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Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SO CO nato a [...] il [...] RL IA nato il [...] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
kteril Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 2233 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 04/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 01.10.2021, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Benevento del 05.02.2014, con la quale CO CO, in qualità di amministratore della società Tecno Metal s.r.I., era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva - per avere sottratto e/o distrutto la contabilità sociale, distratto beni e denaro della società per un valore complessivo di euro 1.496.385,96 - e IA CA, quale componente del consiglio di amministrazione, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione - per avere, in quanto autorizzata ad operare su uno dei conti della fallita per effetto di un atto di procura del 30.04.2001, effettuato prelevamenti di denaro, senza offrirne alcuna giustificazione, per un ammontare complessivo di euro 47.200,00. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atto a firma dell'Avv. Michele D'Occhio, affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali deducono: 2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale mancato di dichiarare l'intervenuta prescrizione, posto che, decorrendo i relativi termini dal 28.02.2008 (data in cui era dichiarato con sentenza del Tribunale di Benevento il fallimento della Tecno Metal s.r.I.), i reati dovevano considerarsi estinti in data 26.09.2021, antecedentemente dunque alla pronuncia della Corte di Appello, datata 01.10.2021; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione quanto alla asserita regolarità della notificazione al CO dell'avviso di fissazione dell'udienza, laddove emerge dalle risultanze processuali che il CO non ha in realtà avuto contezza della vicenda processuale;
invero, accertata la mancata notificazione all'imputato del decreto di citazione in giudizio per avvenuto trasferimento nel comune di Reggio Emilia, la rinnovazione della notifica era, in un primo momento, nuovamente eseguita preso l'indirizzo avellinese e, in un secondo momento, presso il difensore, nonostante si avesse contezza del preciso indirizzo del CO a Reggio Emilia;
2.3. con il terzo motivo, quanto alla posizione della IA, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputata, nonostante l'insussistenza della prova che la somma di cui in contestazione, prelevata dalla ricorrente, sia stata effettivamente utilizzata per impieghi estranei agli interessi societari, non essendo sufficiente in tal senso la mera prova degli intervenuti prelievi. 3. In data 9.6.2022 la difesa dei ricorrenti ha depositato memoria, con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. 4. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Luigi Birritteri , ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili, siccome manifestamente infondati. 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti deducono l'intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti, risulta completamente destituito di fondamento. Ed invero, a1 termine massimo di prescrizione per i reati in contestazione di anni 12 e mesi sei a decorrere dal 26.2.2008 data della dichiarazione di fallimento della Tecno Meta! s.r.l. (e dunque al 26.8.2020 ) devono essere aggiunti i termini di sospensione di 120 giorni in primo grado e di 381 giorni in appello (dal 15.9.2020 all' 1.10.2021), oltre 64 gg. di sospensione Covid, ossia in totale un anno sei mesi e 20 giorni. Ne consegue, pertanto che alla data della sentenza di appello (1.10.2021 ) i reati non erano ancora prescritti e l'inammissibilità dei motivi proposti impedisce la rilevabilità della prescrizione alla data odierna. In proposito è sufficiente richiamare i principi espressi dalla S.U. di questa Corte secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (S.U. n. 32 del 22/11/2000). 2.Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, con il quale il CO si duole dell'erronea notifica del decreto di citazione in appello presso il difensore ex art. 161/4 c.p.p. e non già a Reggio Emilia, luogo di trasferimento dell'imputato, come da certificato di residenza prodotto. In proposito, va premesso che la notifica del decreto di citazione in appello risulta tentata al domicilio dichiarato dall'imputato alla "via Campoceraso, a Torre Le Nocelle" (cfr. indicazione di cui alla relata di tentata notifica, contenente l'indicazione che l'indirizzo in questione risulta essere quello del domicilio dichiarato "dom.dich.", circostanza questa non smentita dall'imputato), ma risultando al notificatore il trasferimento dell'imputato- come da informazioni assunte in loco e in anagrafe - la notifica è stata effettuata in data 11.2.2020 presso il difensore di fiducia ex art. 161/4 c.p.p.. Tale notifica appare immune da vizi, dovendosi richiamare in tale contesto i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui l'impossibilità di l'fettuare la notifica dell'atto (nella specie del decreto di citazione per il giudizio di appello) nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, ancorché dagli atti risulti la nuova residenza indicata dall'imputato Sez. 5, n. 51613 del 11/10/2017, Rv. 271627; Sez. 7, n. 24515 del 23/01/2018, Rv. 272824). Peraltro, il certificato di residenza prodotto dall'imputato, attestante la sua iscrizione tra i residenti del comune di Sant'Ilario D'Enza risulta rilasciato solo in data 3.6.2022 e, dunque, non si riferisce all'epoca della notifica. 3. Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, quanto alla posizione della IA, atteso che, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori (Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 2 Così deciso il 4.11.2022 262655). La prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Rv. 267710) ed in assenza di giustificazioni dell'imputato circa l'impiego di tali beni per specifiche finalità aziendali al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti e la verifica da parte del curatore della bontà delle allegazioni dell'imputato (arg. ex Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204). I ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
kteril Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 2233 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 04/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 01.10.2021, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Benevento del 05.02.2014, con la quale CO CO, in qualità di amministratore della società Tecno Metal s.r.I., era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva - per avere sottratto e/o distrutto la contabilità sociale, distratto beni e denaro della società per un valore complessivo di euro 1.496.385,96 - e IA CA, quale componente del consiglio di amministrazione, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione - per avere, in quanto autorizzata ad operare su uno dei conti della fallita per effetto di un atto di procura del 30.04.2001, effettuato prelevamenti di denaro, senza offrirne alcuna giustificazione, per un ammontare complessivo di euro 47.200,00. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atto a firma dell'Avv. Michele D'Occhio, affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali deducono: 2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale mancato di dichiarare l'intervenuta prescrizione, posto che, decorrendo i relativi termini dal 28.02.2008 (data in cui era dichiarato con sentenza del Tribunale di Benevento il fallimento della Tecno Metal s.r.I.), i reati dovevano considerarsi estinti in data 26.09.2021, antecedentemente dunque alla pronuncia della Corte di Appello, datata 01.10.2021; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione quanto alla asserita regolarità della notificazione al CO dell'avviso di fissazione dell'udienza, laddove emerge dalle risultanze processuali che il CO non ha in realtà avuto contezza della vicenda processuale;
invero, accertata la mancata notificazione all'imputato del decreto di citazione in giudizio per avvenuto trasferimento nel comune di Reggio Emilia, la rinnovazione della notifica era, in un primo momento, nuovamente eseguita preso l'indirizzo avellinese e, in un secondo momento, presso il difensore, nonostante si avesse contezza del preciso indirizzo del CO a Reggio Emilia;
2.3. con il terzo motivo, quanto alla posizione della IA, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputata, nonostante l'insussistenza della prova che la somma di cui in contestazione, prelevata dalla ricorrente, sia stata effettivamente utilizzata per impieghi estranei agli interessi societari, non essendo sufficiente in tal senso la mera prova degli intervenuti prelievi. 3. In data 9.6.2022 la difesa dei ricorrenti ha depositato memoria, con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. 4. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Luigi Birritteri , ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili, siccome manifestamente infondati. 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti deducono l'intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti, risulta completamente destituito di fondamento. Ed invero, a1 termine massimo di prescrizione per i reati in contestazione di anni 12 e mesi sei a decorrere dal 26.2.2008 data della dichiarazione di fallimento della Tecno Meta! s.r.l. (e dunque al 26.8.2020 ) devono essere aggiunti i termini di sospensione di 120 giorni in primo grado e di 381 giorni in appello (dal 15.9.2020 all' 1.10.2021), oltre 64 gg. di sospensione Covid, ossia in totale un anno sei mesi e 20 giorni. Ne consegue, pertanto che alla data della sentenza di appello (1.10.2021 ) i reati non erano ancora prescritti e l'inammissibilità dei motivi proposti impedisce la rilevabilità della prescrizione alla data odierna. In proposito è sufficiente richiamare i principi espressi dalla S.U. di questa Corte secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (S.U. n. 32 del 22/11/2000). 2.Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, con il quale il CO si duole dell'erronea notifica del decreto di citazione in appello presso il difensore ex art. 161/4 c.p.p. e non già a Reggio Emilia, luogo di trasferimento dell'imputato, come da certificato di residenza prodotto. In proposito, va premesso che la notifica del decreto di citazione in appello risulta tentata al domicilio dichiarato dall'imputato alla "via Campoceraso, a Torre Le Nocelle" (cfr. indicazione di cui alla relata di tentata notifica, contenente l'indicazione che l'indirizzo in questione risulta essere quello del domicilio dichiarato "dom.dich.", circostanza questa non smentita dall'imputato), ma risultando al notificatore il trasferimento dell'imputato- come da informazioni assunte in loco e in anagrafe - la notifica è stata effettuata in data 11.2.2020 presso il difensore di fiducia ex art. 161/4 c.p.p.. Tale notifica appare immune da vizi, dovendosi richiamare in tale contesto i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui l'impossibilità di l'fettuare la notifica dell'atto (nella specie del decreto di citazione per il giudizio di appello) nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, ancorché dagli atti risulti la nuova residenza indicata dall'imputato Sez. 5, n. 51613 del 11/10/2017, Rv. 271627; Sez. 7, n. 24515 del 23/01/2018, Rv. 272824). Peraltro, il certificato di residenza prodotto dall'imputato, attestante la sua iscrizione tra i residenti del comune di Sant'Ilario D'Enza risulta rilasciato solo in data 3.6.2022 e, dunque, non si riferisce all'epoca della notifica. 3. Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, quanto alla posizione della IA, atteso che, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori (Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 2 Così deciso il 4.11.2022 262655). La prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Rv. 267710) ed in assenza di giustificazioni dell'imputato circa l'impiego di tali beni per specifiche finalità aziendali al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti e la verifica da parte del curatore della bontà delle allegazioni dell'imputato (arg. ex Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204). I ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.