CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20664 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IN AO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/03/2026 della Corte di Appello di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;
lette le conclusioni del PG Simonetta Ciccarelli che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 25 marzo 2006, dichiarava inammissibile l’appello trasmesso mediante PEC il 7 febbraio 2025 dal difensore di IN AO avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 27-9-2024 a seguito di giudizio ordinario, perché irritualmente depositato. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Ragni, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc.pen. per erronea individuazione della disciplina applicabile in materia di impugnazioni posto che essendo la sentenza stata emessa nel settembre del 2024 il regime applicabile doveva ritenersi quello antecedente l’1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20664 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 29/05/2026 gennaio 2025 rilevando esclusivamente ai fini del diritto di impugnazione e delle modalità di esercizio la data del provvedimento impugnato;
- vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla automatica applicazione di una regola sopravvenuta omettendo ogni verifica sulla idoneità dell’atto a raggiungere lo scopo CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi non sono fondati ed il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Ed invero secondo l’interpretazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità cui il Collegio intende dare continuità a decorrere dalle date dell'1 gennaio 2025 e dell'1 aprile 2025, rispettivamente fissate dall'art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, l'una in via generale e l'altra con riguardo al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo, e fuori dei casi previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico è inammissibile, senza che possa assumere rilievo il fatto che l'impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a deciderne, in quanto la riforma delle modalità di deposito degli atti, correlata all'introduzione del processo penale telematico, persegue un interesse di rilievo pubblicistico, prevalente sui contingenti interessi degli attori processuali (Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, [...], Rv. 289338 - 01). In senso conforme si è anche affermato come è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui sanciscono l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa con modalità diversa dal deposito telematico di cui all'art. 111- bis cod. proc. pen., pur quando pervenga al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato entro il termine perentorio di legge, in quanto la prevista modalità esclusiva di deposito, decorrente dalle date indicate dall'art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, e relativa a casi diversi da quelli previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen.: a) è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazioni delle scansioni processuali;
b) è conforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi;
c) non confligge con il "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del "favor impugnationis". (Fattispecie relativa ad atto di appello avverso decisione emessa all'esito di giudizio abbreviato, depositato dopo il 31 marzo 2025 e trasmesso, fuori dai casi di cui all'art. 175-bis cod. proc. pen., tramite posta elettronica certificata) (Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, [...], Rv. 289611 - 01). Ne deriva affermarsi che secondo una costante interpretazione giurisprudenziale gli atti di appello avverso le sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario trasmessi dopo l’1 gennaio 2025 tramite PEC sono irritualmente depositati e pertanto inammissibili. 2 2. Quanto al secondo motivo, va ricordato che sono proprio le norme in tema di deposito dell’atto e cioè l'art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217 a radicare il luogo di presentazione non in ragione della data di emissione del provvedimento impugnato ma del momento di presentazione dell’appello, così che, l’interpretazione fornita dal ricorso, appare infondata proprio in ragione della specificità normativa del caso di specie e dell’inequivocabile riferimento testuale. 3. Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto e l’imputato condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
lette le conclusioni del PG Simonetta Ciccarelli che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 25 marzo 2006, dichiarava inammissibile l’appello trasmesso mediante PEC il 7 febbraio 2025 dal difensore di IN AO avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 27-9-2024 a seguito di giudizio ordinario, perché irritualmente depositato. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Ragni, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc.pen. per erronea individuazione della disciplina applicabile in materia di impugnazioni posto che essendo la sentenza stata emessa nel settembre del 2024 il regime applicabile doveva ritenersi quello antecedente l’1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20664 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 29/05/2026 gennaio 2025 rilevando esclusivamente ai fini del diritto di impugnazione e delle modalità di esercizio la data del provvedimento impugnato;
- vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla automatica applicazione di una regola sopravvenuta omettendo ogni verifica sulla idoneità dell’atto a raggiungere lo scopo CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi non sono fondati ed il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Ed invero secondo l’interpretazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità cui il Collegio intende dare continuità a decorrere dalle date dell'1 gennaio 2025 e dell'1 aprile 2025, rispettivamente fissate dall'art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, l'una in via generale e l'altra con riguardo al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo, e fuori dei casi previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico è inammissibile, senza che possa assumere rilievo il fatto che l'impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a deciderne, in quanto la riforma delle modalità di deposito degli atti, correlata all'introduzione del processo penale telematico, persegue un interesse di rilievo pubblicistico, prevalente sui contingenti interessi degli attori processuali (Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, [...], Rv. 289338 - 01). In senso conforme si è anche affermato come è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui sanciscono l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa con modalità diversa dal deposito telematico di cui all'art. 111- bis cod. proc. pen., pur quando pervenga al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato entro il termine perentorio di legge, in quanto la prevista modalità esclusiva di deposito, decorrente dalle date indicate dall'art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, e relativa a casi diversi da quelli previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen.: a) è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazioni delle scansioni processuali;
b) è conforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi;
c) non confligge con il "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del "favor impugnationis". (Fattispecie relativa ad atto di appello avverso decisione emessa all'esito di giudizio abbreviato, depositato dopo il 31 marzo 2025 e trasmesso, fuori dai casi di cui all'art. 175-bis cod. proc. pen., tramite posta elettronica certificata) (Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, [...], Rv. 289611 - 01). Ne deriva affermarsi che secondo una costante interpretazione giurisprudenziale gli atti di appello avverso le sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario trasmessi dopo l’1 gennaio 2025 tramite PEC sono irritualmente depositati e pertanto inammissibili. 2 2. Quanto al secondo motivo, va ricordato che sono proprio le norme in tema di deposito dell’atto e cioè l'art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217 a radicare il luogo di presentazione non in ragione della data di emissione del provvedimento impugnato ma del momento di presentazione dell’appello, così che, l’interpretazione fornita dal ricorso, appare infondata proprio in ragione della specificità normativa del caso di specie e dell’inequivocabile riferimento testuale. 3. Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto e l’imputato condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3