Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/01/2001, n. 37
CASS
Sentenza 3 gennaio 2001

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La riassunzione del processo dopo l'interruzione deve essere effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso, entro il termine prescritto, presso la cancelleria del giudice precedentemente adito; tale tempestivo deposito impedisce l'estinzione del processo, con la conseguenza che l'eventuale vizio o l'inesistenza, sia di fatto che giuridica, della notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza emanato dal giudice non si comunica alla riassunzione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi il vizio, di assegnare alle parti, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., e previa fissazione di un'altra udienza di comparizione delle parti, un termine, necessariamente perentorio, per la rinnovazione della notificazione, dovendo, eventualmente, pervenirsi ad una pronuncia di rito, che definisca in tal modo il processo, in caso di inottemperanza della parte all'ordine di rinnovazione. (Fattispecie relativa a causa di lavoro).

La riassunzione del processo dopo l'interruzione deve essere effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso, entro il termine prescritto, presso la cancelleria del giudice precedentemente adito; tale tempestivo deposito impedisce l'estinzione del processo, con la conseguenza che l'eventuale vizio o l'inesistenza, sia di fatto che giuridica, della notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza emanato dal giudice non si comunica alla riassunzione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi il vizio, di assegnare alle parti, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., e previa fissazione di un'altra udienza di comparizione delle parti, un termine, necessariamente perentorio, per la rinnovazione della notificazione, dovendo, eventualmente, pervenirsi ad una pronuncia di rito, che definisca in tal modo il processo, in caso di inottemperanza della parte all'ordine di rinnovazione. (Fattispecie relativa a causa di lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/01/2001, n. 37
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37
    Data del deposito : 3 gennaio 2001

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