Sentenza 3 gennaio 2001
Massime • 2
La riassunzione del processo dopo l'interruzione deve essere effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso, entro il termine prescritto, presso la cancelleria del giudice precedentemente adito; tale tempestivo deposito impedisce l'estinzione del processo, con la conseguenza che l'eventuale vizio o l'inesistenza, sia di fatto che giuridica, della notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza emanato dal giudice non si comunica alla riassunzione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi il vizio, di assegnare alle parti, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., e previa fissazione di un'altra udienza di comparizione delle parti, un termine, necessariamente perentorio, per la rinnovazione della notificazione, dovendo, eventualmente, pervenirsi ad una pronuncia di rito, che definisca in tal modo il processo, in caso di inottemperanza della parte all'ordine di rinnovazione. (Fattispecie relativa a causa di lavoro).
La riassunzione del processo dopo l'interruzione deve essere effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso, entro il termine prescritto, presso la cancelleria del giudice precedentemente adito; tale tempestivo deposito impedisce l'estinzione del processo, con la conseguenza che l'eventuale vizio o l'inesistenza, sia di fatto che giuridica, della notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza emanato dal giudice non si comunica alla riassunzione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi il vizio, di assegnare alle parti, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., e previa fissazione di un'altra udienza di comparizione delle parti, un termine, necessariamente perentorio, per la rinnovazione della notificazione, dovendo, eventualmente, pervenirsi ad una pronuncia di rito, che definisca in tal modo il processo, in caso di inottemperanza della parte all'ordine di rinnovazione. (Fattispecie relativa a causa di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/01/2001, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPREM0037/01 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Massimo GENGHINI Presidente Lavoro Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere R.G.N. 550/00 FILADORO Consigliere Cron..1296 Dott. Camillo Dott. Giancarlo D'AGOSTINO- Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 20/11/00 ORD I NANZA C.C. sul ricorso proposto da: CI VA, ricorrente che non ha presentato il ricorso nei termini prescritti dalla legge. ricorrente PESSI contro 15.2.01 ITALIANE SPA, in persona del legale POSTE rappresentante pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA VIA BRUXELLES 61/63, presso lo studio dell'Avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
avversO la sentenza n. 537/99 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 16/06/99 R.G.N. 6/99; ' 2000 udita la relazione della causa svolta nella camera di 163 consiglio il 20/11/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo -1- D'AGOSTINO; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso chiedendo che la Corte Suprema di Cassazione, in camera di Consiglio, dichiari la improcedibilità del ricorso con le conseguenze di legge. -2- 550/2000 La CORTE Letti gli atti del ricorso proposto da LL Salvatore contro le Poste Italiane s.p.a. per la cassazione della sentenza n. 537 del 16 giugno 1999 emessa dal Tribunale di Benevento;
rilevato che detto ricorso non è stato depositato nel termine prescritto dall'art. 369 c.p.c., come da certificato della Cancelleria in atti;
ritenuto pertanto che il ricorso è improcedibile e che la improcedibilità può essere dichiarata con ordinanza in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; viste le conformi richieste del Procuratore Generale;
ritenuto che
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento:
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 20 novembre 2000 Il Presidente lefeynini IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 1 B CEN. 2001 oggi, IL COLLADORATORE DI CARICELLERIA E T R I Z O N E O C