Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/1998, n. 9164
CASS
Sentenza 2 luglio 1998

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In tema di tutela ambientale integra il reato di cui all'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431 la realizzazione di opere, peraltro regolarmente assentite, in altro luogo dello stesso lotto oggetto di intervento. Ciò in quanto tutte le volte in cui le divergenze tra l'opera progettata e quella realizzata siano tali, per qualità, ubicazione, destinazione, ampiezza, e per ciascuno o più di questi parametri, da determinare un "quid pluris" o un "quid novi" tra l'oggetto della concessione e la realtà sussiste il reato di cui all'art. 1 sexies legge 431 del 1985.

L'avvenuta adozione del piano paesistico regionale non legittima chiunque a realizzare senza alcuna autorizzazione le opere ritenute, a suo giudizio, compatibili con lo stesso, ma semplicemente fa venire meno il carattere di assolutezza ed inderogabilità del vincolo di inedificabilità, previsto "medio tempore" dall'art. 1 quinquies della legge 8 agosto 1985 n. 431, rendendo quindi autorizzabili, ovviamente dalla competente autorità amministrativa, le opere compatibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/1998, n. 9164
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9164
    Data del deposito : 2 luglio 1998

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