Sentenza 7 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2004, n. 26652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26652 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 07/05/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 812
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 003212/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER CC N. IL 04/05/1974;
avverso SENTENZA del 25/09/2003 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte:
OSSERVA
RI RO ricorre per Cassazione, con atto personalmente sottoscritto, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa della pronuncia di sua condanna, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 2.6.2000, alla pena di mesi due di reclusione quale responsabile del reato di cui all'art. 464 cod. pen., per aver fatto uso di un valore di bollo - tassa di concessione governativa per patente di guida relativa all'anno 1996 - contraffatto.
Deduce il ricorrente: 1) violazione dell'art. 2 comma 2 cod. pen. perché la sopravvenuta norma abrogatrice dell'obbligo di applicazione della marca annuale sulla patente, previsto all'epoca del fatto, avrebbe reso non più punibile l'uso della marca da bollo contraffatta in applicazione dell'art. 2 cod. pen. (successione di legge penale più favorevole); 2) motivazione mancante, ovvero illogica, in punto di falsità del valore di bollo, desunta da mere dichiarazioni testimoniali ovvero da particolari della marca (dentellatura irregolare) per nulla dimostrativi;
3) omessa assunzione di prova decisiva, riferita ad una consulenza di ufficio dapprima ammessa e poi immotivatamente revocata.
Il primo motivo è infondato.
Il giudice di legittimità, invero, ha già precisato, in una analoga fattispecie, che la legge sul bollo integra un elemento della norma incriminatrice quanto all'individuazione solo dei valori di bollo, non pure dei casi in cui ne è richiesto l'uso, sicché la modificazione o l'abrogazione della disciplina di tali casi non configura una successione di leggi penali ai sensi dell'art. 2 cod. pen. (istituto che, invero, riguarda la successione nel tempo delle norme incriminatrici, ovvero di quelle norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato e cui, quindi, non possono ricondursi le vicende di norme extra-penali che non integrano la fattispecie incriminatrice); con la conseguenza che la successione di norme extra-penali determina esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dall'entrata in vigore della legge successiva o dall'emanazione del successivo provvedimento amministrativo di attuazione e che, in tale ipotesi, non viene meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso (Cass. Sez. 5^, 3.4.2002 n. 18068, Versace). Principio, peraltro, già precedentemente fissato per altre ipotesi di successione di norme extra-penali (Cass. Sez. 3^, 19.3.1999 n. 5457, P.M. in proc. Arlati e altro;
Cass. Sez. 3^, 17.2.1998 n. 4720, Vittoria G.). L'uso del valore di bollo contraffatto configura tuttora, pertanto, il reato di falso punibile ai sensi dell'art. 464 cod. pen.. Il secondo motivo presenta insuperabili profili di inammissibilità, traducendosi nella richiesta di un diverso e più favorevole apprezzamento della prova e, in particolare, della capacità documentativa dell'avvenuta contraffazione assegnata alle descritte irregolarità della marca di bollo, peraltro nella specie riscontrata mediante confronto della stessa con una marca sicuramente genuina, come dichiarato dall'agente che, dopo un primo sommario esame, dispose scrupolosamente una miglior verifica.
Infondato, infine, è il terzo motivo;
ed invero, non soltanto la perizia, come è noto, non costituisce prova in senso tecnico (donde la non sussumibilità della sua mancata istituzione alla ipotesi di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 606 codice di rito) e, peraltro, la pretesa che l'accertamento tecnico fosse indispensabile a fronte di una testimonianza "inidonea", si traduce nuovamente nella richiesta di un ulteriore giudizio di merito, precluso nella presente sede.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 7 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2004