Sentenza 13 giugno 2001
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale (artt. 47 e 47 <
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2001, n. 29344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29344 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 13/06/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - N. 4269
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 003009/200
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
1) NJUME STELLA AMADA N. IL 13/04/1972 CAMERUN
avverso ORDINANZA del 03/11/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEMELLI TORQUATO Il Presidente del Tribunale di Perugia ha dichiarato inammissibile le istanze di cui agli artt. 47 e 47 ter Ordin. penit., stante l'irreperibilità della Njume, incidente sulla manifesta infodatezza della richiesta.
Il difensore dell'interessata ha proposto ricorso sostenendo l'illegittimità del provvedimento, al di fuori dei casi consentiti. Il ricorso è fondato.
L'irreperibilità dell'istante, se può legittimare il rigetto della richiesta per motivi di merito (con particolare riferimento ai contatti col Servizio Sociale e all'adempimento delle prescrizioni col relativo controllo), non è prevista come ipotesi d'inammisibilità rilevabile "de plano" ex art. 666 co. 2 c.p.p. Pertanto, va annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, con la conseguenza indicata nel dispositivo.
P.Q M.
Annulla senza rinvio il decreto impegnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Perugia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 13 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria 19 luglio 2001