Sentenza 10 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di trasporto internazionale di merci su strada, a norma dell'art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, dopo l'arrivo della merce al luogo previsto per la consegna, il destinatario "ha diritto di richiedere il secondo esemplare della lettera di vettura e che gli sia consegnata la merce, dietro ricevuta". Tuttavia, la mancata consegna di detto esemplare della lettera ed il mancato rilascio della ricevuta (o l'assenza della relativa prova) non comportano necessariamente la esclusione dell'avvenuta consegna della merce. Tale consegna costituisce, infatti, un'attività materiale che, come ogni altra circostanza di fatto, può essere provata con qualsiasi mezzo, ed anche attraverso presunzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - rel. Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA OR SPA, in persona del suo legale rappresentante in carica pro-tempore sig. PA LD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO CESARE 128, presso lo studio dell'avvocato MAURO PADRONI, che lo difende unitamente all'avvocato ALDO BEVILACQUA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TRANSPINÈ SNC, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che lo difende unitamente all'avvocato ANDREA MANTOVANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 255/99 della Corte d'Appello di TRENTO, sezione promiscua emessa il 25/5/1999, depositata il 02/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Gaetano Nicastro;
udito l'Avvocato CLAUDIO COGGIATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per la inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riformando parzialmente la sentenza del locale Tribunale, la Corte di appello di Trento ha dichiarato (per quanto qui ancora interessa) il difetto di legittimazione attiva della S.p.A. LD OR a richiedere al sub-trasportatore snc Transpinè ed a conseguire il risarcimento del danno che assumeva derivatole dal deperimento della frutta trasportata da Milano a Colonia, a causa di un preteso difettoso funzionamento dell'impianto di refrigerazione del mezzo utilizzato, ammontante a L. 11.625.982, somma che affermava di aver dovuto a sua volta risarcire al mittente. La Corte riteneva, in particolare, che per l'art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 6 dicembre 1960, n. 1621, legittimato ad agire nei confronti del vettore o sub-
vettore per il risarcimento dei danni verificatesi durante ed a causa del trasporto, sia esclusivamente il destinatario della merce che ne abbia ricevuto la consegna. Nella specie non potevasi dubitare - secondo la Corte - che la consegna fosse avvenuta, non incidendo sulla stessa la presenza di altre ditte cui, in ultima istanza, la merce trasportata doveva essere ceduta, in quanto non menzionate nella lettera di vettura: ciò si evinceva da numerosi elementi, quali la riserva annotata sulla lettera di vettura in data 26 giugno 1991, il trasferimento della merce, in tutto o in parte, presso la ditta "Les Jardins de France" al mercato ortofrutticolo di Dusseldorf e l'espletamento di una verifica peritale svoltasi inizialmente in quel luogo e proseguita poi a Colonia. In tale contesto non assumeva rilevanza il fatto che la LD, "per precisa scelta di opportunità commerciale", avesse aderito alla richiesta di risarcimento avanzata dalla destinataria. In conformità al combinato disposto degli artt. 17 e 18 della Convenzione di Ginevra la Transpinè aveva inoltre dimostrato, attraverso le prove testimoniali che l'avaria della merce doveva essere ricollegata alle sue caratteristiche naturali od alla pacifica mancanza della prerefrigerazione e, contemporaneamente, che il sub-vettore aveva adottato tutte le necessarie precauzioni, utilizzandosi un automezzo frigorifero pienamente funzionante: lo stesso perito che aveva proceduto all'accertamento, verificato il corretto funzionamento del sistema di refrigerazione, si era limitato a formulare delle mere ipotesi circa l'individuazione delle cause del deperimento. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la società LD OR, affidandosi a cinque motivi, cui resiste la Transpinè. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione, proposta dalla società controricorrente, di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale in quanto la procura rilasciata al difensore, mancante della data, farebbe riferimento non già al giudizio di legittimità bensì ad attività proprie del giudizio di merito.
Ad affermarne l'infondatezza basterà rilevare come trattasi di procura a margine del ricorso, la cui specialità non è quindi incisa da eventuali imprecisioni terminologiche, quali il riferimento ad "ogni stato e grado del processo"; l'anteriorità del rilascio, malgrado la mancanza della data, rimane accertata oltre che dalla data apposta sul ricorso stesso, dalla notifica di una copia dichiarata conforme.
2. - Col primo motivo la ricorrente assume violati o falsamente applicati - con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. - l'art. 13 della l. 6 dicembre 1960, n. 1621, gli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'art. 2697 c.c. Con una prima censura sostiene, in particolare, che l'art. 13 della l. 1960/1621 prevede specificamente le modalità della consegna della mercè, attraverso anche la consegna del secondo esemplare della lettera di vettura ed il rilascio di apposita ricevuta: solo la presenza di tali adempimenti può far ritenere effettivamente eseguita la consegna, la cui prova incombe sul vettore. La mancanza, nella specie, di tale prova renderebbe inapplicabile la norma, sicché l'eccezione di carenza di legittimazione attiva andava respinta. La censura è destituita di fondamento.
È noto che a norma del citato art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 6 dicembre 1960, n. 1621, "dopo l'arrivo della mercè al luogo previsto per la consegna" il destinatario "ha diritto di richiederne il secondo esemplare della lettera di vettura e che gli sia consegnata la mercè, dietro ricevuta" ed "è autorizzato a far valere in proprio nome nei confronti del vettore i diritti che derivano dal contratto di trasporto".
La consegna dell'esemplare della lettera di vettura ed il rilascio di apposita ricevuta non incidono, peraltro, sulla concreta effettuazione della consegna della mercè, sì da potersi affermare che l'assenza di tali adempimenti (o la mancanza di prova in proposito) porti ad escludere che la stessa sia avvenuta: la consegna costituisce, infatti, una attività materiale che, come ogni altra circostanza di fatto, può essere provata con qualsiasi mezzo ed anche avvalendosi di presunzioni, come, nella specie, la Corte trentina.
2.1. - Al problema della titolarità del diritto e della legittimazione attiene anche una delle censure di cui al quinto motivo, per la quale il vettore che si avvale di un sub-vettore assume, rispetto allo stesso, la qualità di sub-mittente, donde la sua legittimazione a richiedere i danni indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esercitato o meno nei suoi confronti l'azione che gli compete (onde, con riferimento al principio affermato, la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, e. 2 e 3, e 9 della l. 6 dicembre 1960, n. 1621, e degli artt. 244 e 253 c.p.c, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia).
Anche tale profilo appare infondato in quanto la qualità di sub- mittente non sposta i termini del problema relativo alla titolarità del diritto a richiedere il risarcimento una volta avvenuta la consegna.
Opportuno precisare, a questo punto, che, sia pure con riferimento al trasporto regolato dagli artt. 1683 ss. c.c., questa Corte ha avuto modo di chiarire - con un principio che può ritenersi applicabile anche al trasporto internazionale - che "la richiesta rivolta al vettore da parte del mittente (anziché del destinatario) di risarcimento dei danni per inesatto adempimento legittima il vettore stesso nei confronti dell'istante a condizione che questi dimostri di aver subito lui personalmente (e non il destinatario) l'incidenza negativa dell'inadempimento" (Cass. 17 novembre 1999, n. 12. 744). Sennonché nella specie non si fa riferimento a tale principio, che pur potendosi ricollegare al risarcimento effettuato dalla ricorrente all'originario mittente, affermato sin dall'inizio (e che la Corte di merito ha ritenuto irrilevante) presupporrebbe comunque un accertamento di fatto, nella specie insussistente. 3. - Al merito attiene, viceversa, la seconda censura contenuta sempre nel primo motivo, con la quale si assume che in realtà, diversamente da quanto opinato dalla Corte di merito, le merci, che dovevano essere trasportate a Colonia, secondo quanto indicato nella lettera di vettura, sono state invece trasferite a Dusseldorf e qui, rifiutate dalle destinatane, ulteriormente trasportate a Colonia, "presso la ditta importatrice per ivi sottoporle a perizia e alla vendita per la parte recuperabile". La censura è inammissibile, avendo la sentenza impugnata dato atto, con adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, dell'itinerario percorso dalla mercè, esaminandone il percorso anche in relazione ai vari cessionari finali non menzionati nella lettera di vettura e ritenuti in conseguenza estranei al contratto di trasporto, anche se ad essi, in concreto, era destinata la mercè da parte dell'importatore. 4. - Propongono, ugualmente, censure di merito in ordine all'avvenuta consegna della mercè i successivi motivi secondo, terzo e quarto, con i quali, rispettivamente, si denuncia:
a) violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della l. 6 dicembre 1960, n. 1621, e degli artt. 115 e 116 c.p.c, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. (secondo motivo): non sarebbe esatto affermare che le destinatane finali non fossero in realtà tali in quanto non menzionate nella lettera di vettura ed estranee al contratto di trasporto, evincendosi dall'esame dei documenti prodotti che la mercè, destinata alla DI RU di Colonia era in effetti arrivata a Dusseldorf, e ciò chiaramente su richiesta della mittente che si era legittimamente avvalsa del diritto di contrordine disciplinato dall'ari. 12 della legge, diritto che può essere esercitato anche senza il consenso del vettore. Costituirebbe fatto notorio che l'importatore non ha alcun interesse alla richiesta risarcitoria, essendo obbligato verso il mittente venditore solo per la mercè gradita e venduta.
b) violazione o falsa applicazione degli artt. 13 e 30 della l. 6 dicembre 1960, n. 1621, e degli artt. 115 e 116 c.p.c, nonché
insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. (terzo motivo): la riserva apposta sulla lettera di vettura non può essere indice di accettazione della mercè trasportata, avendo quale unico scopo di invertire l'onere probatorio circa il loro stato, sicché erroneamente era stato applicato il citato art. 30 della l. 1960/1621; il giudice avrebbe inoltre omesso di motivare in ordine alle osservazioni relative alla genuinità della lettera di vettura, sospetti avvalorati dal perito di avaria a pag. 9 della sua relazione.
c) violazione o falsa applicazione degli artt. 15 e 16 della l. 6 dicembre 1960, n. 1621, in quanto il trasferimento della mercè
presso il mercato ortofrutticolo di Dusseldorf e l'espletamento della verifica peritale non possono considerarsi elementi di prova della consegna, riguardando le fasi successive al trasporto. Seppure proposti anche sotto il profilo della violazione di legge, tali motivi tendono ad una rivalutazione di elementi sui quali la sentenza impugnata ha svolto un adeguato esame, anche qui con una motivazione immune da vizi logici e giuridici.
È opportuno sottolineare che il richiamo dell'art. 12 della Convenzione, con il riferimento al "contrordine", introduce un nuovo profilo di indagine, inammissibile in questa sede e che, per il resto, la Corte di merito ha sostanzialmente fondato il proprio convincimento in ordine alla consegna su una pluralità di elementi tra loro concordanti, facendo ricorso, cioè, ad una presunzione. Come questa Corte ha avuto modo di precisare ripetutamente, ai fini delle presunzioni i vari elementi acquisiti non vanno valutati singolarmente ma per la loro convergenza verso una determinata ed univoca soluzione.
5. - Con il quinto motivo, infine, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 8, e. 2 e 3, e 9 della l. 6 dicembre 1960, n. 1621, e degli artt. 244 e 253 c.p.c, nonché per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La censura assume valenze plurime, lamentando in particolare la ricorrente (oltre a quanto si è avuto modo di precisare sub 2.1) che: a) in mancanza delle riserve motivate previste dagli artt. 8 e 9 della Convenzione, la mercè si presume in buono stato apparente;
b) erano stati offerti elementi di prova atti ad inficiare la genuinità della riserva invocata, che non compare su tutte le copie della lettera di vettura ma solo sulla copia n. 4, e circa le ore di funzionamento del frigorifero, dimostrando che vennero apposte in un momento successivo;
c) la mancanza di riserve era stata confermata dal teste Di Lupo;
d) l'inammissibilità delle prove, in quanto comportanti giudizi;
e) l'utilizzazione di un automezzo funzionante sarebbe smentita dalle diverse temperature accertate nei vari strati della mercè; f) sussiste a carico del vettore una presunzione di responsabilità.
Una volta esclusa la titolarità del diritto e la legittimazione, il motivo risulta inammissibile, concernendo l'ulteriore argomento assunto dalla Corte trentina per il rigetto della domanda che deriva già dalle argomentazioni in ordine alla titolarità del diritto censurate con i precedenti motivi dei quali si è riconosciuta l'infondatezza. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2003