Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2004, n. 32130
CASS
Sentenza 21 aprile 2004

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Nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace la disciplina dell'archiviazione non prevede, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta del P.M., la fissazione dell'udienza camerale per la decisione. Tuttavia, è necessario che il giudice dia conto di aver considerato le ragioni dell'opponente anche se ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione la mancanza della quale (che si traduce in una mancata presa in considerazione dell'opposizione stessa) determina una violazione del principio del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2004, n. 32130
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32130
    Data del deposito : 21 aprile 2004

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