Sentenza 29 aprile 2010
Massime • 1
È affetto da vizio di motivazione, e va pertanto annullato con rinvio, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, omettendo l'acquisizione di copia delle relative decisioni di condanna, dichiari la mancanza del nesso di continuazione tra i reati che ne hanno costituito oggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2010, n. 19987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19987 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 29/04/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 1304
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 518/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FI SI N. IL 03/05/1984;
avverso l'ordinanza n. 267/2009 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del 28/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Galasso Aurelio, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 28 ottobre 2009 e depositata il 29 ottobre 2009, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Padova, in funzione di giudice della esecuzione, riconosciuta la continuazione tra i delitti di traffico di stupefacenti, commessi dal condannato SI FI, il 6 ottobre 2004 e il 9 novembre 2004, e determinato il trattamento sanzionatori, ha respinto la richiesta con riferimento ai residui delitti, per i quali l'instante aveva riportato condanna, quali il delitto di rientro illegale nel territorio dello Stato, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.13, commesso il 9 agosto 2005, e ulteriori reati in materia di stupefacenti commessi il 10 settembre 2005 e il 14 dicembre 2006, motivando: la distanza temporale (con i reati commessi nel 2004) e la carenza di elementi significativi non consentono di supporre l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto recante la data del 13 novembre 2009, col quale sviluppa tre motivi con i quali dichiara di denunziare anche promiscuamente, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 671 c.p.p., comma 1, (primo e secondo motivo), in relazione all'art. 186 disp. att. c.p.p. (primo motivo) e in relazione all'art. 81 c.p. (secondo motivo) nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (con tutti e tre i motivi).
2.1 - Con il primo motivo il ricorrente censura la omessa acquisizione di copia delle sentenze di condanna, rilevando la carente conoscenza delle condotte inficia la motivazione. 2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il giudice della esecuzione non ha preso in considerazione la possibilità del riconoscimento della continuazione limitatamente ai soli reati commessi nel 2005 e nel 2006.
2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente oppone: tra i reati commessi nel 2005 e quello perpetrato l'anno successivo non ricorre "significativa interruzione temporale"; la custodia cautelare subita tra il 2005 e il 2006 ha impedito la esecuzione del programma criminoso;
dalla sentenza di condanna del 2006 risulta la pregressa instaurazione di "fitti rapporti con gli ambienti dello spaccio nel territorio di Padova"; l'ultimo reato deve, pertanto, essere ricondotto "nel medesimo alveo delle condotte delittuose" dell'anno precedente.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 10 febbraio 2010, obietta: l'omessa acquisizione delle sentenze di condanna non è sanzionata a pena di nullità; il criterio che ha condotto alla esclusione della continuazione tra tutti i residui reati è applicabile anche relativamente e limitatamente si soli delitti commessi nel 2005 e nel 2006; è irrilevante la circostanza della detenzione medio tempore subita. 4. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
È esatta l'obiezione del procuratore generale della Repubblica presso questa Corte secondo il quale l'omissione da parte del giudice della esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 186 disp. att. c.p.p. non comporta la nullità della ordinanza impugnata.
Proprio in termini questa Corte ha, infatti, fissato il principio di diritto che l'inosservanza della ridetta disposizione colla "mancata (..) acquisizione delle varie sentenze di condanna cui si riferisce l'istanza per il riconoscimento del vincolo della continuazione, non è sanzionata da alcuna comminatoria, e tanto meno da quella di nullità la quale interviene solo quando esplicitamente prevista" (Sez. 1^, 30 ottobre 1991, n. 4049, Bruno, massima n. 189755). Tuttavia il provvedimento impugnato non si sottrae alla censura di manifesta illogicità, in quanto il rilievo negativo della carenza di elementi che consentano di desumere l'identità del disegno criminoso si fonda sull'omesso adempimento del doveroso incombente prescritto dall'art. 186 disp. att. c.p.p. che impone al giudice della esecuzione di acquisire "di ufficio (..) le copie delle sentenze o decreti irrevocabili", se non allegate dal condannato alla richiesta di cui all'art. 671 c.p.p.. Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata, in parte de qua, e il rinvio per nuovo esame dal giudice della esecuzione, il quale, previa acquisizione di copia delle sentenze in parola e previa "approfondita disamina dei casi giudiziali" (Cass., Sez. 1^, 6 novembre 1992, Chirico n. 4568 massima n. 193442; Sez. 1^, 24 settembre 1993, n. 3600, Mazza, massima n. 195340 e Sez. 1^, 10 febbraio 1995, n. 802, Spadaro, massima n. 200586), accerterà se risulti che, all'atto della commissione dei singoli delitti FI avesse positivamente effettivamente deliberato, sia pur nelle linee generali, la perpetrazione di tutti, ovvero di alcuno, dei delitti successivamente commessi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della continuazione per i residui reati, e rinvia per nuovo esame al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Padova. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010