Sentenza 23 ottobre 2008
Massime • 1
La sentenza d'applicazione di pena su richiesta delle parti è titolo idoneo alla revoca di diritto dell'indulto (nella specie, "ex lege" n. 241 del 2006) in riguardo ad un delitto non colposo commesso nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge che ha concesso il beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2008, n. 43158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43158 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 23/10/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2832
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 016861/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di MILANO;
nei confronti di:
1) NI UI, N. IL 26/03/1971;
avverso ORDINANZA del 25/10/2007 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO O., che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio allo stesso Giudice per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 ottobre 2007 il Tribunale di Milano, nona sezione penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata dal pubblico ministero, volta ad ottenere la revoca dell'indulto concesso, ex L. n. 241 del 2006, dal Tribunale di Bergamo il 12 settembre 2006 nei confronti di GI ZE. Osservava in proposito che la sentenza di applicazione concordata della pena di due anni di reclusione ed Euro quattromila di multa, nel frattempo intervenuta per un reato commesso il 15 marzo 2007, non poteva costituire motivo di revoca del beneficio, non trattandosi di provvedimento contenente un accertamento della penale responsabilità dell'imputato.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Milano, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione di legge, in quanto, alla luce del più recente orientamento espresso dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un. 29 novembre 2005, n. 17781; Cass., Sez. 1, 19 ottobre 2007, n. 42411), la sentenza resa ai sensi dell'art.444 c.p.p., equiparata per espressa disposizione di legge ad una sentenza di condanna, è idonea a integrare il presupposto anche per la revoca del beneficio dell'indulto in precedenza concesso. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sentenza di applicazione concordata della pena (art. 444 c.p.p.), essendo equiparata, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, salvo diverse disposizioni di legge, ad una pronuncia di condanna (Cass. Sez. Un. 23 maggio 2006, n. 17781, rv. 233518) ben può costituire titolo idoneo per la revoca di diritto dell'indulto, ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, qualora colui che ne ha usufruito commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore della citata legge, un delitto non colposo per il quale gli venga inflitta una pena detentiva non inferiore a due anni.
Alla luce dell'interpretazione logico-sistematica dell'art. 444 c.p.p., art. 445 c.p.p., comma 1 bis, e L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, il suddetto principio ha una valenza generale e più ampia rispetto alla specifica fattispecie (revoca di diritto della sospensione condizionale della pena) con riferimento alla quale è stato enunciato e trova, quindi, applicazione anche in materia di revoca di diritto del beneficio dell'indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, (Cass., Sez. 1, 11 luglio 2008 n. 29959,
rv. 240686).
Non pare, pertanto, condivisibile il principio, contenuto nel provvedimento impugnato secondo cui la sentenza di condanna, non comportando alcun riconoscimento positivo di responsabilità penale, non può costituire presupposto per la revoca dell'indulto in precedenza concesso.
Ne consegue che, essendo la pronuncia di cui all'art. 444 c.p.p. equiparata ad una sentenza di condanna "salvo diverse disposizioni di legge", in assenza di una specifica diversa disposizione, della sentenza di patteggiamento deve tenersi conto ai fini della revoca dell'indulto.
Alla stregua di queste considerazioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2008