Sentenza 21 giugno 2016
Massime • 1
In tema di rimedi risarcitori ex art. 35 ter ord. pen., qualora il condannato abbia terminato di espiare la pena detentiva per essere ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare, competente a provvedere sulla domanda risarcitoria, riferita ad un pregresso periodo di carcerazione, è il tribunale civile del capoluogo del distretto di residenza dell'istante e non il magistrato di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2016, n. 44175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44175 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2016 |
Testo completo
441 7 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.z. 2120/2016- Maria Cristina Siotto CC 21/06/2016 Toni Adet Novik Relatore - R.G.N. 3358/2015 Antonella Patrizia Mazzei Gaetano Di Giuro Antonio Cairo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IC TR, nato a [...] il [...], avverso il provvedimento del 02/01/2015 del Magistrato di sorveglianza di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richiese del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Enrico Delehaye, il quale ha concluso chiedendo la qualificazione del ricorso come reclamo e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Salerno. RITENUTO IN FATTO 1. IC TR, detenuto domiciliare dal 21 ottobre 2014, con istanza depositata in data 11 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 35 ter Ord. Pen., ha chiesto al Magistrato di sorveglianza di Salerno, la detrazione di pena nella misura di giorni 136 a fronte dei 1366 giorni di detenzione sofferta dal 24 др gennaio 2011 al 21 ottobre 2014 in condizioni denunciate come disumane e degradanti. Il Magistrato di sorveglianza adito, con provvedimento del 2 gennaio 2015, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza per inattualità del pregiudizio, essendo il condannato in detenzione domiciliare;
e ha precisato che la competenza a decidere appartiene al Tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio l'istante ha la residenza.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato personalmente, il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 35 ter e 69, comma 6, lett. b), legge n. 354 del 1975, con successive modifiche, e inosservanza dell'art. 3 Cost.
3. Il Procuratore generale ha rilevato che il ricorso deve essere qualificato come reclamo al Tribunale di sorveglianza di Salerno e ha chiesto che gli atti siano trasmessi a quell'ufficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Il d.l. 26 giugno 2014, n. 92, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (abbreviata in Cedu), ha introdotto l'art. 35 ter nella legge 26 luglio 1975, n. 354, di ordinamento penitenziario (Ord. Pen.), Secondo la testuale previsione di tale articolo, solo nel caso in cui l'istante sia detenuto in carcere compete al Magistrato di sorveglianza disporre, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio (art. 35 bis comma 1) o liquidare una somma di denaro pari ad euro otto per ciascuna giornata nella quale il richiedente ha subito il pregiudizio, quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera percentuale suddetta, oppure il periodo di detenzione espiato in violazione dell'art. 3 della Cedu sia stato inferiore a quindici giorni (art. 一 35 bis comma 2); mentre, se l'istante ha terminato di espiare la pena detentiva in carcere,l'azione risarcitoria deve essere proposta di fronte al Tribunale del わ 2 distretto nel cui territorio il richiedente ha la residenza (art. 35 bis, comma 3, primo periodo). Nel caso di specie risulta, per tabulas, che IC già al tempo della proposta istanza era in detenzione domiciliare, con la conseguenza che l'azione risarcitoria andava presentata al Tribunale del capoluogo di distretto nel cui territorio l'istante ha la residenza e, quindi, al Tribunale civile di Salerno.
2. La decisione del Magistrato che ha dichiarato inammissibile l'istanza diretta al suo ufficio, diretta ad ottenere solo la riduzione della pena detentiva nella misura di 136 giorni, appare dunque corretta e, conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/06/2016. Il consigliere estensore Il presidente Antonella Patrizia Mazzei Maria CpCastle Siotto Intonella DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 OTT 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAPELLA 3