenti incongruenze e da interne contraddizioni - ha rappresentato le ragioni che hanno indotto il giudice a ravvisare, a carico del ricorrente, elementi di colpevolezza per i fatti a lui contestati mentre quest'ultimo non ha indicato in maniera specifica vizi di legittimità o profili di illogicità della motivazione della decisione impugnata ma ha mirato solo a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti indicata come preferibile rispetto a quella adottata dai giudici del merito. Si è perciò di fronte a censure per un verso generiche e per altro verso frammentarie, del tutto inidonee a dimostrare che, nel suo complesso, la motivazione è inesistente o affetta da gravi vizi logici o strutturata in modo da accogliere in sè prospettazioni disarmoniche ed inconciliabili tra di loro.
18. Anche la questione proposta con riferimento alla sentenza di assoluzione del coimputato LI è inammissibile. Anche a voler prescindere dalla tardività della produzione documentale di parte, e dalla constatazione che la formula assolutoria pronunciata nei confronti dello LI attiene all'esclusione dell'elemento psicologico del reato, e, dunque, ad aspetti soggettivi, non certo trasmissibili ad altri imputati, il collegio rileva che la difesa produce sentenza relativa a fatto diverso da quello oggi in esame, in quanto relativo ad una ricettazione di altra auto Mercedes, recante diverso numero di targa e commesso in altro luogo ed in altra data (Paltone 1.10.1994 anziché Colico, 16.9.1994 e 26.10.1994). 19. Il terzo ed ultimo motivo, alquanto oscuro nella sua formulazione, trae argomenti da una frase contenuta nella sentenza impugnata, (i riciclatoli potevano già avere in mente un affare al momento dell'acquisto dell'autovettura targata BS), alla quale non sembra proprio si possa attribuire il significato che la difesa vorrebbe accreditare. Anzi, proprio l'aver parlato di acquisto dell'autovettura esclude chiaramente che i giudici di merito potessero pensare ad un concorso del FF nel reato di furto. L'ipotesi della contestazione del reato di ricettazione, risulta, infine, accennata dalla difesa in modo assertivo, generico ed eventuale.
20. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta equa - di 1.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2006