Sentenza 29 settembre 1998
Massime • 1
Qualora le parti richiedano consensualmente l'applicazione di una pena determinata, se la qualificazione giuridica del fatto è diversa da quella contestata nel capo di imputazione, il giudice deve anzitutto darne atto, specificando il reato originariamente contestato, e soprattutto deve motivare, sia pure con la sinteticità suggerita dal rito speciale, in ordine alla legittimità della derubricazione del reato contestato. Omettendo i termini specifici e la motivazione della derubricazione il giudice impedisce il doveroso controllo sulla legittimità della sua valutazione giuridica, incorrendo così in difetto di motivazione ai sensi dell' art. 606 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1998, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 29 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Camera di consiglio
Dott. Paolo Maria TONINI Presidente del 29/9/1998
Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere N. 2429
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere N. 11532/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la corte di appello di Palermo, nel procedimento penale
contro
TI IZ, nata a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 30.9.1997 dal pretore di Palermo, sezione distaccata di Bagheria. Sentita la relazione svolta dal consigliere dr. Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale in sede, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con l'epigrafata sentenza del 30.1.1997 il pretore di Bagheria, su richiesta concorde delle parti ex art. 444 c.p.p., ha applicato a carico di IZ BE la pena dell'ammenda di lire 2.000.000 in ordine ai seguenti reati a) artt. 7 e 20 lett. a) legge 47/1985 b) art. 724 c.p., ascritti alla BE per aver costruito senza titolo autorizzatorio una pensilina metallica e una vistosa insegna a parete sopra un esercizio commerciale e per aver così alterato la bellezza architettonica del luogo, sottoposto a vincolo storico artistico. Il pretore applicava detta pena "previa derubricazione del reato contestato alla lettera a) nel reato previsto e punito dagli artt. 7 e 20 lettera a) della legge 47/1985".
2 - Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il procuratore generale di Palermo, deducendo anzitutto mancanza di motivazione, giacché il pretore, operando una derubricazione senza specificare neppure in epigrafe il reato originariamente contestato, ha reso impossibile il controllo sulla corretta qualificazione giuridica del fatto. In secondo luogo il ricorrente deduce violazione di legge, sia perché il fatto doveva qualificarsi come reato di cui alla lettera c) dell'art. 20 legge 47/1985, trattandosi di intervento edilizio abusivo in luogo sottoposto a vincolo storico-artistico; sia perché il pretore ha omesso di ordinare la demolizione delle opere abusive ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della stessa legge.
3 - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
A norma dell'art. 444 c.p.p., quando le parti richiedono consensualmente l'applicazione di una pena determinata, il giudice deve anzitutto verificare sulla base degli atti se è corretta la qualificazione giuridica del fatto prospettata dalle stesse parti per essere assunta a base della determinazione della pena. Se - come nel caso di specie - detta qualificazione è diversa da quella contestata nel capo di imputazione, il giudice deve anzitutto darne atto, specificando il reato originariamente contestato, e soprattutto deve motivare, sia pur con la sinteticità suggerita dal rito speciale, in ordine alla legittimità della derubricazione del reato contestato. Omettendo i termini specifici e la motivazione della derubricazione, il giudice impedisce il doveroso controllo sulla legittimità della sua valutazione giuridica, incorrendo così in difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.. La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio, affinché il giudice rivaluti motivatamente la correttezza della qualificazione giuridica del fatto.
Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
Peraltro va aggiunto d'ufficio che è in questa sede preclusa la declaratoria di prescrizione del reato ritenuto dal giudice (che si prescrive al massimo in tre anni), giacché l'annullamento investe la stessa qualificazione del reato (che secondo l'ipotesi sostenuta dal ricorrente si prescrive in quattro anni e mezzo).
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla pretura di Palermo.
Così deciso in Roma, il 29 agosto 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 1998