Sentenza 20 giugno 2017
Massime • 1
E affetto da vizio di motivazione, e va pertanto annullato con rinvio, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, omettendo l'acquisizione di copia delle relative decisioni di condanna, dichiari la mancanza del nesso di continuazione tra i reati che ne hanno costituito oggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2017, n. 35125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35125 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2017 |
Testo completo
35 125-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 20/06/2017 Registro generale n. 35552/2016 (n. 7) Composta dai Consiglieri: Sentenza con motivazione semplificata n. 2240/2017 Dott. Domenico Carcano Presidente Dott. Francesco Maria Silvio Bonito Dott. Luigi Fabrizio Mancuso Dott. Stefano Aprile Dott. Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) TA RI DA, nato il [...]; Avverso l'ordinanza n. 331/2015 emessa il 13/06/2016 dal Tribunale di Monza;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Monza, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da RI DA TA, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili presupposte, così come indicate nei nn. 3, 7 e 8 del certificato del casellario giudiziale dell'istante. Il Giudice dell'esecuzione escludeva l'applicazione della continuazione ritenendo ostativa l'autonomia dei reati giudicati nei provvedimenti in questione, che, pur connotati da omogeneità, non consentivano di ipotizzare l'unicità del disegno criminoso, anche tenendo conto delle condizioni di tossicodipendenza o di alcoldipendenza del TA.
2. Avverso questa ordinanza il TA, a mezzo dell'avv. Fabrizio Cardinali, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., conseguente al fatto che il Giudice dell'esecuzione aveva deliberato il rigetto dell'istanza del TA, senza provvedere all'acquisizione delle tre sentenze irrevocabili presupposte. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha individuato gli elementi processuali da cui desumere l'anticipata e unitaria ideazione da parte del soggetto attivo del reato di una pluralità di condotte illecite, già prefigurate, secondo il suo progetto, nella loro specificità, affermando che, in tali ipotesi, la prova deve essere desunta dall'esistenza di indici esteriori significativi, alla luce dei dati provenienti dall'esperienza concreta (cfr. Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, DAiele, Rv. 255156). La verifica di tale preordinazione, inoltre, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi o congetturali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (cfr. Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596). Tenuto conto di questi parametri, l'ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti minimi e indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza 2 D dell'unicità del disegno criminoso dedotta dal TA nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. Si consideri, in proposito, che per giustificare il suo rigetto, il Giudice dell'esecuzione si limitava, a pagina 2 del provvedimento in esame, ad affermare, in termini svincolati dal contenuto dell'istanza, che «le modalità delle condotte non appaiono compiute sulla base di un medesimo disegno criminoso, ancorchè avvenute in un ristretto arco temporale [...]». Ricostruita in questi termini la vicenda processuale, nel caso di specie, ci si trova di fronte a una motivazione tipicamente apparente, così come canonizzata dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 263100 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100).
3. A tali dirimenti considerazioni occorre aggiungere che il Giudice dell'esecuzione, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, riteneva insussistente il vincolo della continuazione dedotto nell'interesse del TA senza acquisire le sentenze di condanna presupposte e, conseguentemente, senza tenere conto delle emergenze processuali, così come valutate dalla decisione in questione. Sul punto, si ritiene utile ribadire il principio di diritto, secondo cui: È affetto da vizio di motivazione, e va pertanto annullato con rinvio, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, omettendo l'acquisizione di copia delle relative decisioni di condanna, dichiari la mancanza del nesso di continuazione tra i reati che ne hanno costituito oggetto» (cfr. Sez. 1, n. 19987 del 29/04/2010, Oussaifi, Rv. 247593).
4. Le ragioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, cui consegue il rinvio al Tribunale di Monza per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Monza. Così deciso il 20/06/2017. Il Consigliere estensore I Presidente Domenico Carcano Alessandro Centonze Plentame DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 LUG 2017 3 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA