Sentenza 2 luglio 1998
Massime • 2
In tema di tutela ambientale integra il reato di cui all'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431 la realizzazione di opere, peraltro regolarmente assentite, in altro luogo dello stesso lotto oggetto di intervento. Ciò in quanto tutte le volte in cui le divergenze tra l'opera progettata e quella realizzata siano tali, per qualità, ubicazione, destinazione, ampiezza, e per ciascuno o più di questi parametri, da determinare un "quid pluris" o un "quid novi" tra l'oggetto della concessione e la realtà sussiste il reato di cui all'art. 1 sexies legge 431 del 1985.
L'avvenuta adozione del piano paesistico regionale non legittima chiunque a realizzare senza alcuna autorizzazione le opere ritenute, a suo giudizio, compatibili con lo stesso, ma semplicemente fa venire meno il carattere di assolutezza ed inderogabilità del vincolo di inedificabilità, previsto "medio tempore" dall'art. 1 quinquies della legge 8 agosto 1985 n. 431, rendendo quindi autorizzabili, ovviamente dalla competente autorità amministrativa, le opere compatibili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/1998, n. 9164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9164 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi signori: Udienza pubblica
Dott. Umberto Papadia Presidente del 2/7/1998
1. Dott. Aldo Rizzo Consigliere SENTENZA
2. Dott. Alfredo Teresi Consigliere N.2417
3. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Aldo Fiale Consigliere N.12422/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
- RT AN, nato a [...] il [...],
- RA LE, nato a [...] il [...],
- RI AN, nato a [...] l'[...],
avverso la sentenza n. 1463 del 28/11-30/12/97, pronunciata dalla Corte di Appello dell'Aquila. -Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
-udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carlo M. Grillo;
-udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale M. Fraticelli, con cui chiede il rigetto del ricorso;
-udito il difensore, avv.to Pelillo, che chiede l'accoglimento dei ricorsi e, subordinatamente, dichiararsi l'estinzione del resto per prescrizione;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Teramo-Sezione distaccata di Atri in data 3/11/95 condannava LA EL, RA AS e KE AN - i primi due quali direttori dei lavori ed il terzo quale esecutore degli stessi- alla pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto e L 20.000.000 di ammenda ciascuno, oltre alla rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, in ordine alla contravvenzione di cui all'art.
1-sexies L. n. 431/1985, in relazione a due campi da tennis con recinzione di mt. 3 di altezza, un campo di bocce con recinzione di mt. 2 di altezza, una piattaforma di circa mq. 50 con sovrastante struttura in legno alta mt. 2,50, opere realizzate in zona vincolata, ricompresa nel piano paesistico regionale, nel contesto di un villaggio turistico, in difformità dalla concessione e senza autorizzazione paesaggistica.
Con la decisione indicata in premessa, la Corte di Appello dell'Aquila, su impugnazione degli imputatì, in parziale riforma della menzionata sentenza, dimezzava la pena detentiva agli stessi irrogata, riducendola a giorni 20 di arresto ciascuno, e confermava tutte le altre statuizioni.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con tre distinti atti aventi però il medesimo contenuto, e lamentano: 1) illegittima applicazione dell'art.
1-sexies L. n. 431/1985 in relazione al disposto dell'art.82 D.P.R. n. 616/1977 con rinvio alla L. n. 1497/1939; errata valutazione della fattispecie come presupposto sanzionabile penalmente ed inidoneità della motivazione;
2) illegittimità della sentenza per carenza di motivazione, con particolare riguardo alla condanna al ripristino dello stato dei luoghi, in considerazione del rilascio, successivo alla sentenza di primo grado, del nulla-osta da parte dell'autorità regionale;
3) violazione ed errata applicazione del menzionato art.
1-sexies in relazione all'art. 1 della stessa legge n. 431/1985 ed all'art. 7 L. n. 1497/1939, nonché vizi della motivazione e travisamento dei fatti, avendo i giudici di appello equivocato le prospettazioni difensive, giacché mai era stato invocato il c.d. condono per le opere in questione, bensì sostenuta l'irrilevanza penale del fatto per mancanza di offesa al territorio tutelato.
Più specificamente, col primo motivo i ricorrenti, premessa la compatibilità delle opere sopra descritte col piano paesistico regionale ed in considerazione che esse erano state solo "traslate" all'interno di un lotto regolarmente autorizzato per la realizzazione di un insediamento turistico-ricettivo, sostengono che non era richiesta la autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e quindi che non è configurabile il reato ad essi ascritto. Col secondo motivo, evidenziato il rilascio da parte della competente autorità amministrativa -seppure successivamente alla realizzazione delle opere in questione- del nulla-osta paesaggistico, e quindi l' affermazione della compatibilità delle dette opere con le scelte di pianificazione, si dolgono della mantenuta condanna, da parte della Corte di appello, alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, essendo venuta meno ogni esigenza ripristinatoria. In subordine, nel caso la detta condanna fosse ritenuta conseguenza inevitabile dell'affermazione di responsabilità penale degli imputati, si porrebbe, secondo i ricorrenti, la questione di legittimità costituzionale della legge n. 431/1985 per contrasto con gli artt.41, 42 e 11-7 Cost., in quanto -disponendosi la distruzione di un bene, valutato compatibile con l'ambiente dalla P.A. - verrebbe ad essere inutilmente sacrificata la proprietà privata e l'iniziativa economica, nonché vanificata la determinazione dell'autorità amministrativa.
Col terzo motivo di gravame si ribadisce in sostanza che l'adozione dello strumento di pianificazione paesaggistica rende penalmente sanzionabile, non qualsiasi tipo di intervento, come in presenza di vincoli assoluti, bensì solo di quelli rientranti nel divieto di cui all'art. 7 L. n. 1497/1939. All'odierna udienza il P.M. ed il difensore concludono come riportato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati, si sostiene, in sostanza, da parte dei ricorrenti che, essendo le opere in questione compatibili col piano paesistico vigente ed essendo state esse, peraltro, solo "traslate", e cioè eseguite in un altro sito dello stesso lotto oggetto di regolare concessione edilizia, l'esecuzione di dette opere -consistenti in campi per il gioco del tennis e delle bocce, nonché in una piattaforma pavimentata, non comportanti quindi cubatura- non sarebbe assoggettata alla previa autorizzazione paesaggistica di cui alla legge L. n. 1497/1939. Innanzi tutto è opportuna una premessa in relazione al rilievo defensionale volto a minimizzare la pur contestata responsabilità' penale in ordine alle opere realizzate senza autorizzazione, e cioè quello di aver soltanto "traslato" dette opere, peraltro regolarmente assentite con concessione, benché in una diversa collocazione. Ebbene, seppure non con specifico riferimento alla L. n. 431/1985, ma il principio si ritiene certamente mutuabile, questa Corte ha affermato che sussiste il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dalla concessione edilizia, assimilabile a quello di esecuzione di lavori senza licenza, tutte le volte in cui le divergenze tra l'opera progettata e quella eseguita siano tali -per qualità, ubicazione, destinazione, ampiezza (e per ciascuno o più di questi parametri)- da determinare un quid pluris o un quid novi tra l'oggetto della concessione e quello reale, sì che questo non possa più identificarsi nel primo per la sua conformazione, funzione, localizzazione o ne ecceda in parti rilevanti per maggiore estensione, altezza, superficie occupata, volumetria. Alla luce di tali principi, è evidente che nella fattispecie in esame le opere eseguite debbano considerarsi un quid novi rispetto a quelle assentite, insistendo esse su un, area diversa, e quindi potenzialmente idonee a determinare un differente, e comunque non valutato, impatto ambientale. Del resto l'art. 8 lett. c) L. 47/85, pur delegando la materia alle regioni, stabilisce che tra le "variazioni essenziali" rientrano le modifiche della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza.
Dunque non può attribuirsi particolare rilievo, come pretendono i ricorrenti, alla circostanza che le strutture realizzate siano state oggetto di "concessione" in altro sito dello stesso lotto, anzi sotto il profilo urbanistico l'esigenza è addirittura di maggior rigore che sotto quello edilizio.
Venendo, poi, alla essenza della doglianza, appaiono inaccettabili le conclusioni a cui giungono i ricorrenti, per i quali -lo si ripete- essendo le opere in questione compatibili con il piano paesistico regionale, non necessitavano di specifica autorizzazione ex lege n. 1497/1939 (art. 7).
La gravata decisione fornisce adeguata risposta al detto rilievo dei ricorrenti, già proposto in sede di appello negli stessi termini. Non ritiene questo Collegio di dover aggiungere altro alla corretta, logica e congrua motivazione dell'impugnata sentenza sul punto, affatto in linea con il costante orientamento giurisprudenziale, se non ribadire che lo jus aedificandi deve comunque essere sottoposto ad un preventivo controllo amministrativo anche in presenza di piani paesistici, proprio per verificare la compatibilità con essi delle opere da realizzare, verifica che non può che essere effettuata, in concreto e per ciascun caso, dalla competente autorità amministrativa. L'avvenuta adozione del piano paesistico regionale, invero, non legittima chiunque a realizzare senza alcuna autorizzazione le opere ritenute, a suo giudizio, compatibili con lo stesso, ma semplicemente fa venir meno il carattere di assolutezza ed inderogabilità del vincolo di inedificabilità, previsto medio tempore dall'art.
1-quinquies L. n. 431/1985, rendendo quindi autorizzabili -ovviamente dalla competente autorità amministrativa- le opere "compatibili", per effetto delle specifiche misure di salvaguardia contenute nel piano paesistico. Pertanto è sempre necessaria l'autorizzazione per interventi, come quelli dei quali si discute, che possano stabilmente alterare l'ambiente, configurandosi in caso di mancanza di essa. la contravvenzione di cui all'art.
1- sexies della c.d. legge Galasso.
Infondata è anche la doglianza, proposta in udienza, reativa alla pretesa estinzione del reato per prescrizione. Invero il termine previsto dagli artt. 157 e 160 (anni 4 e mesi 6) deve essere aumentato di ulteriori giorni 223 per effetto della sospensione introdotta dalla speciale normativa in materia, con la conseguenza che la contravvenzione in questione, accertata il 19/8/93, si sarebbe prescritto solo nel settembre 1998.
Merita invece accoglimento, sotto il profilo appresso indicato, il secondo motivo di gravame.
Premesso che, come affermato sovente da questa Corte Suprema (recentemente: Sez. III, 26 giugno 1997 n. 6225, Alessi), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria non determina l'estinzione del reato previsto dal menzionato art.
1-sexies, poiché tale effetto non è stabilito da alcuna norma di legge, è senz'altro vero che il detto provvedimento, accertando ex post la conformità dell'opera abusiva ai parametri richiesti, e cioè la compatibilità della stessa con le scelte di pianificazione paesaggistica, non può non avere alcun riflesso sull'esigenza ripristinatoria dei luoghi affermata dall'autorità giudiziaria.
L'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi deve, infatti, essere coordinato con tutta la disciplina stabilita dalla normativa di riferimento;
pertanto, avuto riguardo alla finalità di tutela dell'interesse sostanziale alla protezione del paesaggio, l'autorizzazione in sanatoria, purché legittima, valida ed efficace, attestando appunto la mancanza di ogni vulnus al paesaggio in una visione sostanziale della sua protezione, esclude l'applicabilità di detto ordine da parte del giudice penale (in tal senso: Cass., Sez. III, 15 novembre 1995 n. 11203, Ottelli). Nel caso in esame, è la stessa sentenza impugnata che dà atto del rilascio da parte della competente autorità regionale, in data 25/11/96, del nulla-osta paesistico relativo alle opere in questione, per cui -alla stregua del principio sopra affermato deve eliminarsi dalla stessa l'ordine sopra indicato.
La sollevata questione di legittimità costituzionale rimane, pertanto, assorbita.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio l'impugnata decisione limitatamente all'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, che elimina;
rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1998