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Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 14789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14789 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NZ SQ nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 15/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TO , con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. VALERIA MAFFEI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14789 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 09/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in oggetto la Corte di appello di Bari ha confermato quella emessa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 9 ottobre 2015 con la quale AL TA era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione (con le attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla contestata recidiva) in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art.9, comma secondo, 1.1423/56 per avere violato la prescrizione di cui al punto 6 del decreto n.151/99 emesso dal Tribunale di Bari il 10 gennaio 2001 e con decreto di aggravamento del 7 ottobre 2009, relativo alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Barletta e, in particolare, per non essere stato trovato nella sua abitazione alle ore 00:40 del 16 gennaio 2012, con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 1.1. La Corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di gravame concernenti la responsabilità dell'imputato essendo stato dimostrato, nel corso della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, che il TA, la notte del 16 gennaio 2012, non aveva risposto alle numerose chiamate effettuate dagli operanti presso la sua abitazione. attraverso il citofono ed il campanello della porta di ingresso di casa, di talché doveva ritenersi dimostrata la sua assenza con la conseguente violazione della disposizione relativa alla sorveglianza speciale cui era sottoposto. 1.2. La Corte di appello ha poi disatteso le censure riguardanti il trattamento sanzionatorio confermando, al riguardo, la sussistenza della contestata recidiva ed escludendo, nel contempo, anche la possibilità di un giudizio di prevalenza delle generiche rispetto a tale aggravante ai sensi dell'art.69, comma quarto, cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza AL TA, per mezzo dell'avv. RI EI, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell'istituto della prescrizione ex artt.157, comma 2, 161, comma 2, cod. pen. rispetto al tempo necessario per prescrivere 2 il reato oggetto di imputazione a seguito del riconoscimento della recidiva contestata. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte territoriale ha applicato la disciplina della prescrizione in modo errato, mediante un duplice aumento di pena nella misura di 2/3 per effetto della contestazione della recidiva, incidente sia sul trattamento sanzionatorio che sul termine di prescrizione, ritenendo così che la prescrizione si matura nel mese di dicembre del 2025 dato che il termine di prescrizione è pari ad anni 13, mesi 10 e giorni 20, ma incorrendo in tal modo nella violazione del principio relativo riguardante il ne bis in idem sostanziale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell'art.69, comma quarto, cod. pen., con riguardo all'art. 73, comma 7, d.P.R. n.309/90 per illegittimità del divieto di prevalenza dell'attenuante della collaborazione nei delitti di narcotraffico sulla contestata recidiva tenuto conto dell'indirizzo espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n.74/2016, con la quale è stato dichiarato illegittimo il divieto di prevalenza dell'attenuante della collaborazione nei delitti di narcotraffico sulla recidiva specifica ed infraquinquennale. Pertanto, la Corte di appello avrebbe potuto valutare positivamente l'attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. n.309/90 (riconosciuta in favore del ricorrente nell'ambito di altro procedimento e valutata ai fini della incrementata pericolosità sociale), ma al contrario ha del tutto disatteso l'indirizzo espresso dal Giudice delle leggi con la sentenza sopra indicata violando, in tal modo, il principio di ragionevolezza della pena. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e)„ cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell'art.99, comma 4, cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione in ordine all'aumento del tempo necessario per la prescrizione del reato nella ipotesi di contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale nel caso in cui essa non determini un aggravamento del trattamento sanzionatorio, come verificatosi nella fattispecie. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, con riferimento al primo ed al terzo dei motivi (che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione) deve ricordarsi che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso OL c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018, Rv. 273490 - 01). Inoltre, gli effetti della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (la cui sussistenza non viene contestata dal ricorrente) non possono escludersi, considerato che essa è stata ritenuta equivalente rispetto alle attenuanti generiche e che, quindi, essa produce comunque i suoi effetti in tema di prescrizione. Pertanto, risulta corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso l'intervenuta prescrizione del reato. 3. Infondato risulta anche il secondo motivo poiché, come già rilevato nella sentenza impugnata, la attenuante speciale di cui al settimo comma dell'art.73 d.P.R. n.309/90, stante il chiaro tenore letterale di tale disposizione normativa, produce i suoi effetti favorevoli nell'ambito del solo procedimento nel quale è stata riconosciuta. Infatti, tale effetto positivo non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati oggetto dello stesso e solo in relazione ai quali vengono in rilievo decisività e concretezza dell'apporto fornito, non potendosi estendere ad altri procedimenti per vicende delittuose diverse. 4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 dicembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TO , con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. VALERIA MAFFEI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14789 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 09/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in oggetto la Corte di appello di Bari ha confermato quella emessa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 9 ottobre 2015 con la quale AL TA era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione (con le attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla contestata recidiva) in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art.9, comma secondo, 1.1423/56 per avere violato la prescrizione di cui al punto 6 del decreto n.151/99 emesso dal Tribunale di Bari il 10 gennaio 2001 e con decreto di aggravamento del 7 ottobre 2009, relativo alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Barletta e, in particolare, per non essere stato trovato nella sua abitazione alle ore 00:40 del 16 gennaio 2012, con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 1.1. La Corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di gravame concernenti la responsabilità dell'imputato essendo stato dimostrato, nel corso della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, che il TA, la notte del 16 gennaio 2012, non aveva risposto alle numerose chiamate effettuate dagli operanti presso la sua abitazione. attraverso il citofono ed il campanello della porta di ingresso di casa, di talché doveva ritenersi dimostrata la sua assenza con la conseguente violazione della disposizione relativa alla sorveglianza speciale cui era sottoposto. 1.2. La Corte di appello ha poi disatteso le censure riguardanti il trattamento sanzionatorio confermando, al riguardo, la sussistenza della contestata recidiva ed escludendo, nel contempo, anche la possibilità di un giudizio di prevalenza delle generiche rispetto a tale aggravante ai sensi dell'art.69, comma quarto, cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza AL TA, per mezzo dell'avv. RI EI, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell'istituto della prescrizione ex artt.157, comma 2, 161, comma 2, cod. pen. rispetto al tempo necessario per prescrivere 2 il reato oggetto di imputazione a seguito del riconoscimento della recidiva contestata. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte territoriale ha applicato la disciplina della prescrizione in modo errato, mediante un duplice aumento di pena nella misura di 2/3 per effetto della contestazione della recidiva, incidente sia sul trattamento sanzionatorio che sul termine di prescrizione, ritenendo così che la prescrizione si matura nel mese di dicembre del 2025 dato che il termine di prescrizione è pari ad anni 13, mesi 10 e giorni 20, ma incorrendo in tal modo nella violazione del principio relativo riguardante il ne bis in idem sostanziale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell'art.69, comma quarto, cod. pen., con riguardo all'art. 73, comma 7, d.P.R. n.309/90 per illegittimità del divieto di prevalenza dell'attenuante della collaborazione nei delitti di narcotraffico sulla contestata recidiva tenuto conto dell'indirizzo espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n.74/2016, con la quale è stato dichiarato illegittimo il divieto di prevalenza dell'attenuante della collaborazione nei delitti di narcotraffico sulla recidiva specifica ed infraquinquennale. Pertanto, la Corte di appello avrebbe potuto valutare positivamente l'attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. n.309/90 (riconosciuta in favore del ricorrente nell'ambito di altro procedimento e valutata ai fini della incrementata pericolosità sociale), ma al contrario ha del tutto disatteso l'indirizzo espresso dal Giudice delle leggi con la sentenza sopra indicata violando, in tal modo, il principio di ragionevolezza della pena. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e)„ cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell'art.99, comma 4, cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione in ordine all'aumento del tempo necessario per la prescrizione del reato nella ipotesi di contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale nel caso in cui essa non determini un aggravamento del trattamento sanzionatorio, come verificatosi nella fattispecie. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, con riferimento al primo ed al terzo dei motivi (che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione) deve ricordarsi che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso OL c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018, Rv. 273490 - 01). Inoltre, gli effetti della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (la cui sussistenza non viene contestata dal ricorrente) non possono escludersi, considerato che essa è stata ritenuta equivalente rispetto alle attenuanti generiche e che, quindi, essa produce comunque i suoi effetti in tema di prescrizione. Pertanto, risulta corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso l'intervenuta prescrizione del reato. 3. Infondato risulta anche il secondo motivo poiché, come già rilevato nella sentenza impugnata, la attenuante speciale di cui al settimo comma dell'art.73 d.P.R. n.309/90, stante il chiaro tenore letterale di tale disposizione normativa, produce i suoi effetti favorevoli nell'ambito del solo procedimento nel quale è stata riconosciuta. Infatti, tale effetto positivo non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati oggetto dello stesso e solo in relazione ai quali vengono in rilievo decisività e concretezza dell'apporto fornito, non potendosi estendere ad altri procedimenti per vicende delittuose diverse. 4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 dicembre 2022.