Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1998, n. 2429
CASS
Sentenza 29 settembre 1998

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Qualora le parti richiedano consensualmente l'applicazione di una pena determinata, se la qualificazione giuridica del fatto è diversa da quella contestata nel capo di imputazione, il giudice deve anzitutto darne atto, specificando il reato originariamente contestato, e soprattutto deve motivare, sia pure con la sinteticità suggerita dal rito speciale, in ordine alla legittimità della derubricazione del reato contestato. Omettendo i termini specifici e la motivazione della derubricazione il giudice impedisce il doveroso controllo sulla legittimità della sua valutazione giuridica, incorrendo così in difetto di motivazione ai sensi dell' art. 606 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1998, n. 2429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2429
    Data del deposito : 29 settembre 1998

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