Sentenza 18 febbraio 2008
Massime • 1
La scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare alla quale non si sia tempestivamente provveduto deve essere disposta nella fase successiva (cosiddetta scarcerazione ora per allora), purché la scadenza di detti termini riguardi tutte le imputazioni oggetto del provvedimento coercitivo e non solo alcune di esse, dovendosi escludere, in quest'ultimo caso, un interesse concreto dell'imputato ad un provvedimento cui non consegua il riacquisto della libertà (principio affermato, nella specie, con riguardo a richiesta di scarcerazione "ora per allora" in conseguenza della riconosciuta retrodatazione, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., dei termini di custodia cautelare relativi a reati ritenuti in connessione qualificata con altri per i quali era stata emessa una precedente ordinanza applicativa di custodia cautelare, i cui termini non erano ancora scaduti).
Commentario • 1
- 1. Giudice si dimentica di scarcerare (Cass. 1544/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2008, n. 18148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18148 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 18/02/2008
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 495
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 037092/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RH HA N. IL 09/06/1977;
avverso ORDINANZA del 01/10/2007 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Eugenio Selvaggi per l'annullamento della ordinanza con rinvio;
Udito il difensore Avv. FUSARO per l'annullamento dell'ordinanzza. OSSERVA
Ritenuto che RH HA impugna l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza che ha respinto la revoca della misura cautelare in carcere per l'insussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 297 c.p.p., comma 3;
che il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per carenza d'interesse, in quanto non vi è un interesse concreto nel senso che dal riconoscimento dei presupposti del fenomeno processuale non può discendere l'effettiva scarcerazione per decorrenza dei termini;
che, al riguardo, il giudice d'appello ha rilevato che la seconda misura cautelare 9 luglio 2007, anche là dove fosse dichiarata perenta per effetto della retroazione ex art. 297 c.p.p., comma 3, non produrrà la scarcerazione in quanto rispetto primo titolo cautelare, in forza del quale l'imputato è in stato di custodia, non risultano ancora decorsi i termini di custodia cautelare;
che il ricorrente deduce la violazione di legge, in quanto erroneamente è stata ritenuta la carenza d'interesse che non dovrebbe essere ravvisato nella concreta scarcerazione poiché va riconosciuto l'interesse a ottenere la delibazione sull'operatività dell'istituto della retroazione anche se da tale decisione non consegua la scarcerazione;
che l'annullamento del provvedimento per effetto della retrodatazione realizza l'interesse di affrontare non in stato di custodia il relativo procedimento;
che il ricorrente rappresenta le ragioni per le quali nella fattispecie concreta va riconosciuta la retroazione della custodia applicata con la seconda ordinanza 9 luglio 2007 pere altro delitto di cui al D.P.R. n. 390 del 1999, art. 73, commesso il 19 e 28 giugno 2006 e pertanto in epoca anteriore ai fatti commessi il 7 luglio 2006 e per i quali fu applicata la custodia in carcere con ordinanza 11 luglio 2006;
che tra i fatti oggetto delle rispettive ordinanze vi è connessione ex art. 12 c.p.p., la commissione del reato oggetto della seconda ordinanza cautelare risale a un'epoca precedente l'emissione della prima e i fatti contestati con la seconda ordinanza erano desumibili dagli atti già esistenti al momento della emissione della prima;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
Considerato che la soluzione del Tribunale è corretta sotto il profilo giuridico, poiché vi deve essere un interesse concreto e attuale a ottenere una decisione sulla verifica della realizzazione della fattispecie di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia;
che questa Corte si è già espresso, in tal senso con riferimento alla scarcerazione per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare, affermando che è legittimamente respinta la richiesta di scarcerazione che faccia riferimento ad una sola delle contestazioni poste a base della misura stessa, mentre deve essere riconosciuto l'interesse dell'indagato ad una pronuncia anche parziale quando l'impugnazione (in sede di riesame e di appello), attenga ad un vizio del provvedimento, analogo interesse non è ravvisabile quando viene eccepita esclusivamente una scadenza de termine che, ove riconosciuta, non porterebbe comunque alla scarcerazione dell'indagato;
che, pertanto, va respinto il ricorso contro il provvedimento del tribunale del riesame che aveva, in sede di appello, confermato la decisione del giudice per le indagini preliminari che aveva a sua volta rigettato la richiesta di scarcerazione per scadenza termini per uno dei reati che avevano determinato l'emissione della misura cautelare, eccependo solo per essa la retrodatazione dei termini di custodia previsti dal terzo comma dell'art. 297 c.p.p., (Sez. 6^, 15 maggio 1997, dep. 19 giugno 1997, n. 1963);
che va dunque riaffermato il principio secondo cui l'imputato non ha diritto a ottenere il provvedimento di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare quando la custodia stessa debba protrarsi per altro o altri reati poiché infatti, in tale ipotesi il provvedimento di scarcerazione ha natura puramente dichiarativa di una situazione processuale già verificatasi ope legis e priva di qualsiasi effetto immediato, dovendo proseguire lo stato di privazione della libertà;
che in tal senso si sono già espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare alla quale non si sia tempestivamente provveduto deve essere disposta nella fase successiva (c.d. scarcerazione ora per allora), purhcè la scadenza di detti termini riguardi tutte le imputazione oggetto del provvedimento coercitivo e non solo alcune di esse, dovendosi escludere, in quest'ultimo caso, un interesse concreto dell'imputato a un provvedimento cui non consegua il riacquisto della libertà (Sez. Un. 24 aprile 2002, dep. 10 luglio 2002, n. 26350);
che il ricorso è, dunque, infondato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2008