Sentenza 20 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/10/2003, n. 15680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15680 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
AULA "A" 673d/2002 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO oggetto 156 80 / composta degli Ill.mi g.ri agis LAVORO Dott. Sergio Presiden Consigliere R.G.N. 07990/2001 Dott. Alberto SPANO MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Giovanni Consigliere Cron. 31861 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 16.04.2003 da MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., per legge rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
contro
AT IA LM rapp.ta e difesa dagli avv.ti Antonio Salvia, del Foro di Potenza, e Giovanni Angelozzi, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, viale delle Milizie, n. 38, giusta 2307 procura speciale a margine del controricorso, 1
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Potenza n. 00035/2000 depositata il 16 gennaio 2001, R.G. n. 00859/1996, notificata il 23 gennaio 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Potenza, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Potenza n. 224/96 depositata il 01 febbraio 1996, dichiarava il diritto di TA IA IE all'assegno di invalidità con decorrenza I° giugno 1996 a carico del Ministero dell'Interno. Osservava il Tribunale, per quanto ancora sub iudice, che il complesso delle malattie accertate a mezzo consulenza medico-legale determinava una riduzione permanente della capacità lavorativa del 75% a decorrere dal maggio 1996. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il Ministero dell'Interno affidandosi a due motivi di censura. IE TA IA si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso il Ministero denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971, e relativo vizio di motivazione. Deduce il Ministero che non sussisteva la prova del reddito minimo previsto dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità, e che la prova non sarebbe stata valida J 2 neanche ove fornita a mezzo di dichiarazione di responsabilità, trattandosi di dichiarazione proveniente dalla stessa parte richiedente;
doveva, peraltro, essere provato anche il requisito della incollocazione al lavoro attraverso certificazione dell'Ufficio di collocamento. I motivi sono infondati. La sentenza impugnata, nell'accogliere la domanda alla prestazione richiesta, implicitamente rileva la sussistenza del requisito socio-economico, a sua volta elemento costitutivo del diritto alla prestazione riconosciuta - ancorché in contrasto, sul punto, con l'orientamento giurisprudenziale che disconosce ogni valore probatorio, anche di semplice indizio, alla cd. dichiarazione di responsabilità (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) fondandolo sull'affermazione della parte, supportata dalla detta - dichiarazione (della cui presenza lo stesso ricorso per cassazione del Ministero dà atto), (dichiarazione che, di essere in possesso del requisito socio-economico, non risulta in nessun modo in grado di appello contestata dalla controparte. Si tratta, in altri termini, di una circostanza che, alla luce dei comportamento processuale delle parti, il giudice di appello ha ritenuto pacifica, con la conseguenza che essa non può essere rimessa in discussione in questa sede. Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato. Per i principio della soccombenza il Ministero dell'Interno va condannato al rimborso in favore di IE TA IA delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo ed attribuite al procuratore anticipatario che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
3 la Corte rigetta il ricorso;
condanna il Ministero dell'Interno al rimborso in favore di IE TA IA delle spese del giudizio di cassazione in €. 10,00 oltre a €. 1.500,00 per onorari di avvocato, da distrarsi in favore dell'avv. Giovani Angelozzi, come da richiesta, per dichiarazione di anticipo. Così deciso in Roma il 16 aprile 2003. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Giovannill/apparelle Il Presidente разро Настест Sergio Mattone ILGANCELLIERE 10 سفرlove sh . I 3 T , D 3 R 5 'A SSA O . LL Depositato in Cancelleria LL N A E PO , T D 3 oggi 20 OTT 2003 I -7 A S r-8 N I SI F I O IL CANCELLIERE A E P S G IM CO O disfic T G A IT A E D L D IR I E O, D T A L SEN ISTR O L E E D EG R 4