Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2010, n. 37083
CASS
Sentenza 29 settembre 2010

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Il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive nei confronti dei condannati per reati di furto pluriaggravato, stabilito dall'art. 656, comma nono, lett. a), cod. proc. pen. (nel testo innovato dall'art. 2 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), ha natura di norma processuale e si applica, conseguentemente, anche ai fatti pregressi.

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  • 1Principio "tempus regit actum" e annullamento dell'ordine di carcerazione: prevalenza dei provvedimenti esecutivi già emessi (Giudice Paola Scandone)
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  • 2Esecuzione della pena e principio "tempus regit actum": limiti alla retroattività delle modifiche normative (Collegio - Di Stefano presidente)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2010, n. 37083
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37083
Data del deposito : 29 settembre 2010

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