Sentenza 17 dicembre 2013
Massime • 1
Qualora il difensore aderisca all'astensione collettiva proclamata dagli organismi di categoria, il giudice è chiamato a contemperare le ragioni di opportunità del rinvio, derivanti dal legittimo esercizio del diritto di astensione, con l'interesse pubblico all'immediata trattazione del processo, poiché la situazione soggettiva esercitata non si configura come diritto di sciopero, ma costituisce libertà riconducibile al diritto di associazione, che, in quanto tale, trova un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria e dei principi a tutela della giurisdizione, incluso quello relativo alla ragionevole durata del processo. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per astensione formulata in giudizio abbreviato d'appello, rigettata dalla Corte territoriale sia perché si trattava di un rito camerale, sia perché alcuni imputati erano detenuti).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite su astensione del difensore e procedimenti cameraliIrene Guerini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per scaricare la pronuncia delle Sezioni Unite qui esaminata, clicca sotto su downolad documento. 1. La pronuncia delle Sezioni Unite in esame non delude le aspettative e si colloca in una prospettiva coerente con l'attuale evoluzione interpretativa e con le numerose sentenze (anche a Sezioni Unite) intervenute nel corso degli ultimi anni in tema di astensione del difensore. La motivazione, diffusa e molto ben articolata, ha il pregio di fornire un inquadramento chiaro ed organico della disciplina e di fissare i punti cardine già precisati, da ultimo, dalle Sezioni Unite Lattanzio. Inoltre, consente (forse) di mettere la parola fine ad un dibattito ermeneutico che si è di recente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2013, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOTI Giacomo - Presidente - del 17/12/2013
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 2153
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 15558/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI QU N. IL 17/03/1988;
ON HE N. IL 02/01/1950;
avverso la sentenza n. 1116/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 23/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso di NO LE e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di NT EL.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 23/10/2012, confermava nei confronti degli odierni ricorrenti la sentenza del giudice di primo grado che, all'esito di giudizio abbreviato, li aveva ritenuti entrambi responsabili di molteplici episodi di cessione di sostanza stupefacente, nonché il NT anche di un episodio di estorsione.
Avverso la sentenza NO deduce, con il primo motivo, violazione di norme processuali e erronea applicazione della legge penale. Rileva che il difensore dell'imputato nel giudizio d'appello aveva dichiarato in udienza di aderire all'astensione proclamata dagli organismi unitari dell'avvocatura e che la Corte aveva ingiustamente negato il chiesto rinvio osservando che si trattava di procedimento camerale e che alcuni imputati erano detenuti. Con ulteriore motivo deduce inosservanza delle norme penali perché non era stata ritenuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 pur riconoscendosi il suo spirito di collaborazione,
avendo ammesso la sua responsabilità sin dall'interrogatorio di garanzia. Osserva che si era certamente adoperato a che l'attività delittuosa non fosse portata a conseguenze ulteriori, a nulla rilevando che gli inquirenti fossero a conoscenza degli elementi utili per le indagini attraverso le operazioni d'intercettazione. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, con specifico riferimento all'art. 81 c.p.. Osserva che i fatti contestatigli ai capi g e h costituivano gli elementi di un'unica fattispecie criminosa.
Deduce, ancora, mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento a tutti i profili evidenziati con i precedenti motivi.
A sua volta il NT lamenta violazione della legge processuale per essere stato condannato soltanto sulla base di elementi indiziari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall'NO è infondato e va rigettato. In ordine al primo motivo preme richiamare l'orientamento giurisprudenziale relativo alla valutazione discrezionale da parte del giudice riguardo al rinvio dell'udienza in caso di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi unitari dell'avvocatura. È stato affermato in proposito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17269 del 21/03/2007 Rv. 237322) che "l'astensione dall'attività defensionale proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane non si configura come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'art. 40 Cost. trattandosi invece di una "libertà" riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione (art. 18 Cost.) che trova un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria e, cioè, nel diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost. e nei principi di ordine generale che sono posti a tutela della giurisdizione inclusa la ragionevole durata del processo". Da tale principio discende che il giudice, a fronte della comunicazione dell'astensione, può esercitare la sua discrezionalità e contemperare le ragioni di opportunità del rinvio derivanti dal legittimo esercizio del diritto di astensione e l'interesse pubblico all'immediata celebrazione del processo, come in concreto è avvenuto nella specie mediante la considerazione sia del rito regolante il processo, sia delle circostanze relative allo status libertatis degli imputati. Allo stesso modo è infondato il secondo motivo di ricorso. I giudici di merito, infatti, hanno dato conto, con congrua motivazione, del fatto che, nel contesto in cui intervennero le ammissioni di responsabilità dell'imputato, a distanza dai fatti di cui all'imputazione e dopo che gli inquirenti avevano già acquisito un cospicuo compendio probatorio, le medesime non portarono ad alcun sensibile contributo in funzione dell'accertamento dell'attività delittuosa, con l'impossibilità conseguente di ravvisare l'attenuante della collaborazione.
Allo stesso modo risulta adeguatamente motivata la distinzione ed autonomia delle condotte di acquisto e vendita di stupefacente rispettivamente enunciate ai capi g ed h, tanto da non consentire l'unificazione delle medesime in un'unica fattispecie di reato e da legittimare il ricorso all'applicazione dell'art. 81 c.p.. Il motivo relativo al vizio motivazionale correlato ai tre indicati punti di decisione, poi, è allo stesso modo infondato, attenendo, sotto il profilo più strettamente concernente l'aspetto argomentativo, a rilievi di cui si è già evidenziata l'infondatezza.
Va del pari rigettato il ricorso avanzato dal NT, concernente, per la parte non affetta da estrema genericità, censure attinenti alla mancanza di elementi di riscontro alle dichiarazioni dei coimputati e alla motivazione per relationem, rilievi entrambi infondati. Quanto al primo si osserva che la sentenza esprime un giudizio di responsabilità fondato su un compendio di elementi probatori molteplici e concordanti. Quanto al secondo, in mancanza di indicazione delle censure specifiche delle quali mediante il rinvio per relationem sarebbe stata omessa la trattazione, vale richiamare il principio espresso da questa Corte in forza del quale il giudice di appello può motivare la propria decisione richiamando le parti corrispondenti della motivazione della sentenza di primo grado, quando, come nella specie, l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 17912 del 07/03/2013 Rv. 255392). Per tutte le ragioni indicate i ricorsi devono essere rigettati. Ne consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2014