Sentenza 22 marzo 2006
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La querela può essere validamente presentata anche ad un ufficio giudiziario diverso da quello del PM (nella specie, tribunale anzichè procura della Repubblica) atteso che anche in tal caso vengono rispettati i requisiti della certezza della provenienza e della certezza della presentazione, in ragione della potestà certificativa riconosciuta in capo all'ufficio ricevente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2006, n. 19198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19198 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 22/03/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 493
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Andrea - Consigliere - N. 036405/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'ZO ES, N. IL 14/05/1985 (PARTE CIVILE);
contro
CO ER, N. IL 07/02/1976;
avverso SENTENZA del 16/02/2004 DEL TRIBUNALE DI TRENTO SEZ. DIST. di CAVALESE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Udito, per la parte civile, l'Avv. CAPUTO Natale, in sostituzione dell'Avv. PONTRELLI Beppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Udito il difensore Avv. MARTIRE Andrea che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
D'ZO ES, in qualità di parte civile, ha proposto appello (convertito in ricorso trattandosi di sentenza inappellabile) avverso la sentenza 16 febbraio 2004 del Tribunale di Trento, sez. dist. di Cavalese, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CO ER, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen., "per mancata presentazione della querela nelle forme di legge".
Il Tribunale ha ritenuto che la querela fosse stata presentata ad un organo non legittimato a riceverla - il Tribunale - e che quindi fosse stata tardivamente proposta perché era pervenuta al pubblico ministero oltre il termine di tre mesi, previsto dall'art. 124 cod. pen., dalla notizia del fatto che costituisce reato.
A fondamento del ricorso si deduce, con varietà di argomentazioni, la regolarità di presentazione e la tempestività della proposta querela. Si eccepisce poi che il reato addebitato all'imputato sarebbe procedibile d'ufficio.
Ciò premesso si osserva che l'ultimo motivo di ricorso riguardante la asserita procedibilità d'ufficio del reato contestato in virtù del disposto dell'art. 590 c.p., u.c. - è manifestamente infondato perché la disposizione richiamata riguarda esclusivamente, per quanto riguarda la procedibilità d'ufficio delle lesioni colpose gravi, i reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il primo motivo di ricorso, a parere della Corte, è invece fondato. Va premesso, in punto di fatto, che il reato addebitato all'imputato è stato commesso il 22 giugno 1999 e che la querela è stata presentata alla cancelleria del Tribunale di Trento, sez. dist. di Cavalese, il 19 settembre 1999. Da questo Ufficio la querela è stata poi trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento cui è pervenuta il 29 settembre dello stesso mese. Non è chiaro quale sia il giorno della spedizione ma la lettera di trasmissione risulta datata 21 settembre 1999.
Se dunque si ritiene validamente presentata alla cancelleria del Tribunale la querela è da ritenere tempestivamente proposta nel rispetto del termine previsto dall'art. 124 cod. pen.; se invece si prende in considerazione il giorno di arrivo all'ufficio del pubblico ministero la querela è da ritenere tardiva.
La sentenza impugnata ha fondato il suo convincimento su una formale interpretazione del combinato disposto dell'art. 337 c.p.p., comma 1 e art. 333 c.p.p., comma 2. Poiché la prima norma richiama la seconda - che prevede, quali formalità di presentazione della denuncia, la presentazione al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria - se ne è dedotta l'irritualità della presentazione e quindi la tardività per essere pervenuta all'organo cui doveva essere presentata dopo la scadenza del termine. A parere della Corte questa interpretazione, pur fondata su un forte collegamento al dato formale, non è condivisibile. La norma dell'art. 333 c.p.p., comma 2 è infatti finalizzata alla certezza dell'effettiva provenienza dall'offeso dal reato. Ma, proprio in tema di presentazione della querela, la giurisprudenza di legittimità ha adottato un orientamento meno rigido affermando che la mancata identificazione della persona che presenta materialmente la querela non inficia in alcun modo la validità dell'atto tutte le volte che sia certa la provenienza dal soggetto legittimato. In questo senso v., da ultimo, Cass., sez. fer., 24 luglio 2002 n. 32190, Galliadi;
sez. 4^, 21 novembre 2000 n. 70, D'Antonio.
Due sono quindi le ragioni del rinvio al rigoroso regime previsto dall'art. 333 c.p.p. richiamato dall'art. 337 c.p.p.: la certezza della presentazione - per essere l'organo presso cui viene presentata dotato di poteri certificativi della presentazione - e la certezza della provenienza. Garanzie che vengono adeguatamente salvaguardate anche se la querela viene presentato a un diverso ufficio purché sia comunque riferibile all'Autorità giudiziaria.
Dal resto sarebbe irragionevole consentire l'invio per piego raccomandato (cioè la presentazione presso un ufficio postale), come è consentito dall'art. 337 c.p.p., comma 1, u.p., e negare la validità della presentazione presso la cancelleria del Tribunale che fornisce maggiori garanzie sull'identità del presentatore. Ciò che rileva - sia nel caso di spedizione in piego raccomandato sia nel caso di presentazione ad un ufficio giudiziario diverso da quello del pubblico ministero - è invece che sia certa l'identità di chi ha sottoscritto la querela;
tanto che, nel caso di invio per piego raccomandato, è necessario che la sottoscrizione sia autenticata (formalità non prevista espressamente nel caso di presentazione al pubblico ministero o all'ufficiale di p.g. perché l'identificazione avviene ad opera degli organi indicati). Nel caso in esame la provenienza della querela è da considerare certa perché la firma del querelante è stata autenticata dal difensore. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p. in quanto l'annullamento è pronunziato ai soli fini civili in presenza di impugnazione della sola parte civile.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2006