Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di tutela del diritto d'autore, la condotta di acquisto o noleggio di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti punita con l'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 16 della legge n. 248 del 2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria, integra un semplice illecito amministrativo, e non concorre, quindi, con il reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. , atteso che tra le due norme sussiste un rapporto di continenza, in quanto nella norma codicistica sono compresi tutti gli elementi costitutivi della norma introdotta dalla legge n. 633, come modificata, che descrive, più specificamente, condotte già comprese, sul piano astratto, nella prima, con la quale si pone in rapporto di specialità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2005, n. 9273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9273 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 08/02/2005
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 138
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 43506/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AW OD nato il [...] in [...];
LL SI nato il [...] in [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 9.7.02;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del sostituto Dott. Gianfranco Ciani il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore avv. Enrico Falcolini del foro di Roma il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza in data 23.6.99 il Tribunale di Genova ha riconosciuto AW OD e LL SI colpevoli del reato continuato di commercio di prodotti con segni falsi, violazione del diritto di autore e ricettazione di articoli di varia pelletteria falsamente marchiati e musicassette abusivamente duplicate (artt. 81, 474 c.p.;
171 ter lett. B l. 633/1941; 648 c.p.); ha concesso ad entrambi le attenuanti generiche ed ha irrogato a ciascuno la pena di mesi 2 giorni 10 di reclusione ed lire 300.000 di multa, oltre pena accessoria, concedendo anche il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso la decisione ha proposto appello gli imputati e la Corte di Appello di Genova con sentenza del 9.7.02 ha riconosciuto la diminuente del rito abbreviato ed ha determinato per il LL la pena di mesi 1 giorni 10 di reclusione ed E. 100 di multa e per il AW la pena di mesi 1 giorni 10 di reclusione ed E. 60 di multa. Ricorrono per Cassazione gli imputati deducendo violazione dell'art. 171 ter l. 633/1941, così modificato dalla legge 248/2000 che ha disciplinato ex novo le modalità di rilascio ed applicazione del contrassegno SIAE rinviando ad un successivo regolamento la concreta individuazione delle necessarie specifiche tecniche. Deducono che l'assenza del regolamento rende penalmente irrilevante la detenzione del materiale fonografico privo dei bollini SIAE. Con altro motivo eccepiscono la violazione dell'art. 62 n. 4 c.p. rilevando che il quantitativo di merce sequestrata è minimo con conseguente minimo guadagno per il venditore e minimo danno per le parti lese. I ricorsi sono infondati.
L'art. 181 bis della legge 22.4.41 n. 633, inserito dall'art. 8 c. 1 della legge 18.8.00 n. 248, al comma 4 prescrive: "Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previdente....". Per espressa disposizione normativa i fatti previsti dall'art. 171 ter l. 22.4.41 n. 633 modificata dalla legge 248/2000 costituiscono quindi reato (come già statuito dalle S.U. 8. 2.00 n. 2 con riferimento alle precedenti modifiche introdotte dal decreto legislativo 685/1994) indipendentemente dall'emanazione del previsto nuovo regolamento di attuazione.
Anche il secondo motivo di gravame deve essere respinto in quanto per l'applicazione dell'attenuante della speciale tenuità deve sussistere la prova rigorosa della entità del danno cagionato (Cass. 2^ 23.11.84 n. 10489, ud. 27.4.89, rv. 166820) mentre nel caso concreto il giudice del merito non ha potuto compiere alcun accertamento preciso che nemmeno la difesa ha prospettato in misura in qualche modo determinata.
Nella fattispecie(di ufficiosa Corte rileva che la condotta di acquisto o noleggio di supporti audiovisivi, fotografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni di legge relative al diritto di autore non è più prevista come reato ai sensi dell'art. 16 c. 1^ l. 18.8.00 n. 248 che punisce dette condotte con una sanzione amministrativa "purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies della legge 22.4.41 n. 633". Dalla lettura della norma suddetta appare di tutta evidenza che la condotta di acquisto di musicassette prive del contrassegno SIAE è stata depenalizzata e che il comportamento dell'acquirente integra un illecito amministrativo, salve le ipotesi di concorso nei reati suindicati. Deve quindi ritenersi sussistere rapporto di specialità prescritto dal disposto di cui all'art. 9 della legge 24.11.81 n. 689 tra le disposizioni di cui alla legge 248/00 e l'art. 648 c.p. relativo al fatto di ricettazione in quanto l'estrema specificità della normativa speciale a tutela del diritto di autore rende queste condotte del tutto ricomprensibili nella più generica fattispecie della ricettazione ai sensi dell'art. 15 c.p., tutelando la legge 248/00 anche gli interessi patrimoniali alla pari del delitto di ricettazione.
Conseguente l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il delitto di ricettazione delle sole musicassette e videocassette abusivamente riprodotte con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per la determinazione della pena per i restanti delitti in ordine ai quali il rigetto del ricorso determina la formazione del giudicato di colpevolezza.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al reato di ricettazione delle musicassette perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per la determinazione della pena per i restanti reati.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2005