Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7884 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
O L L 4 7 O .3 B E N , E Aula 'B' ) 1 N E 9 IO 9 C 1 Z - A 1 A P -1 R T 1 IS D 2 G . E E L IC R 9 3 A D UBBLICA ITALIANA D U ORIGINALE E I E 6 T G 4 N . E E T S T N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R . T A IS ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Gindia or SEZIONE TERZA CIVILE Presidente07884 /03 pee li Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Composta Dott. Vin R.G.N. 20689/01 ons liere 17336 Dott. Paolo VITTORIA Cron. - Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. - Consigliere Ud. 05/03/03 Dott. Francesco TRIFONE Dott. TOio SEGRETO - Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 97, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIANNI, difeso dall'avvocato FRANCESCO PAOLIERI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NT LO;
intimato avverso la sentenza n. 109/01 del Giudice di pace di SANSEPOLCRO, emessa il 16/05/01 e depositata il 2003 29/05/01 (R.G. 211/99); 590 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. TOio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO', confermate in Camera di. Consiglio dal P.M. Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. -2- Ricorso n. 20689/01 Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 5.6.2001, il giudice di pace di Sansepolcro condannava GN RG al risarcimento dei danni in favore dell'attrice TO EN nella misura di £. 2 milioni per responsabilità precontrattuale per aver interrotto le trattative relative alla stipula di un contratto di locazione di un immobile urbano del GN. Riteneva il giudice di pace che, come emergeva dalla deposizione del teste OR NC, il convenuto recedette dalle trattative, per quanto l'attrice si fosse già traslocata nell'appartamento. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il convenuto. Non si è costituita l'intimata. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 c.p.c. in relazione all'art. 2697 C.C. e 112 c.p.c. Assume il ricorrente che il giudice di pace ha erratamente accolto la domanda, violando il principio dell'onere della prova, pur non avendo l'attrice fornito alcuna prova in merito alla sussistenza del diritto dedotto in giudizio ed inoltre che la sentenza non contiene alcuna prova in merito alla sussistenza dei danni assunti dall'attrice. 3 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la degli artt. 1227 e 2697 C.C., non avendoviolazione dell'esistenza dei danni e l'attrice fornito la prova della loro entità.
2. Ritiene questa Corte che il motivo sia manifestamente infondato e che lo stesso vada rigettato. Va premesso che contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, e secondo equità (abbia il giudiceperciò da decidere applicato un proprio criterio equitativo o si sia comunque rifatto a norme di legge) il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria) e per carenza assoluta о mera apparenza della motivazione ○ di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione ○ falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716).
3. Quanto all'assunta violazione dell'art. 2697 C.C. nella fattispecie essa è manifestamente infondata, anche a voler ritenere con autorevole dottrina che detta norma, come quelle relative alle prove, per quanto allocate nel libro sesto, titolo secondo del codice civile, abbia carattere 4 processuale. Infatti il principio dell'onere della prova costituisce regola residuale di giudizio, in virtù della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei all'accertamento del diritto in contestazione, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi (Cass. 3.4.1992, n. 4118). Sennonchè nella fattispecie, contrariamente a quanto censurato dal ricorrente, il giudice di pace non ha ritenuto che non competesse all'attrice fornire la prova dei fatti costitutivi del suo diritto, ma ha solo ritenuto che detta prova fosse stata raggiunta, attraverso la deposizione del testimone OR NC addotto dall'attrice. Non sussiste quindi la lamentata violazione dell'art. 2697 C.C.. Diventa poi una questione attinente alla motivazione della sentenza se detta prova fosse stata veramente raggiunta. Nella fattispecie la sentenza, che si è riportata alla deposizione del OR, per la ricostruzione dei fatti e dell'iter delle trattative, e che ha ritenuto che fosse ingiustificato il recesso dalle trattative del convenuto, che si era rifiutato di procedere alla stipula del contratto di locazione, nonostante che l'attrice fosse già stata immessa nella detenzione dell'immobile, effettuando il 5 trasloco, non presenta una motivazione né mancante, né apparente né insanabilmente contraddittoria. Egualmente incensurabile in questa sede di legittimità è la motivazione dell'impugnata sentenza, pronunciata secondo equità e non secondo diritto, che ha ritenuto che il danno subito dall'attrice consistesse nelle spese di trasloco e nel disagio venutosi a creare per la vicenda vissuta. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese, non essendosi costituita l'intimata.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c. Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, lì 5 marzo 2003. Il Presidente Il cons. .est. Правий Autoriz Segreto IL CANCELLIERE C1 Sanocenze artista DEPOSITATO IN CANCELLERIA SENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO Oggi. 20 MAG. 2003 45 E 39 L. 21-11-1991, N.374 IL CANCELLIERE C1 #ST.NE GIUDICE DI PACE) Innocenzo Battista 6