Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1943
CASS
Sentenza 10 febbraio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di trasporto internazionale di merci su strada, a norma dell'art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, dopo l'arrivo della merce al luogo previsto per la consegna, il destinatario "ha diritto di richiedere il secondo esemplare della lettera di vettura e che gli sia consegnata la merce, dietro ricevuta". Tuttavia, la mancata consegna di detto esemplare della lettera ed il mancato rilascio della ricevuta (o l'assenza della relativa prova) non comportano necessariamente la esclusione dell'avvenuta consegna della merce. Tale consegna costituisce, infatti, un'attività materiale che, come ogni altra circostanza di fatto, può essere provata con qualsiasi mezzo, ed anche attraverso presunzioni.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1943
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1943
    Data del deposito : 10 febbraio 2003

    Testo completo