Sentenza 29 settembre 2010
Massime • 1
Il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive nei confronti dei condannati per reati di furto pluriaggravato, stabilito dall'art. 656, comma nono, lett. a), cod. proc. pen. (nel testo innovato dall'art. 2 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), ha natura di norma processuale e si applica, conseguentemente, anche ai fatti pregressi.
Commentari • 2
- 1. Principio "tempus regit actum" e annullamento dell'ordine di carcerazione: prevalenza dei provvedimenti esecutivi già emessi (Giudice Paola Scandone)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Esecuzione della pena e principio "tempus regit actum": limiti alla retroattività delle modifiche normative (Collegio - Di Stefano presidente)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2010, n. 37083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37083 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 29/09/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2188
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 11906/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \C LE N. IL *17/02/1963*;
avverso l?ordinanza n. 424/2009 TRIB. SEZ. DIST. di VIAREGGIO, del 17/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO A. che ha richiesto declaratoria di inammissibilita? del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 17.12.2009 il Tribunale monocratico di Lucca, Sezione distaccata di Viareggio, in funzione di giudice dell?esecuzione, respingeva l?istanza proposta da AN AL diretta ad ottenere ex art. 656 c.p.p., comma 5, la sospensione dell?esecuzione della pena di cui alla sentenza 04.03.2009 dello stesso Tribunale, sul rilievo che vi ostasse la riconosciuta sussistenza di due aggravanti in ordine al reato di furto di cui alla predetta condanna.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l?anzidetto condannato che motivava il gravame deducendo violazione di legge per errato diniego del richiesto beneficio, trattandosi di pena inferiore ad anni tre.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilita?
del ricorso.
4. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.- Deve invero essere rilevato come l?art. 656 c.p.p., comma 5 nel dettare le condizioni per la sospensione dell?esecuzione della pena, faccia salve le previsioni di cui ai commi 7 e 9 del medesimo articolo. Orbene, l?art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), divieta la sospensione di cui al comma 5 "quando ricorrono due o piu? circostanze tra quelle indicate all?art. 625 c.p.". Nel caso di specie il AN\ e?
stato appunto condannato - come risulta dalla sentenza definitiva, in atti - per reato di furto aggravato da due circostanze previste dall?art. 625 c.p. (di cui ai nn. 4 e 6). Occorre poi ricordare come l?anzidetta norma (il comma 9) sia stata integrata con la previsione ostativa suddetta (furto doppiamente aggravato) in forza della L. 24 luglio 2008, n. 125 che, essendo di natura processuale, si applica anche a fatti pregressi, come da giurisprudenza di questa Corte che qui occorre richiamare e ribadire (cfr., per la recidiva qualificata - ma la ratio e? la stessa - Cass. Pen. Sez. 1, n. 33062 in data 19.09.2006, Rv. 234384, P.M./Carderopoli; Cass. Pen. Sez. 1, n. 42403 in data 16.11.2006, Rv. 235583, P.M. Marziano). E? del tutto evidente, quindi, che palesemente non sussiste la denunciata violazione di legge.
Il ricorso e?, pertanto, manifestamente infondato e dunque inammissibile ex art. 591 c.p.p. e ex art. 606 c.p.p., comma 3. Alla declaratoria di inammissibilita? dell?impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell?art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille/00) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente AN AL al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) in favore della Cassa delle Ammende.
Cosi? deciso in Roma, il 29 Settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2010