Sentenza 25 marzo 2014
Massime • 1
È inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale di persona dichiaratamente residente all'estero e privo di stabili rapporti con il territorio nazionale, poiché la misura in questione presuppone accertamenti preventivi da parte dei servizi territoriali sulle prospettive di rieducazione del condannato e di garanzie dal pericolo di recidiva, nonché successivi continui controlli. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità adottata "de plano" a norma dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., in relazione ad istanza presentata da soggetto che, sottoposto ad un programma di recupero presso una comunità per tossicodipendenti in altro Stato, non aveva indicato né la data di prossimo ritorno in Italia, né il termine finale del trattamento in corso all'estero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2014, n. 18225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18225 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 25/03/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 963
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 39496/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LT IC N. IL 29/05/1985;
avverso il decreto n. 2651/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 03/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni, per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 03.07.2013, emesso ex art. 666 c.p.p., comma 2, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da TR CO, condannato alla pena detentiva di anni uno di reclusione, in sospensione ex art. 656 c.p.p., comma 5. Rilevava invero detto provvedimento come il condannato, in atto dimorante in Spagna, non avesse indicato alcun riferimento territoriale nazionale ove svolgere la misura richiesta, rendendo in tal modo impossibile l'esecuzione.
2. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando - in sintesi - nei seguenti termini:
a) non vi erano le condizioni per una pronuncia di inammissibilità de plano, non trattandosi di un'ipotetica infondatezza rilevabile ictu oculi;
b) l'istanza proposta conteneva l'indicazione della residenza di esso condannato in Livorno;
c) vi era riserva di produzione di più specifica documentazione, con riferimento alla condizione di tossicodipendente attualmente in cura in Spagna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.
2. Il ricorrente, invero, propone l'ammissibilità e la fondatezza della sua istanza di misura alternativa in relazione a quanto previsto dall'art. 677 c.p.p., comma 2, assumendo che la sua domanda conteneva l'indicazione di una sua residenza in Italia, in particolare a Livorno. Peraltro ciò non inficia la corretta valutazione del decreto impugnato che ha rilevato la mancanza di un riferimento territoriale non tanto sotto il profilo strettamente processuale (al fine di instaurare il contraddittorio ed effettuare le notifiche), quanto ai fini dell'eseguibilità della misura invocata. Quella richiesta, infatti, non è una misura meramente domiciliare, per la quale l'indicazione di un'abitazione potrebbe essere sufficiente ad aprire la procedura (salve verifiche e controlli), ma una misura che, per la sua ampiezza e per il necessario coinvolgimento dei servizi territoriali, impone valutazione dei presupposti di affidabilità del condannato (prospettive di rieducazione e garanzie dal pericolo di recidiva: v. art. 47, commi 2 e 3 Ord. Pen.) che devono essere preventivamente accertati. Si impongono, pertanto, sia accertamenti preventivi di disponibilità, attraverso i servizi sociali e gli organi di polizia giudiziaria, sia successivamente, in costanza dell'eventuale affidamento, continui controlli. È per questo che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in difetto di una stabile residenza di fatto nel territorio non è concedibile la misura alternativa dell'affidamento in prova, ed è legittima la declaratoria pronunciata de plano di inammissibilità della domanda che manchi di un tale presupposto (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 6584 in data 22.12.1998, Rv. 213368, Nikolic V.: "È inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ove la stessa sia priva della indicazione della residenza e dell'ambiente di inserimento, lavorativo o meno. Tale carenza, infatti, impedisce la valutazione delle prospettive di rieducazione e di prevenzione, cui è subordinata l'ammissione al beneficio, e non consente neppure di acquisire le necessarie notizie attraverso informativa dei competenti servizi sociali, a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 5. D'altra parte, la mancanza di una stabile residenza non consente neppure il necessario supporto ed il costante controllo del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità della istanza adottata "de plano" a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 2)";
nello stesso senso cfr., ancorché con esito di rigetto e non di inammissibilità, Cass. Pen. Sez. 1, n. 29344 in data 13.06.2001, Rv. 219592, Njume).- Ciò posto, risulta del tutto corretta la decisione impugnata che rilevava come l'istante, dichiaratamente domiciliato in Spagna ed ivi inserito in un programma di recupero presso una comunità di quello Stato, non avesse residenza attuale in Italia, nè indicasse un suo prossimo ritorno, neppure significando quale fosse il termine previsto del trattamento in corso all'estero. È evidente, allora, che l'indicazione di un domicilio meramente anagrafico in Italia e comunque la mancanza - allo stato - di un stabile rapporto con il territorio legittimassero decisione di inammissibilità. La pronuncia de plano si giustifica per l'evidenza di tale insussistenza di condizioni, ictu oculi, già in base alla domanda, non essendo necessario procedere ad accertamenti, ne' instaurare il contraddittorio, per verificare tale dato. È del resto evidente che, trattandosi di pronuncia allo stato degli atti, la domanda potrà essere sempre riproposta alle condizioni di legge.
3. In definitiva il ricorso, infondato, deve essere respinto. Al completo rigetto dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014