Sentenza 9 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2001, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
E 1315/ 0 1 N E N 1 3 6 1 8 5 9 O . O PUBBLIC ITALIA N H I M P Z D A S IN NOME DEL PO I L A L I A R E S A E C A T A D B U Oggetto A E R R T T 1 SEZIONE TRIBUTARIA N Tributaria 3 E E 1 S T sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 15050/98 Michele CANTILLO Cron. 3918 - Consigliere Dott. Enrico PAPA Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Rep. Consigliere Dott. Mario CICALA Ud. 27/09/00 Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 1500 CAPPABIANCA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA 19 FER 2001 VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato CAMPOSARCUNO PAOLO, che lo difende ANTONELLI CANCELLERIA unitamente all'avvocato ALLEGRO ENRICO, giusta procura in calce;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CANCELLERIA domiciliato in ROMA VIA DEI elettivamente tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 1530
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 84/97 della Commissione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tributaria regionale di MILANO, depositata il UNICIO COPIE al Sig.Antonell Rilasciata copia legale, 25/07/97; pper diritti 10000+ ✓. udita la relazione della causa svolta nella pubblica 17 FEB/2001 udienza del 27/09/00 dal Consigliere Dott. Simonetta IL CANCELLISHE SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ANTONELLI che ha chiesto l'accoglimento del CAMPOSARCUNO, ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato CAPUTI IAMBRENGHI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito CANCELLERIA il secondo motivo. CANCELLERIA -2- 15050/98 Cappahianca/Min.Fin. Ud.27/9/2000 Svolgimento del processo La Commissione Tributaria Regionale della lombardia,con sentenza 25 luglio 1997, ha dichiarato inammissibilie,perché intempestivo, l'appello proposto da AU CA avverso la decisione della Commissione Tributaria di I° grado,che aveva confermato per l'anno 1951 il reddito di partecipazione azionaria accertato nei confronti del CA dall'Ufficio II.DD. di Rhow L. 1.153.352.000= Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso in data 28.8.1999 AU CA sulla base di tre motivi. L'Amministrazione delle Finanze ha prodotto atto di costituzione in giudizio in data 8 marzo 1999. Motivi della decisione Col primo motivo di ricorso, il contribuente adduce la violazione degli artt.51 e 72 del D.L.vo 546 del 1992,nonché dell'art. 155 c.p.c,per essere stato il termine di impugnazione,pendente alla data di insediamento dell nuove Commissioni tributarie.calcolato dalla Commissione Regionale ricomprendendovi il “dies a quo”,in violazione della normativa civilistica sul calcolo dei termini, richiamata dal D.T.,546/92. Col secondo motivo di ricorso adducendo la violazione dell'art.42 del DPR 600/73,il ricorrente ribadisce,adducendo la violazione dell'art. 42 del DPR 600/73,la censura già svolta nei precedenti. gradi di giudizio circa la illegittimità dell'avviso di accertamento recante la sola indicazione aliquota massima e minima cui andava soggetto il reddito imponibile. Col terzo motivo,infine, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la società capitali, da cui deriva il redddito di partecipazione tassato,a ristretta base azionaria e a gestione tipicamente familiare,senza fornire alcuna prova di tale assunto,così falsamente applicando l'ares del DPR 597/73 relativo alla società di persone. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l'assorbimento delle ulteriori IM censure. La decisione di primo grado fu infatti notificata al contribuente il 13 febbraio 1996, in pendenza dei termini derivanti dall'insediamento delle nuove Commissioni Tributarie,avvenuto il 1° aprile 1996.Da tale insediamento decorreva(art. 72 c.2° D.Lvo 546/92) il termine di sessanta giorni previsto per la proposizione dell'appello,termine dal quale, a' sensi dell'art. 155 c.p.c.,si deve (6m.7248/2000 escludere il giorno iniziale, e che andava dunque a scadere il 31 maggio 1996. Essendo stata l'impugnazione del contribuente proposta in tale data, come si rileva dalla sentenza impugnata, essa doveva essere considerata ammissibile. Accolto quindi il primo motivo di ricorso, e dichiarati assorbiti gli altri motivi,cassa ta la sentenza impugnata gli atti vanno rimessi,per il rinnovo del giudizio d'appello, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Roma, 27 settembre 2000 IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 E IL RELATORE wolds Guana N Arnaldo Casano O I Z A TO PROSITATO IN CANCELLERIA Oggi 9. FEB 2001 IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano