Sentenza 21 aprile 2004
Massime • 1
Nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace la disciplina dell'archiviazione non prevede, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta del P.M., la fissazione dell'udienza camerale per la decisione. Tuttavia, è necessario che il giudice dia conto di aver considerato le ragioni dell'opponente anche se ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione la mancanza della quale (che si traduce in una mancata presa in considerazione dell'opposizione stessa) determina una violazione del principio del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2004, n. 32130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32130 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 21/04/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 780
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 020990/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PI CE N. IL 13/12/1980;
contro
:
BI IL N. IL 28/04/1954;
avverso ORDINANZA del 04/02/2003 GIUDICE DI PACE di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
LA CORTE OSSERVA PI CE ha proposto ricorso avverso il provvedimento 4 febbraio 2003 del Giudice di pace di Perugia che ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di BI IL sottoposta a indagini per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso in suo danno.
La ricorrente premette di aver presentato, contro la richiesta di archiviazione del procedimento da parte del pubblico ministero, rituale opposizione contenente l'indicazione delle ulteriori indagini ritenute necessarie e si duole che il giudice abbia disposto l'archiviazione del procedimento senza neppure dare atto dell'opposizione e senza che la medesima venisse dichiarata inammissibile.
La persona sottoposta alle indagini ha presentato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la ricorrente ha replicato con memoria chiedendone invece l'accoglimento.
Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto. Va premesso che la disciplina dell'archiviazione, nei procedimenti di competenza del giudice di pace, è contenuta nell'art. 17 del d. l.vo 28 agosto 2000 n. 274 che prevede un contraddittorio esclusivamente cartolare non dissimile da quello previsto, per i giudizi pretorili, anteriormente alla riforma contenuta nella l. 16 dicembre 1999 n. 479. Secondo la disciplina previgente nel caso di reati di competenza del tribunale il giudice, per il combinato disposto degli artt. 410 comma 3 e 409 comma 2 c.p.p., doveva fissare udienza in Camera di consiglio dando avviso a P.M., indagato e persona offesa e applicando le regole indicate nell'art. 127. Nel caso di reati di competenza pretorile il contraddittorio era invece soltanto cartolare e il giudice provvedeva "de plano" senza fissazione di udienza. Questa procedura semplificata era prevista dall'art. 156 comma 2 disp. att. c.p.p. (abrogato dall'art. 54 della legge 16 dicembre 1999 n. 479) con il rinvio alla disciplina contenuta nell'art. 554 comma 2 che non prevedeva la fissazione dell'udienza.
Una disciplina analoga è quella prevista dall'art. 17 del testo normativo che disciplina la competenza penale del giudice di pace. La richiesta di archiviazione deve essere notificata alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione e la persona offesa può presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. L'opposizione, a pena di inammissibilità, deve indicare gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie e il giudice provvede "de plano" senza fissazione di udienza.
Nulla dice l'art. 17 citato sui rimedi esperibili contro il decreto di archiviazione del giudice di pace per cui deve ritenersi applicabile - in virtù del disposto dell'art. 2 del d. l.vo 274/2000 che prevede l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale in quanto applicabili e non essendo il caso in esame previsto tra le eccezioni - la disciplina prevista dall'art. 409 comma 6 del c.p.p. che consente il ricorso in Cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 comma 5 c.p.p., cioè nei casi di violazione del contraddittorio.
Il problema che si pone è dunque quello di verificare se il provvedimento impugnato sia ricorribile perché adottato con violazione delle regole sul contraddittorio. Non è ovviamente oggetto di questo giudizio il fondamento del provvedimento di archiviazione che, come è noto, non può formare oggetto del ricorso.
Non è neppure in discussione la possibilità che dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione e archiviazione del procedimento possano essere contenuti in un unico provvedimento. Ma purtuttavia una dichiarazione di inammissibilità deve esservi perché, diversamente, inutile sarebbe aver previsto la possibilità di opporsi alla richiesta di archiviazione se a questa opposizione fosse consentito di non dare alcuna risposta.
Insomma ben può la legge prevedere che il contraddittorio avvenga con modalità esclusivamente cartolari (la Corte Costituzionale, con sentenza n. 94 del 1992, aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata sulla disciplina legislativa dell'archiviazione pretorile, ritenendo non esistente la violazione del principio del contraddittorio e ritenendo la diversità di disciplina tra procedimenti di competenza del tribunale e del pretore giustificata dai principi di massima semplificazione del procedimento pretorile) ma non può consentire che alle ragioni dell'opponente non venga data alcuna risposta sia pure in termini di inammissibilità. Non è azzardato affermare (in linea, del resto, con quanto ritenuto dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza 14 febbraio 1996, Testa) che la mancata presa in esame dell'opposizione, sia pure ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità, è equivalente, sotto il profilo della parità degli effetti, alla mancata notificazione della richiesta di archiviazione perché il entrambi i casi il giudice emette il provvedimento senza tener conto delle ragioni della persona offesa (in un caso non posta in grado di esprimerle;
nell'altro perché il giudice non ne tiene conto) ponendo quindi in essere una palese violazione del principio del contraddittorio.
Nè potrebbe affermarsi che, nel caso in esame, la dichiarazione di inammissibilità sia stata implicitamente adottata. A questa conclusione potrebbe in ipotesi pervenirsi nel caso in cui l'opposizione fosse palesemente priva dei requisiti di ammissibilità previsti. Ma, nel caso in esame, ciò non può ritenersi avvenuto perché l'opposizione proposta da PI CE indicava specificamente l'indagine richiesta (audizione di persona trasportata sull'autovettura dell'opponente coinvolta nell'incidente) e le ragioni per le quali le dichiarazioni erano rilevanti per l'esito del procedimento.
Consegue alle considerazioni svolte l'accoglimento del ricorso con l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al giudice che l'ha pronunziato.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta penale, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina restituirsi gli atti per l'ulteriore corso al Giudice di pace di Perugia.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2004