Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2004, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENKEI EUROPE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, CONTRÀ XX SETTEMBRE 37 VICENZA (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.), giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1147/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 15/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/03 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo, quarto e sesto motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La EI EU s.r.l. conveniva dinanzi al tribunale di Venezia il Ministero delle Finanze, chiedendone la condanna al pagamento delle somme pagate dal 1990 al 1992 per tassa annuale di concessione governativa di iscrizione nel registro delle imprese (art. 75, lett. A, della tariffa allegata al d.p.r. n. 641/72 e d. l. n. 853/85), della quale, secondo l'attrice, era dovuta la restituzione per contrasto con la direttiva 17 luglio 1989, 69/335/CEE, secondo la pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia CE 2 febbraio 1988. Con sentenza in data 25 gennaio - 6 marzo 1999 il tribunale condannava l'amministrazione al rimborso della somma di lire 10.500.000, in quanto non dovuta, con gl'interessi legali dalla domanda.
Con sentenza 8-15 luglio 1999 la Corte d'appello di Venezia:
a) dichiarava la società decaduta dal diritto al rimborso per il 1990, osservando che, secondo la giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia comunitaria, la domanda di rimborso deve essere presentata, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641/72, entro il termine di decadenza di tre anni dal pagamento, e che i documenti prodotti non fornissero la prova che i pagamenti ivi rappresentati si riferissero all'imposta e alle annualità in questione;
b) confermava la sentenza di primo grado in relazione alla tassa pagata per le altre due annualità, essendo stata la decadenza evitata dalla domanda giudiziale, diminuendo l'importo dovuto di lire 400.000 per ogni annualità, in applicazione dell'art. 11, primo comma, della legge n. 448/98;
c) rideterminava gl'interessi in conformità all'art 11, comma terzo, della legge n. 448/98, e cioè al tasso legale vigente al 1^ gennaio
1999, dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Avverso tale sentenza la EI EU ha proposto ricorso per ZI, sulla base di sei mezzi d'annullamento. L'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso. MOTIVI DI RICORSO
2.1. Col primo motivo, denunciando, in relazione al mancato rimborso della tassa per il 1990, violazione degli articoli 11 e 13 del d.P.R. n. 641/72; 2 d.P.R. 1199/71, nonché erronea e/o contraddittoria motivazione, la ricorrente deduce di avere, per tale anno e per il 1991, presentato istanza di rimborso all'Intendente di Finanza, ricevuta il 19 luglio 1991 e pertanto nel rispetto del termine triennale di decadenza. Sul punto la corte di merito ha ritenuto che i riferimenti contenuti nell'istanza fossero insufficienti, mentre la società aveva prodotto in giudizio il bollettino di versamento postale, chiaramente riferibile alla attuale ricorrente e al tributo in questione, ne' l'amministrazione aveva mai eccepito alcunché in proposito. D'altra parte, la stessa corte d'appello aveva espressamente riconosciuto l'idoneità del documento ad attestare la tempestività del versamento per il 1991, contenendo lo stesso tutti gli elementi per individuare la somma pagata, il tributo e l'anno di riferimento. Del tutto irrilevante sarebbe il fatto che nell'istanza non erano stati indicati gli estremi del bollettino di versamento, come pure la non coincidenza tra la somma risultata pagata e quella di cui era stata chiesta la restituzione.
2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 10 e 12 della direttiva 69/335/CEE, nonché erronea e contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che la previsione di una tassa per la permanenza dell'iscrizione nel registro delle imprese, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e da quella della ZI (in particolare, sentenza delle Sezioni Unite 12 aprile 1996, n. 3458), deve ritenersi contraria al diritto comunitario. Per quanto riguarda lo jus superveniens introdotto con l'art. 11 della legge n. 448 del 1998, la ricorrente richiama la sentenza di questa Corte 9 luglio 1999, n. 7176, secondo cui la previsione di una tassa per gli anni successivi all'iscrizione è da ritenersi contraria alle predette norme comunitarie, in quanto priva del carattere della remuneratività. Conseguentemente tale norma dovrebbe essere disapplicata.
2.3. Col terzo motivo, denunciando, in relazione all'applicazione dell'art. 11 legge n. 448 del 1998, violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la ricorrente deduce che l'applicazione dello jus superveniens, per quanto concerne la misura forfetaria per la permanenza dell'iscrizione, contrasterebbe con tale principio, avendo l'amministrazione sempre sostenuto il carattere remunerativo del tributo. In altre parole, l'oggetto del giudizio sarebbe rimasto circoscritto alla pretesa conformità al diritto comunitario della tassa in questione.
2.4. Col quarto motivo, denunciando la contrarietà al diritto comunitario dello jus superveniens sulla determinazione del tasso d'interesse, la ricorrente deduce di aver sostenuto nel giudizio di merito che la corresponsione degli interessi nella misura legale vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 448 del 1998 costituiva un trattamento discriminatorio rispetto a indebiti tributati fondati sul diritto nazionale.
La ricorrente richiama le sentenze della Corte comunitaria 12 giugno 1980, in causa C - 130/79, Express Dairy Foods, e 21 maggio 1976 in causa 26/74, Roquette, secondo le quali sulle somme dovute a titolo d'imposte pagate in violazione del diritto comunitario sono dovuti gl'interessi con le stesse modalità previste per l'indebito di diritto interno.
2.5. Nel caso in cui la normativa nazionale venisse ritenuta conforme al diritto comunitario, la società sollecita la rimessione in via pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia comunitaria.
2.6. Col sesto motivo, denunciando violazione degli articoli 13 d.P.R. n. 641 7 72, 5 legge n. 29 del 1961, 2 d.P.R. n. 1199/71, la ricorrente lamenta che gli interessi siano stati fatti decorrere dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso, e non dalla sua spedizione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. 641/72 e dall'art. 2 del d.P.R. n. 1199/71 in materia di ricorsi amministrativi, norma che la Corte Costituzionale, con la sentenza 26 aprile 1985, n. 121, ha riconosciuto di portata generale. MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto, con lo stesso, la ricorrente tende ad ottenere un diverso apprezzamento delle risultanze di fatto, censurando direttamente la valutazione del giudice di merito sul contenuto di documenti e sulla loro idoneità a fornire la prova del pagamento della tassa per l'anno in contestazione.
3.2. Il secondo, il quarto e il sesto motivo meritano, invece, accoglimento. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE (da ultimo, nella sentenza 10 settembre 2002 in cause riunite C - 216 e 222/99), i cui principi sono stati recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime, sentenze 7236/03 8012/03), il tributo per l'iscrizione di società o di atti societari nel registro delle imprese deve avere carattere remunerativo, e nessuna indagine per l'accertamento di tale condizione risulta essere stata effettuata dalla corte di merito in relazione ad una tassa prevista in via forfetaria, e per di più con effetto retroattivo, dall'art. 11 della legge n. 448 del 1998.
Quanto alla disciplina sulla decorrenza e sulla misura degli interessi introdotta dal terzo comma del citato art. 11, dalla richiamata sentenza della Corte di Lussemburgo, i cui principi sono recepiti nella giurisprudenza di questa Corte (si vedano le pronunce sopra richiamate), anche la stessa contrasta coi principi di effettività e non discriminazione dell'ordinamento comunitario, in quanto stabiliscono una decorrenza e una misura meno favorevoli di quelle previste dal diritto interno in relazione alla restituzione di tributi non dovuti (legge 26 gennaio 1961, n. 29). In definitiva, lo jus superveniens deve essere disapplicato in quanto contrastante col diritto comunitario;
per quanto attiene alla nuova misura forfettaria della tassa, ove la stessa non abbia, in concreto, carattere remunerativo;
per quanto attiene agli interessi, in quanto meno favorevole di quella stabilita per il diritto alla ripetizione di tributi derivante dall'ordinamento nazionale.
Considerato che la questione è stata risolta in modo chiaro e definitivo dalla Corte comunitaria, non si ritiene necessaria la formulazione di un nuovo quesito pregiudiziale, come dedotto in via subordinata nel quinto motivo.
L'accoglimento del secondo e del quarto motivo comporta l'assorbimento delle censure svolte nel terzo e nel quinto motivo.
3.3. L'accoglimento del secondo, quarto e sesto motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, la quale dovrà uniformarsi ai predetti principi di diritto e decidere anche sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di ZI;
accoglie il secondo, quarto e sesto motivo;
rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004