Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10752 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 01 IN NOME DEL POPOLO IT ANO LA CORT S PREMALI0752 CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 9787/00 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron. 23370 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 22/05/01 Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente 27 SE N TENZA sul ricorso proposto da: *7 CA UA, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO Pa DI CELMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNA CATERINA MIRAGLIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L., in CONAD MEDITERRANEO del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO VENETO 7, presso 10 studio dell'avvocato DONATO BRUNO, 2001 rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA PUTIGNANO, 2444 -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1207/99 del Tribunale di NOLA, emessa il 06/10/99 R.G.N. 118/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO%;B udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. P -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 3 gennaio 1997 la Conad Mediterraneo SOC. coop. a. r.l. proponeva ilavverso il decreto ingiuntivo con opposizione quale il Pretore di Pomigliano D'Arco l'aveva condannato a pagare a SQ NA la somma di lire 24.154.000 a titolo di trattamento di fine rapporto, maturato nel corso del rapporto di lavoro del NA con la società e cessato in virtù del recesso datoriale manifestato in data 23 luglio 1996. L'opponente deduceva che il trattamento di fine rapporto ammontava in realtà a lire 14.122.425 nette e che la condotta tenuta dal lavoratore, sanzionata con il licenziamento, aveva prodotto un grave danno di immagine alla società, quantifi- cabile in lire 30.000.000. La Conad chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del NA al pagamento della somma di lire 15.877.575, corri- spondente alla differenza tra l'ammontare dei danni richiesti e l'importo del trattamento di fine rapporto. Con ricorso depositato in data 13 novembre 1996 SQ NA conveniva in giudizio davanti al 3 Pretore di Pomigliano D'Arco la Conad chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia e/o la nullità e/o comunque l'illegittimità del recesso intimatogli dalla società, deducendo diverse violazioni della procedura stabilità dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, l'insussistenza del fatto e, in subor- dine, la sproporzione rispetto ad esso della sanzione adottata. Disposta la riunione dei giudizi, il Pretore con sentenza in data 3 marzo 1998 revocava il decreto ingiuntivo, condannava la Conad a corri- ن ی spondere al NA la somma di lire 14.122.425 e ک را rigettava la domanda di declaratoria di illegit- timità dell'intimato licenziamento nonché la domanda riconvenzionale della società, compensando le spese di lite. Con sentenza in data 6 ottobre 1999 il Tribunale di Nola rigettava l'appello del lavora- tore e lo condannava alle spese del giudizio. Il Tribunale osservava che, prescindendo dalle violazioni della procedura di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, non più dedotte in appello e, perciò, coperte dal giudicato interno, il recesso manifestato dalla società nei confronti del NA appariva sorretto da giusta causa e proporzionato alle infrazioni commesse, posto che risultato provato che il lavoratore aveva era sottratto vasetti di omogeneizzati e che le del prodotto erano state rinvenute confezioni dentro la sua auto e dentro il suo armadietto, a nulla rilevando, ai fini della proporzionalità della sanzione inflitta, che il valore dei beni sottratti fosse di tenute entità, sia perché il fatto in sé faceva venir meno l'intuitis fiduciae e sia perché le modalità del fatto inducevano a ن ritenere la sussistenza di una pluralità di azioni س dirette al loro impossessamento. ل Il NA ricorre per cassazione con due ی ں motivi. Resiste la società con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il NA denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 C.C., nonché omessa, insufficiente e contrad- dittoria motivazione, deducendo che il Tribunale non aveva considerato che il licenziamento, in quanto costituisce la sanzione disciplinare più grave, deve essere irrogato quando la mancanza non possa essere punita con una sanzione disciplinare diversa e meno grave, avuto riguardo all'intensità 5 dell'elemento intenzionale, al grado di colpa, circostanze in cui la mancanza era stata alla soprattutto, alla proporzione tra la commessa e, С sanzione inflitta e il fatto addebitato. Sotto tale profilo, aggiunge il ricorrente, il fatto addebitato non meritava l'applicazione della sanzione inflitta. Il Tribunale, in particolare, al fine di valutare la gravità del fatto e la proporzionalità della sanzione inflitta avrebbe dovuto tener conto, . ad avviso del ricorrente, della particolare tenuità n del danno cagionato all'azienda (trattavasi di e t merce del valore commerciale di circa lire 20.000), a delle mansioni di non responsabilità svolte dal P dipendente (non era addetto alla cassa, ma si limitava a preparare le commissioni), dell'inten- sità del dolo (il NA aveva fatto tutto alla luce del sole e aveva dichiarato di aver sottratto la merce perché costituita da prodotti separati dallo loro confezione e non commerciabili separata- mente). Il ricorso è infondato. Nell'ipotesi del licenziamento intimato per inadempimento del giusta causa connessa a un سلام avoratore (1) (1) aggiungasi dopo "lavoratore" : in relazione. Mutale Capiti s dal rapporto diai doveri derivanti аддіни дан 6 lavoro, la legittimità del recesso datoriale deve essere valutata in relazione alla idoneità ex art. 2119 C.C. del comportamento del lavoratore ad arrecare un pregiudizio anche potenziale alla azienda nell'ambito del rapporto fiduciario che deve esistere tra datore di lavoro e lavoratore, legato al primo da un obbligo di fedeltà. (v. Cass. 117 giugno 1991 n. 6814). Pertanto nel caso del licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c. in conseguenza dell'abusivo i r a impossessamento di beni aziendali da parte del t i dipendente, ai fini della valutazione della propor- r zionalità tra fatto addebitato e recesso viene in P considerazione non già l'assenza ○ la particolare tenuità del danno patrimoniale, che può rilevare ai fini penali, né l'opinione del lavoratore in ordine al trascurabile valore commerciale della merce sottratta, bensì la influenza sul rapporto di lavoro di un comportamento suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento ai doveri di lealtà e correttezza da parte del relazione alla sualavoratore, specie quando, in organizzazione aziendale, sia impossibile per il datore di lavoro apprestare sicure difese idonee a impedire futuri furti di merci aziendali che per la tenue entità del loro valore commerciale non sono (v. Cass. 18 giugno 1998 facilmente evidenziabili n. 6100). Ne consegue che va rigettato il primo motivo di ricorso, essendosi la sentenza impugnata attenuta ai suesposti principi offrendo una motivazione esauriente e immune da vizi logici e giuridici sulla sussistenza della giusta causa, costituita dal furto di merci aziendali perpetrato dal dipendente con modalità che, nonostante il tenue r a valore dei beni, erano idonee a far venir meno il t rapporto fiduciario tra datore di lavoro e op lavoratore. P Va dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale il NA invoca lo annullamento della sentenza impugnata in ordine alla statuizione sulle spese, poste dal Tribunale a carico del lavoratore soccombente, mediante sua sostituzione con una statuizione di loro compen- sazione, giustificata dalla asserita incertezza della giurisprudenza. A prescindere dal fatto che questa Suprema Corte è stata sempre unanime nel ritenere che il furto di merci aziendali da parte del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, anche 8 se è di tenute entità il valore dei beni sottratti, quando ad avviso del giudice di merito, che abbia in proposito congruamente motivato, tale furto è stato idoneo a incrinare il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, va osservato che non è censurabile in sede di legittimità la statuizione di condanna alle spese del giudizio disposta dal giudice di merito in danno alla parte totalmente soccombente. i La compensazione delle spese totale o parziale r a prevista dall'art. 92 secondo comma c.p.c. nella t ricorrenza dei giusti motivi in favore della parte p i soccombente, infatti, non costituisce un diritto S di quest'ultima azionabile in sede di legittimità ma un'aspettativa legata all'esercizio di un potere assolutamente discrezionale del giudice di merito. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in lire 10.000. oltre lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 22 maggio 2001. % 9 T C il Presidente: Il Cons, actensore: Metale Capitania IL CANO CARE Depos fleria Oggi, 3 AGO. 2001 IL CANCELLIERE