Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2004, n. 49397
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Sentenza 16 novembre 2004

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L'effetto traslativo dell'opera edilizia realizzata abusivamente al patrimonio comunale, previsto dall'art. 7 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed attualmente dall'art. 31, comma quarto, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, consegue "ope legis" in caso di inottemperanza all'ingiunzione a demolire disposta dal giudice con la sentenza di condanna e non costituisce impedimento tecnico-giuridico alla possibilità di eseguire l'ordine di demolizione, in quanto il trasferimento dell'immobile nella disponibilità dell'ente locale è esclusivamente preordinato ad una sua più agevole demolizione - il cui onere economico va posto in ogni caso a carico dei responsabili dell'abuso edilizio - e non invece ad incrementare il patrimonio dell'ente locale con opere che contrastano con l'assetto urbanistico del territorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2004, n. 49397
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49397
    Data del deposito : 16 novembre 2004

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