Sentenza 20 gennaio 2004
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- 1. Istanza di rinvio dell'udienza via fax? Giudice non è obbligato ad esaminarlaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 13 settembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2004, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NUOVA DISTRIBUZIONE MERIDIONALE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. FUSCO 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAIAFA, che la difende unitamente all'avvocato EMMANUELE VIRGINTINO, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1074/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 29/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. Ettore FERRARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, di citazione notificato in data 11.1.1996 la Nuova Distribuzione Meridionale s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l'Amministrazione Finanziaria dello Stato onde sentirla condannare al rimborso delle somme versate dal 1986 al 1992, a titolo di tassa annuale di concessione governativa di iscrizione della società nel registro delle imprese, secondo le previsioni dell'art. 3 c. 18 e 19 D.L. 19/12/1984, n. 853 (conv. nella L. 17/12/1985 n. 17), norma di legge che si assumeva illegittima perché
in contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva CEE del 17 luglio 1969, n. 335; con gli interessi legali e il pagamento delle spese processuali.
L'Amministrazione Finanziaria si costituiva in giudizio e contestava la pretesa di controparte eccependo tra l'altro la decadenza dall'azione ex art. 13 D.P.r. n. 641/1972. Il Tribunale adito con sentenza del 18.2/22.5.1997 accoglieva integralmente la domanda e condannava la convenuta a rifondere alla società attrice le somme richieste, oltre interessi dalla citazione. Avverso tale sentenza proponevano gravame l'Ufficio Finanziario, riproponendo le difese già articolate in primo grado, ed in particolare l'eccezione di decadenza, nonché la società contribuente per contestare la decorrenza degli interessi, e la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1074 del 26.10/29.12.1999, notificata il 3.7.2000, ritenuta applicabile la decadenza ex art. 13 comma 2^ d.p.r. n. 641/1972, e la questione comunque superata stante il disposto dell'art. 11 comma 2^ L. n. 449/1998, in riforma dell'impugnata sentenza rigettava totalmente la domanda rilevando che "La società appellata non si è infatti fatta carico di provare documentalmente l'avvenuta (tempestiva) richiesta di rimborso delle tasse corrisposte..."
Per la cassazione della suddetta sentenza propone ricorso, notificato il 17.10.2000, la Nuova Distribuzione Meridionale s.r.l., articolando tre motivi di censura ai quali replica il Ministero intimato con controricorso notificato il 20.11.2000. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 641/1972, assumendo che: a) tale norma non avrebbe portata generale;
b) sarebbe applicabile ai soli casi di imposte erroneamente pagate, e non anche laddove il rimborso abbia ad oggetto imposte indebitamente pagate non per errore sui presupposti dell'obbligazione tributaria, ma per la mancanza della fonte impositiva, secondo una distinzione costantemente operata dalla giurisprudenza di questa Corte in materia doganale (Cass. 15.5.1989, n. 2216; Cass. 27.11.1990, n. 11407; Cass. 29.10.1991, n. 11522; Cass. 15.1.1992, n. 4141), nonché di diritti di visita sanitaria (Cass. 17.5.1989, n. 2365); c) sarebbe comunque inapplicabile nel caso di specie perché le disposizioni in esso contenute verrebbero a costituire l'aspetto processuale di una norma contraria all'ordinamento comunitario, come tale necessariamente da disapplicare, senza condizioni o limiti di sorta, onde garantire la piena efficacia del diritto comunitario.
Il motivo è infondato. Questa Corte, a sezioni unite, nell'ambito di ampia e argomentata motivazione alla quale senz'altro si rinvia, ha puntualmente affermato che: "Nel vigente sistema tributario la restituzione delle tasse erroneamente pagate è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento, ed a tale regime non sfugge la tassa in esame, trattandosi di disapplicazione del diritto interno, per contrasto con il prevalente ordinamento comunitario, che però non comporta ne' l'abrogazione, ne' l'incompatibilità della legge italiana". E ciò perché "La norma (art. 13, comma 2^, d.p.r. n. 641/1972)......... è formulata in modo tale da ricomprendere tutte le tasse erroneamente pagate, quale che sia la causa dell'avvenuto indebito pagamento, sicché può riconoscersi che la disposizione dell'art. 13 stabilisce una decadenza di carattere generale per ogni domanda di restituzione, in conformità con l'indirizzo normativo secondo cui le tasse sulle concessioni governative sono sempre state soggette ad un regime di preclusioni, in relazione alle domande di rimborso" (v. Cass. s.u. 12.4.1996, n. 3458). Da tale orientamento, successivamente confermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, non presentando il motivo di ricorso alcun significativo profilo di novità che giustifichi una diversa opinione.
Ed invero, con riferimento anche alle più specifiche questioni sollevate con il ricorso in esame, giova qui ricordare che l'esistenza di uno speciale regime di decadenza per l'indebito tributario, più restrittivo di quello previsto per l'indebito di diritto comune, è stato ritenuto compatibile con il diritto comunitario dalla stessa Corte di Giustizia delle Comunità Europee già con le sentenze del 15.9.1998 EDIS (C-231/96) e SPAC (C-260/96), e NS GI (cause riunite C-279, 280 e 281/96), e poi ancor più recentemente con la sentenza 10.9.2002 nel giudizio promosso dalla soc. DO PR (cause riunite C-216/99 e C-222/99), con essa espressamente affermandosi che: "Il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale che deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra i privati, assoggettata ad un termine più favorevole, purché detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto comunitario e a quelle basate sul diritto nazionale".
Nè alcuna significativa contraddizione può cogliersi tra quanto da questa stessa Corte deciso in tema di rimborso dei diritti doganali nonché dei diritti di visita sanitaria sull'importazione ed esportazione delle carni (casi nei quali la giurisprudenza, come ricordato dalla ricorrente, disapplicando le norme istitutive di determinati tributi, ha ritenuto operante l'ordinario termine di prescrizione per il diritto alla restituzione), e quanto diversamente stabilito per il diritto al rimborso della tassa di iscrizione delle società, oggetto del presente giudizio: e ciò perché è di tutta evidenza come la diversa disciplina applicabile trovi sostegno nella diversità strutturale delle due distinte ipotesi, costituita dal fatto che, mentre nel primo caso il tributo deve ritenersi rimosso dall'ordinamento nella sua interezza (sia pure attraverso il meccanismo della disapplicazione), così che può effettivamente ravvisarsi una ipotesi di carenza totale del potere impositivo, che rende la pretesa dell'Amministrazione assolutamente insuscettibile di ricollegarsi ad un rapporto di natura tributaria (onde l'applicabilità della disciplina ordinaria in tema di indebito pagamento e conseguente rimborso), nel caso in esame "la rimozione concerne soltanto un'ipotesi particolare d'imposizione" (v. sul punto Cass, 27.6.2003, n. 10220, alla cui ampia e analitica motivazione sul punto senz'altro si rinvia).
D'altra parte ogni dubbio sull'applicabilità del termine di decadenza triennale alla fattispecie in esame, deve ritenersi ormai definitivamente eliminato, come puntualmente osservato anche con la sentenza impugnata, per effetto dell'art. 11, comma 2^, L. 23.12.1998, n. 443, con il quale il legislatore ha stabilito espressamente che le società hanno il diritto di ottenere il rimborso oggetto del presente giudizio "sempre che abbiano presentato istanza...... nei termini previsti" dal citato art. 13, la cui decorrenza è fissata a partire dal giorno del pagamento. Come già osservato da questa Corte (v. Cass. 12.5.2003, n. 7207) "La compatibilità di una disciplina siffatta con i principi dell'ordinamento comunitario non può essere revocata in dubbio, posto che il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione dei tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale che deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata a un termine più favorevole;
sempre che, s'intende, detto termine" si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto interno (Corte Giustizia 15.9.1998, causa C-260/96). Nè, come si è già posto in evidenza, potrebbe per altro verso dubitarsi della conformità di tale regolamentazione ai principi della nostra Carta costituzionale (Cass. 9.7.1999, n. 7176). Quanto poi all'assunto della ricorrente, secondo cui "contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Bari, la Nuova Distribuzione Meridionale s.r.l. ha depositato istanza di rimborso ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DPR 641/1972 relativamente all'imposta pagata negli anni 1988, 1989, 1990 e 1991 in data 20.6.1991. Tale istanza, regolarmente esibita sin dal giudizio di primo grado, mai oggetto di contestazione da parte del Ministero convenuto, è stata illegittimamente disattesa da parte del Giudice d'appello con conseguente grave danno in capo all'odierna ricorrente", la censura così formulata risulta addirittura inammissibile.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la parte che denunci con ricorso per Cassazione la mancata valutazione da parte del giudice di merito, di prove documentali che si assume ritualmente prodotte, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il contenuto esatto dei documenti in questione;
ciò al fine di rendere possibile al giudice di legittimità di valutare la pertinenza e la decisività delle prove stesse (v. Cass. 26.9.2002, n. 13953). Tale onere la parte non ha certamente assolto nel caso di specie, attesa la genericità della sua deduzione.
D'altra parte con la censura in esame la ricorrente prospetta non già un errore di giudizio di quel giudice, ma eventualmente un errore materiale, o meglio ancora, una svista nella quale sarebbe incorso il giudice di appello dando per inesistente un fatto viceversa certo alla stregua dei documenti di causa. Se così è, è evidente che la censura stessa contiene la denuncia di un travisamento di fatto, idoneo ad integrare motivo non di ricorso per Cassazione, ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. importando un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (v. Cass. sez. 5^, 27.6.2003, n. 10219; Cass. sez. lav. 1.6.2002, n. 7965; Cass. sez. 1, 1.3.2002, n. 3024). Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge, lamentando l'inapplicabilità della legge 23.12.1998 n. 448, a suo dire più volte ritenuta illegittima dalla giurisprudenza di legittimità.
Anche questo motivo è infondato, se non addirittura inammissibile:
la sentenza impugnata, infatti, si limita a richiamare il solo art. 11 c. 2^ della Legge n. 448/1998, a conferma dell'applicabilità del termine triennale di decadenza di cui si è detto. La legittimità di tale disposizione è fuori discussione, come in precedenza chiarito, diversamente da quanto da questa Corte ritenuto con riferimento ai commi 1^ e 3^ dello stesso artt. 11, con la giurisprudenza alla quale sembra far riferimento la ricorrente, e che però non rileva nel caso di specie, nel quale non risulta essersi fatta applicazione della disciplina oggetto di quelle ulteriori disposizioni. Con il terzo ed ultimo motivo, infine, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge n. 448/1998 anche in relazione alla misura e alla decorrenza degli interessi di sua spettanza. Il motivo deve peraltro ritenersi assorbito da quanto innanzi deciso a conferma dell'insussistenza dello stesso credito principale rivendicato in giudizio.
Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 850,00 di cui euro 100,00 per spese vive.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004