Sentenza 8 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2002, n. 6563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6563 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME06 563 /02 REPUBB LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 16203/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 18764 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 28/01/02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio FIR SRL, in persona del legale rappresentante pro dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti € tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. 8 MAG. 2002 IL CANCELLIERE LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO rappresentato e difeso CODACCI PISANELLI, GIUSEPPE ALVIGINI, giusta delega in dall'avvocato CANCELLERIA atti;
- ricorrente
contro
T EM GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio degli Avv.ti PIERGIOVANNI 2002 ALLEVA, CARLO DE MARCHIS, che li rappresenta e t difende, giusta delega in atti;
382 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 10/99 del Tribunale di BIELLA, depositata il 11/06/99 - R.G.N. 10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato CODACCI PISANELLI per delega ALVIGINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 26 marzo 1999 la FIR S.r.l. propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Biella aveva riconosciuto il diritto di IO RE, che lavorava alle dipendenze della società con la qualifica di impiegato di quarto livello, ad essere inquadrato nel secondo livello del contratto collettivo nazionale del settore commercio, ed aveva condannato la società al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Con sentenza dell'11 maggio 1999 il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie di primo grado, respinse l'appello proposto dalla società. доголо Afferma il Tribunale che le mansioni svolte dal RE erano caratterizzate da autonomia, coordinamento e controllo, idonei a determinare l'inquadramento nel secondo livello del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore. Ed analiticamente esaminando le risultanze testimoniali, osserva che il RE aveva una particolare autonomia nel determinare la quantità dei singoli prodotti da ordinare, e nel concedere sconti alla clientela (e l'esistenza d'una misura massima di sconto era l'ovvio limite di questo potere); ed inoltre aveva la responsabilità del controllo della merce in arrivo e della relativa bollettazione;
e partecipava a riunioni ove si discuteva sull'andamento aziendale. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la FIR S.r.l., percorrendo le linee d'un unico articolato motivo;
IO RE resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione ed erronea applicazione degli artt. 2103, 1362, 1363, 1366 e 3 1368 cod. civ. nonché insufficiente ed illogica motivazione, la ricorrente sostiene che nel procedimento logico per la determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato è necessario accertare le generali indicazioni contrattuali del livello riconosciuto e del livello richiesto, e le mansioni concretamente svolte;
e nel caso in esame il Tribunale non aveva indicato né raffrontato le mansioni del quarto livello e del secondo livello, limitandosi ad accertare solo il dato materiale delle mansioni svolte. Juves Concretamente esaminando le mansioni svolte e raffrontandole con la declaratoria contrattuale, emergeva poi che il lavoro del RE, svolgendosi nell'ambito di precisi limiti prestabiliti dall'azienda (sia nella determinazione della quantità minima necessaria all'ordinazione e sia nella determinazione dello sconto alla clientela), era inquadrabile nelle mansioni di quarto livello, cui appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi (anche di vendita ed operazioni complementari) nonché i lavoratori adibiti ad attività che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico - pratiche;
in questo livello era da inquadrarsi, in particolare, l'addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione o deposito nelle aziende (nelle cui mansioni rientrava anche la bollettazione, che il RE eseguiva). In particolare, la possibilità di concedere sconti entro limiti prefissati e di procedere ai riordini al verificarsi di condizioni prestabilite rientravano nella mansione di vendita e nelle operazioni complementari). Del tutto irrilevante era, poi, ai fini dell'invocato inquadramento, la partecipazione a riunioni ove si discuteva dell'andamento aziendale, poiché, da un canto l'intervento del RE era episodico, e d'altro canto l'addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita doveva essere al corrente delle metodologie di rifornimento e vendita stabilite dalla sede centrale. аимо Il ricorso è infondato. Come affermato da questa Corte (Cass. 25 agosto 2000 n. 11102), il percorso logico che conduce ad accertare il diritto alla qualifica si snoda attraverso tre passaggi, espressione di un Jall aristotelico sillogismo, con i quali, dall'astratto parametro normativo del livello richiesto (e le differenze con il livello formalmente riconosciuto: è questa la premessa maggiore) ed attraverso l'esame delle concrete mansioni svolte (premessa minore), si giunge (con il raffronto fra premessa maggiore e premessa minore: fra norma e fatto) a dedurre la materiale "appartenenza" (o non appartenenza) della premessa minore allo spazio della premessa maggiore. Secondo il costante pensiero di questa Corte (e plurimis, Cass. 25 agosto 2000 n. 11102), poi, l'accertamento delle premesse, eseguito attraverso l'interpretazione della normativa contrattuale e l'esame delle concrete mansioni svolte, è un giudizio di fatto, che, rientrando nello spazio del merito ed effettuato attraverso esatta applicazione delle norme di interpretazione dei contratti e giustificato da adeguata motivazione, è sottratto al giudizio di legittimità, il quale si esaurisce in un esame esterno al merito, e limitato a queste norme ed a questa motivazione. Il primo aspetto del motivo censura la carenza di questo percorso logico. E tuttavia il Tribunale indica, pur in forma concisa e tuttavia ben chiara, il parametro che caratterizza il secondo livello previsto dal contratto collettivo del settore: l'autonomia, il coordinamento ed il controllo 5 (sentenza, pag. 3). E ciò integra in modo sufficiente il primo passaggio del percorso necessario per il giudizio in esame. Ben dettagliato è il secondo passaggio attraverso cui il percorso si snoda: l'analitica indicazione delle mansioni concretamente svolte, corredata dalle relative fonti probatorie (le singole testimonianze dalle quali uoes i fatti sono dedotti). Chiaro è poi il raffronto fra l'astratto ed il concreto (che si esprime d ས anche nella valutazione delle mansioni): "l'autonomia nei riordini di materiale" con i relativi “margini di discrezionalità", il coordinamento dei dipendenti, ed il potere di concedere sconti alla clientela (sentenza, pagg. 3, 4). E su un piano logico appare ben coerente l'affermazione del giudicante (e palesemente infondata la simmetrica censura della ricorrente) per cui i limiti prefissati, essendo immanenti ad ogni pur ampio potere del dipendente, non escludevano l'esistenza ed i caratteri dell'accertato potere. Significativo rilievo assume, poi, nella valutazione del giudicante, la partecipazione alle riunioni per la discussione sull'andamento aziendale (attività estranea al livello esecutivo). Nell'ambito di questo raffronto, la valutazione del giudice di merito, adeguatamente motivata ed immune da vizi logici, resta insindacabile in sede di legittimità; e le censure della ricorrente, avendo per oggetto questa valutazione, sono inammissibili. Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. 6
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10,00 X oltre ad Euro 1.500 per onorario. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2002. Tietro Cuoro Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE IL CANCEL Canelle Depositato in Cancelleria oggi, 8 MAG.2002 CANCELLIERE I D , A S O 0 S L 1 3 L A . 3 T O T , 5 B R A I . 'A D E L N P L A S E T 3 I S D 7 N - O I U 8 P S - C N 1 IM E A 1 S D A I E E D , A G E O O G T R T E N T T S E L I I K IR G A E D L R L O E D 7