Sentenza 7 novembre 2012
Massime • 1
Spetta al giudice che ha disposto il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. 356 del 1992, adottare i provvedimenti in tema di gestione ed amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, in analogia a ciò che accade nel procedimento di prevenzione patrimoniale.
Commentario • 1
- 1. La costante riforma del codice antimafia: un cantiere apertoKate Tassone · https://dirittopenaleuomo.org/
1. Premessa. – Appena un anno fa il Parlamento approvava una riforma organica del codice antimafia che ha interessato circa 50 articoli del decreto legislativo 159/2011, ma il codice si conferma un cantiere aperto, aperto all'infaticabile opera d'interpretazione di dottrina e giurisprudenza, tuttora oggetto di attenzione da parte del legislatore del 2018 che con il decreto 113/2018 ha introdotto ulteriori modifiche. Sembra, allora, questo il momento per riflettere sullo stato delle cose. Le criticità, le aporie che fin dal varo della riforma sono state segnalate hanno trovato soluzioni nella fertilissima prassi delle misure di prevenzione patrimoniale, instancabile laboratorio di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2012, n. 45612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45612 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/11/2012
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 3138
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 25792/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE DI ROMA - CONFLITTO N. IL;
1) TRIBUNALE DI ROMA N. IL;
avverso l'ordinanza n. 15758/2007 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 15/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni che ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP Tribunale Roma.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15/6/2012 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma solleva conflitto negativo di competenza avverso il Tribunale collegiale della stessa città, che aveva declinato la propria competenza a provvedere su due istanze dell'amministratore giudiziale dei beni sequestrati ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.
Analizzando il dictum della sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 3637 del 19/12/2011 - dep. 30/01/2012, Confl., comp. in proc. Busso, Rv. 251852), richiamata dal Tribunale collegiale per declinare la propria competenza a provvedere sulle istanze dell'amministratore, il Giudice remittente sottolinea come il richiamo alle norme dettate per le misure di prevenzione effettuato dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies non permetta di far coincidere il giudice delegato
(contemplato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 sexies), competente a dirigere l'operato dell'amministratore anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, con il Giudice per le indagini preliminari che ha disposto il sequestro, atteso che molte sono le differenze tra i due istituti. La esigenza di continuità nell'esercizio della competenza direzionale non rende inevitabile questa soluzione, tenuto conto che il Giudice del dibattimento acquisisce piena conoscenza degli atti del processo ed è competente ad adottare le decisioni principali (revoca o modifica del sequestro, confisca). L'attribuzione della competenza al G.I.P. può creare notevoli inconvenienti, non essendo tale organo a conoscenza delle vicende dibattimentali e potendo adottare soluzioni gestionali del bene sequestrato incompatibili con la possibile imminente decisione del Tribunale in punto di confisca o di revoca del sequestro. Per di più, in caso di più imputati, gli stessi potrebbero adottare riti differenti, con ulteriori inconvenienti rispetto alla direzione unitaria del G.I.P. Il Giudice delegato delle misure di prevenzione partecipa all'intero procedimento di prevenzione di primo grado, fondato su regole di giudizio che permangono identiche per tutta la durata del suo svolgimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte non può che ribadire il principio adottato con la sentenza menzionata dal Tribunale Collegiale, secondo cui, in analogia a ciò che accade nel procedimento di prevenzione patrimoniale, spetta sempre al giudice che ha disposto il sequestro preventivo D.L. n. 206 del 1992, ex art. 12 sexies (conv. in L. n.356 del 1992) adottare i provvedimenti in tema di gestione e di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati. (Sez. 1, n. 3637 del 19/12/2011 - dep. 30/01/2012, Confi, comp. in proc. Busso, Rv. 251852).
Il rinvio operato con le recenti modifiche è all'intera disciplina della gestione ed amministrazione di beni sequestrati e confiscati nel procedimento di prevenzione "speciale", nel cui contesto si prevede la nomina da parte del giudice della prevenzione del giudice delegato e dell'amministratore, il quale, sotto la direzione del primo ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione ed alla amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni. Con le nuove disposizioni, integrative della disciplina originariamente prevista per la amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati ex art. 12 sexies cit. si è esteso così il modello gestionale demandato al giudice, se monocratico, che ha disposto il sequestro, ovvero, nel caso che la misura coercitiva ablativa sia disposta dal giudice collegiale, ad un giudice delegato, che nel procedimento di prevenzione è solitamente nominato dal Presidente del collegio nella persona dello stesso giudice relatore.
Il richiamo alla disciplina in punto di gestione ed amministrazione dei beni sequestrati e confiscati nel procedimento di prevenzione operato dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4 bis è inequivoco sul punto e peraltro risponde alla ratio di attribuire la gestione di patrimoni spesso ingenti e caratterizzati da problematiche articolate e complesse ad un giudice specializzato ovvero collocato in una specifica posizione di conoscenza e di esperienza delle problematiche connesse alla materia. Nel caso di specie questi deve individuarsi nello stesso giudice monocratico che ha disposto il sequestro, in analogia a quel che accade nella prassi nel contesto del procedimento di prevenzione;
il giudice delegato, invero è solitamente nominato dal Presidente del collegio della prevenzione nella persona dello stesso giudice relatore, il che viene incontro all'esigenza di chiamare a sovrintendere all'amministrazione non facile talvolta di complessi di beni, anche se isolati, e di attività economiche ed imprenditoriali complesse, impartendo sollecitamente le opportune direttive, il giudice che è già a conoscenza della presumibile origine e consistenza del patrimonio in sequestro.
2. Avverso l'interpretazione della normativa adottata dalla predetta sentenza, il Giudice che ha sollevato il conflitto muove obiezioni che riguardano sostanzialmente l'opportunità di una soluzione del genere, contro le quali, peraltro, stanno le altre già evidenziate:
in particolare, osta ad un efficace controllo dell'amministrazione di complessi di beni e di attività economiche e imprenditoriali complesse il mutamento del giudice nelle varie fasi processuali, così venendo a mancare un punto di riferimento stabile per l'amministratore; al contrario, la stabilità del magistrato designato a sovrintendere alla amministrazione permette un rapporto continuativo con l'amministratore e rende anche più semplice superare le problematiche organizzative evidenziate dal Giudice che ha sollevato il conflitto.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2012