Sentenza 22 maggio 2002
Massime • 1
È legittimo il provvedimento con cui, già negli atti preliminari al dibattimento di primo grado instaurato a seguito di udienza preliminare, il giudice, qualora ritenga che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, dispone la trasmissione degli atti al giudice competente a decidere sul fatto contestato, previa, occorrendo, diversa qualificazione giuridica di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2002, n. 23231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23231 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI - Presidente - del 22/05/2002
Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Consigliere - SENTENZA
Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - N. 2086
Dott. EMILIO GIRONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIVIO PEPINO - Consigliere - N. 7827/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Roma - sezione staccata di Ostia in composizione monocratica con ordinanza 21 febbraio 2002 nel procedimento a carico di:
1) NO LV, nato il [...]
2) TO EM, nato il [...]
visti gli atti,
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio PEPINO, sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. FABRIZIO HINNADANESI che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Frosinone in composizione collegiale
OSSERVA
1^. Con ordinanza 21 febbraio 2002 il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, investito del procedimento a carico di NO AL e TO NO (imputati del reato di cui gli artt. 110, 112 n. 2 e 610 cp ed altro, commessi in Torre Cajetani fino al marzo 2000), ha sollevato conflitto ex art. 28 comma 1 lett. b cpp con il Tribunale di Frosinone in composizione monocratica ritenendo la competenza di quest'ultimo (dichiaratosi a sua volta incompetente con ordinanza 27 giugno 2001). Oggetto del conflitto sono la qualificazione giuridica del reato ascritto agli imputati e le sue ricadute.
Questa la sequenza processuale: il giudice dell'udienza preliminare di Frosinone, con decreto 14 marzo 2001, ha disposto il rinvio a giudizio del NO e del TO avanti al tribunale in composizione monocratica;
quest'ultimo, con ordinanza 27 giugno 2001 emessa in sede di atti introduttivi del dibattimento, "ritenuto che il reato contestato al primo capo di imputazione, ultimo periodo, coincide con quello di estorsione aggravata dal concorso di più persone", ha ravvisato la competenza del tribunale in composizione collegiale a cui ha trasmesso gli atti;
il collegio a sua volta, pur a fronte della modifica dell'imputazione operata dal pubblico ministero all'udienza del 13 novembre 2001, si è dichiarato incompetente ed ha sollevato conflitto, osservando che "ogni eventuale modifica dell'imputazione può determinarsi esclusivamente nel contesto dell'istruttoria dibattimentale (nel caso non iniziata) a norma dell'art. 516 cpp e ad impulso del pubblico ministero". Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Frosinone in composizione collegiale.
L'art. 33 septies cpp prevede, infatti, che "nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti al giudice competente a decidere sul reato contestato", senza operare alcuna distinzione tra "atti introduttivi" e "istruttoria dibattimentale", costituenti entrambi articolazioni del "dibattimento", come risulta dalla loro collocazione sistematica nel titolo 2^ del libro 7^ del codice processuale. Nessuna limitazione con riferimento allo specifico momento dell'iter dibattimentale può, dunque, essere posta al potere del giudice di declinare la propria competenza. Ciò è imposto, oltre che dalla lettera della norma, anche da evidenti ragioni logiche: l'opposta interpretazione porterebbe, infatti, alla conseguenza che, anche in ipotesi di errore materiale nel richiamo delle norme violate con conseguente fissazione del dibattimento avanti al giudice incompetente, quest'ultimo dovrebbe attendere l'istruttoria dibattimentale (o addirittura la sua conclusione) per declinare una competenza ictu oculi inesistente sin ab initio, in contrasto non solo con la logica ma anche con il principio della "ragionevole durata del processo" introdotto dal novellato art. 111 Costituzione. Altrettanto infondato è l'assunto che le valutazioni in punto competenza ai sensi dell'art. 33 septies cpp potrebbero farsi solo con riferimento ai titoli di reato indicati in capo di imputazione, senza possibilità, per il giudice, di operare una diversa qualificazione giuridica del fatto. Tale interpretazione si fonda su una lettura formalistica e riduttiva della espressione "trasmette gli atti al giudice competente a decidere sul reato contestato" contenuta nella norma citata. La qualificazione giuridica del fatto è attività rimessa al giudice in ogni stato e grado del processo (salvi i limiti espressamente posti dalla legge con particolare riferimento alla competenza) sì che l'espressione "reato contestato" di cui all'art. 33 septies cpp deve ritenersi identificativa del fatto di reato descritto nella imputazione e non solo, riduttivamente, del nomen iuris ad esso attribuito. Nè ostano a questa interpretazione le norme citate dal Tribunale di Frosinone nell'ordinanza con cui è stato sollevato il conflitto: non l'art.516, co. 1 bis cpp, che si riferisce alla diversa ipotesi di "fatto risultato diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio", e neppure l'art. 521 cpp, che, nel prevedere la possibilità per il giudice di qualificare diversamente, in sentenza, il fatto purché il reato ritenuto non ecceda la propria competenza, offre piuttosto un argomento a favore della immediata declinabilità della competenza quando all'errore commesso sul punto non è possibile porre rimedio in sentenza.
Ciò posto, la qualificazione giuridica del fatto operata, nella specie, dal giudice monocratico di Frosinone appare, in base alla formulazione dell'imputazione (alla quale soltanto può farsi riferimento in questa sede), del tutto corretta. Costringere taluno, con violenza o minaccia, "a firmare una dichiarazione liberatoria" a fronte degli obblighi nascenti da un rapporto di lavoro pregresso è, in astratto, condotta idonea a procurare un ingiusto profitto con corrispondente danno per la parte offesa e, dunque, integra la fattispecie delittuosa di cui all'art. 629 cp (come del resto ritenuto dal pubblico ministero che, nell'udienza del 13 novembre 2001, ha chiesto modificarsi in tal senso l'originaria imputazione di violenza privata).
Correttamente, dunque, il giudice monocratico di Frosinone ha rimesso gli atti al corrispondente collegio, che deve essere dichiarato competente.
P.Q.M.
risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2002