Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2014, n. 18225
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Sentenza 25 marzo 2014

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È inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale di persona dichiaratamente residente all'estero e privo di stabili rapporti con il territorio nazionale, poiché la misura in questione presuppone accertamenti preventivi da parte dei servizi territoriali sulle prospettive di rieducazione del condannato e di garanzie dal pericolo di recidiva, nonché successivi continui controlli. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità adottata "de plano" a norma dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., in relazione ad istanza presentata da soggetto che, sottoposto ad un programma di recupero presso una comunità per tossicodipendenti in altro Stato, non aveva indicato né la data di prossimo ritorno in Italia, né il termine finale del trattamento in corso all'estero).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2014, n. 18225
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18225
    Data del deposito : 25 marzo 2014

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