Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2008, n. 18148
CASS
Sentenza 18 febbraio 2008

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Massime1

La scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare alla quale non si sia tempestivamente provveduto deve essere disposta nella fase successiva (cosiddetta scarcerazione ora per allora), purché la scadenza di detti termini riguardi tutte le imputazioni oggetto del provvedimento coercitivo e non solo alcune di esse, dovendosi escludere, in quest'ultimo caso, un interesse concreto dell'imputato ad un provvedimento cui non consegua il riacquisto della libertà (principio affermato, nella specie, con riguardo a richiesta di scarcerazione "ora per allora" in conseguenza della riconosciuta retrodatazione, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., dei termini di custodia cautelare relativi a reati ritenuti in connessione qualificata con altri per i quali era stata emessa una precedente ordinanza applicativa di custodia cautelare, i cui termini non erano ancora scaduti).

Commentario1

  • 1Giudice si dimentica di scarcerare (Cass. 1544/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 gennaio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2008, n. 18148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18148
Data del deposito : 18 febbraio 2008

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