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Sentenza 15 settembre 2023
Sentenza 15 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2023, n. 37827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37827 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2023 |
Testo completo
D ETDTTATA;
N C tlí 15 SET 2023 dIVT• yr 4 IZIARIO SENTENZA sul ricorso proposto da: LP CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTE() SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37827 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza della Corte di appello di Bari del 21 marzo 2022 è stata confermata la decisione del Tribunale di Bari (giudizio abbreviato) del 17 ottobre 2019, che aveva condannato EN Volpe alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per i reati di cui agli art. 5 (capo B, per l'anno di imposta 2013) e 10 d. Igs 74 del 2000 (capo C, accertato il 9 febbraio 2016). 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 5 d. Igs. 74 del 2000 e 192 cod. proc. pen.). L'imposta evasa è stata desunta dalle sentenze di merito dagli accertamenti bancari. Tuttavia, dagli stessi accertamenti bancari, oltre ai versamenti, risultano numerosi prelevamenti che dovrebbero essere considerati costi, da dedurre dai ricavi. I versamenti sarebbero quelli confluiti nel conto della società Cutting edge s.r.l. in liquidazione;
società diversa dalla Info Mecatronic s.r.l. a cui si riferirebbe l'omessa dichiarazione dei redditi. L'applicazione dell'articolo 32, primo comma, numero 2, del d.P.R. 600 del 1973, risulta irragionevole in quanto i costi andrebbero comunque desunti e, per le piccole imprese, gli stessi devono individuarsi proprio nei prelevamenti dal conto corrente. Comunque, nei precedenti anni di imposta, come ritenuto nell'appello, i costi risultavano pari al 50% del ricavo. 2. 2. Violazione di legge (art. 63, 192 cod. proc. pen. e 10 d. Igs. 74 del 2000). Per i giudici di merito le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato, alla Guardia di finanza in sede di verifica fiscale, sarebbero utilizzabili in quanto effettuate prima della sussistenza di indizi di reità a suo carico. I ricavi per l'anno 2013 sono stati accertati tutti con metodo induttivo presuntivo, questo non dimostra che nell'anno 2013 sia stata effettivamente svolta attività d'impresa, con produzione di reddito. Soprattutto non è dimostrata la sussistenza del delitto di cui all'articolo 10 del d. Igs. 74 del 2000, che prevede la sussistenza, in concreto, di una documentazione contabile occultata o distrutta. Le fatture rinvenute presso altre imprese erano riferibili ad anni di imposta nei quali il ricorrente non era amministratore della società. Comunque, a partire dal 9 Febbraio 2016, proprio in relazione alle dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente, rese in sede di verifica fiscale, egli avrebbe dovuto essere considerato indagato, e le successive dichiarazioni sarebbero inutilizzabili. 2. 3. Violazione di legge (art 62 bi5e 163 cod. pen.) e vizio della motivazione. Nei motivi di appello la difesa aveva evidenziato elementi positivi ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, quali la scarsa gravità dei reati e la sostanziale irrilevanza dei precedenti penali, assai risalenti (1979 e 2007), il primo depenalizzato. Anche il comportamento processuale risulta meritevole delle attenuanti. Sussistevano anche i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena in relazione alla non eccessiva gravità del reato e ad una non particolare intensità del dolo, nell'assenza di una propensione a delinquere. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici, e ripetitivi dei motivi di appello, senza critiche specifiche alle motivazioni della sentenza impugnata. La decisione della Corte di appello (,e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente per i due reati contestatigli rilevando la sussistenza dei reati. Per l'art. 5, la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul superamento della soglia di punibilità, in quanto sia le entrate sia i prelievi dal conto corrente devono ritenersi ricavi (art. 32, d.P.R. 600 del 1973); non può, quindi, in assenza di elementi certi (non forniti dal ricorrente) ritenersi che i prelievi siano tutti da ritenere Tysti-r-istt[tavano_[nella misura del 40 % e anche se fossero detratti nella medesima percentuale per l'anno di imposta in contestazione la soglia sarebbe ugualmente superata. Su questi aspetti il ricorso non si confronta. 4. Anche per l'occultamento o distruzione della documentazione contabile la decisione impugnata risulta adeguatamente motivata in quanto la società nell'anno di imposta in accertamento aveva prodotto reddito come emergente dagli accertamenti bancari, e richiamando la sentenza di primo grado evidenziava il riscontro di fatture presso altre ditte. Il reato di pericolo si configura al rifiuto di esibire la documentazione tributaria richiesta per la ricostruzione dei redditi e l'occultamento risulta un reato permanente. Infatti, "In tema di reati tributari, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del d. Igs n. 74 del 2000 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall'eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell'occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente" (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018 - dep. 11/10/2018, CARESTIA CHRISTIAN, Rv. 27469702). Basta, quindi, anche la temporanea indisponibilità della documentazione per la consumazione del reato. Deve altresì evidenziarsi, in diritto, che la scelta del rito abbreviato rende comunque utilizzabili le dichiarazioni auto accusatorie del ricorrente rese durante la verifica fiscale: "Nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta l'utilizzazione, nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 3, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle dichiarazioni del soggetto emittente la fattura contestata, contenute nel verbale di constatazione dell'Agenzia delle entrate, benché questo fosse privo delle sottoscrizioni del dichiarante e dei funzionari che avevano partecipato all'atto)" (Sez. 3, Sentenza n. 23182 del 21/03/2018 Ud. (dep. 23/05/2018 ) Rv. 273345 - 01; vedi anche Sez. 3 - , Sentenza n. 1914 del 20/12/2018 Ud. (dep. 16/01/2019 ) Rv. 274343 - 0). 4. Del tutto generico il motivo sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte di appello (unitamente alla decisione di primo grado) valutata la pena adeguata ai fatti e rilevato l'assenza di elementi positivi per il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. Del resto, «La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici» (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - VI%re /180í---":jeD Ir=-- 4 dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Per la sospensione condizionale della pena la sentenza evidenzia i precedenti penali del ricorrente e formula una prognosi sfavorevole sulla reiterazione dei reati. Con queste motivazioni il ricorrente non si confronta ma reitera acriticamente i motivi di appello. 5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/03/2023
N C tlí 15 SET 2023 dIVT• yr 4 IZIARIO SENTENZA sul ricorso proposto da: LP CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTE() SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37827 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza della Corte di appello di Bari del 21 marzo 2022 è stata confermata la decisione del Tribunale di Bari (giudizio abbreviato) del 17 ottobre 2019, che aveva condannato EN Volpe alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per i reati di cui agli art. 5 (capo B, per l'anno di imposta 2013) e 10 d. Igs 74 del 2000 (capo C, accertato il 9 febbraio 2016). 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 5 d. Igs. 74 del 2000 e 192 cod. proc. pen.). L'imposta evasa è stata desunta dalle sentenze di merito dagli accertamenti bancari. Tuttavia, dagli stessi accertamenti bancari, oltre ai versamenti, risultano numerosi prelevamenti che dovrebbero essere considerati costi, da dedurre dai ricavi. I versamenti sarebbero quelli confluiti nel conto della società Cutting edge s.r.l. in liquidazione;
società diversa dalla Info Mecatronic s.r.l. a cui si riferirebbe l'omessa dichiarazione dei redditi. L'applicazione dell'articolo 32, primo comma, numero 2, del d.P.R. 600 del 1973, risulta irragionevole in quanto i costi andrebbero comunque desunti e, per le piccole imprese, gli stessi devono individuarsi proprio nei prelevamenti dal conto corrente. Comunque, nei precedenti anni di imposta, come ritenuto nell'appello, i costi risultavano pari al 50% del ricavo. 2. 2. Violazione di legge (art. 63, 192 cod. proc. pen. e 10 d. Igs. 74 del 2000). Per i giudici di merito le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato, alla Guardia di finanza in sede di verifica fiscale, sarebbero utilizzabili in quanto effettuate prima della sussistenza di indizi di reità a suo carico. I ricavi per l'anno 2013 sono stati accertati tutti con metodo induttivo presuntivo, questo non dimostra che nell'anno 2013 sia stata effettivamente svolta attività d'impresa, con produzione di reddito. Soprattutto non è dimostrata la sussistenza del delitto di cui all'articolo 10 del d. Igs. 74 del 2000, che prevede la sussistenza, in concreto, di una documentazione contabile occultata o distrutta. Le fatture rinvenute presso altre imprese erano riferibili ad anni di imposta nei quali il ricorrente non era amministratore della società. Comunque, a partire dal 9 Febbraio 2016, proprio in relazione alle dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente, rese in sede di verifica fiscale, egli avrebbe dovuto essere considerato indagato, e le successive dichiarazioni sarebbero inutilizzabili. 2. 3. Violazione di legge (art 62 bi5e 163 cod. pen.) e vizio della motivazione. Nei motivi di appello la difesa aveva evidenziato elementi positivi ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, quali la scarsa gravità dei reati e la sostanziale irrilevanza dei precedenti penali, assai risalenti (1979 e 2007), il primo depenalizzato. Anche il comportamento processuale risulta meritevole delle attenuanti. Sussistevano anche i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena in relazione alla non eccessiva gravità del reato e ad una non particolare intensità del dolo, nell'assenza di una propensione a delinquere. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici, e ripetitivi dei motivi di appello, senza critiche specifiche alle motivazioni della sentenza impugnata. La decisione della Corte di appello (,e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente per i due reati contestatigli rilevando la sussistenza dei reati. Per l'art. 5, la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul superamento della soglia di punibilità, in quanto sia le entrate sia i prelievi dal conto corrente devono ritenersi ricavi (art. 32, d.P.R. 600 del 1973); non può, quindi, in assenza di elementi certi (non forniti dal ricorrente) ritenersi che i prelievi siano tutti da ritenere Tysti-r-istt[tavano_[nella misura del 40 % e anche se fossero detratti nella medesima percentuale per l'anno di imposta in contestazione la soglia sarebbe ugualmente superata. Su questi aspetti il ricorso non si confronta. 4. Anche per l'occultamento o distruzione della documentazione contabile la decisione impugnata risulta adeguatamente motivata in quanto la società nell'anno di imposta in accertamento aveva prodotto reddito come emergente dagli accertamenti bancari, e richiamando la sentenza di primo grado evidenziava il riscontro di fatture presso altre ditte. Il reato di pericolo si configura al rifiuto di esibire la documentazione tributaria richiesta per la ricostruzione dei redditi e l'occultamento risulta un reato permanente. Infatti, "In tema di reati tributari, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del d. Igs n. 74 del 2000 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall'eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell'occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente" (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018 - dep. 11/10/2018, CARESTIA CHRISTIAN, Rv. 27469702). Basta, quindi, anche la temporanea indisponibilità della documentazione per la consumazione del reato. Deve altresì evidenziarsi, in diritto, che la scelta del rito abbreviato rende comunque utilizzabili le dichiarazioni auto accusatorie del ricorrente rese durante la verifica fiscale: "Nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta l'utilizzazione, nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 3, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle dichiarazioni del soggetto emittente la fattura contestata, contenute nel verbale di constatazione dell'Agenzia delle entrate, benché questo fosse privo delle sottoscrizioni del dichiarante e dei funzionari che avevano partecipato all'atto)" (Sez. 3, Sentenza n. 23182 del 21/03/2018 Ud. (dep. 23/05/2018 ) Rv. 273345 - 01; vedi anche Sez. 3 - , Sentenza n. 1914 del 20/12/2018 Ud. (dep. 16/01/2019 ) Rv. 274343 - 0). 4. Del tutto generico il motivo sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte di appello (unitamente alla decisione di primo grado) valutata la pena adeguata ai fatti e rilevato l'assenza di elementi positivi per il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. Del resto, «La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici» (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - VI%re /180í---":jeD Ir=-- 4 dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Per la sospensione condizionale della pena la sentenza evidenzia i precedenti penali del ricorrente e formula una prognosi sfavorevole sulla reiterazione dei reati. Con queste motivazioni il ricorrente non si confronta ma reitera acriticamente i motivi di appello. 5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/03/2023