Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2007, n. 36965
CASS
Sentenza 12 luglio 2007

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Il verbale di polizia giudiziaria relativo all'accertamento in ordine ad esalazioni o fumi maleodoranti costituisce un accertamento urgente su cose o situazioni suscettibili per loro natura di subire modificazioni o di scomparire in tempi brevi e, in quanto atto irripetibile ai sensi dell'art. 431, comma primo, lett. b) cod.proc.pen., non è soggetto ad alcuna limitazione processuale circa i termini per la sua acquisizione.

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  • 1Art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, L. 447/1995, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma 1 dell'art. 659, qualora il mestiere o l'attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma 2 dell'art. 659, qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2007, n. 36965
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36965
Data del deposito : 12 luglio 2007

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