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Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2023, n. 7874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7874 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CO PP nato a [...] il [...] UP AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, che concluso nel senso del rigetto del ricorso circa la posizione di CO e 4ella dichiarazione d'inammissibilità in merito alla posizione di UP;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7874 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Messina, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Messina ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto a RE CU (di cui all'art. 319 cod. pen.) e ha condannato US SC per furto in abitazione aggravato (capo C) e per concorso esterno in associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio (capo A). 2. Avverso la sentenza d'appello sono stati proposti ricorsi negli interessi di RE CU e SC US fondati, rispettivamente, su uno e due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di US SC si deduce il difetto assoluto di motivazione in merito al motivo di appello avente a oggetto la sussunzione della condotta dell'imputato nella fattispecie di cui agli artt. 110 e 416 cod. pen., essendosi la Corte territoriale solo limitata, peraltro in assenza di censura a riguardo, a ritenere nella specie non violato il principio di correlazione tra l'imputazione contestata (art. 416 cod. pen.) e la fattispecie accertata in sentenza. Il giudice d'appello, proprio in ragione del difetto motivazionale di cui innanzi, non avrebbe altresì considerato quanto dedotto dall'appellante circa l'inconfigurabilità del concorso esterno dell'imputato. Si sarebbe trattato, come avrebbe statuito la sentenza di primo grado, del solo furto aggravato (consumato tra il 12 e il 13 agosto 2010) ma con riferimento a un'associazione la cui permanenza sarebbe cessata proprio nell'agosto 2010, come emergerebbe dalla stessa citata sentenza. 2.1.2. Per il secondo motivo di ricorso sarebbe altresì mancante la motivazione, oltre che comunque contraddittoria, in merito alla confermata responsabilità per il furto in abitazione aggravato, di cui al capo C della rubrica, essendosi la Corte territoriale limitata a fare riferimento agli elementi emergenti dalle conversazioni intercettate che, invece, per il ricorrente, se fossero state interpretate senza forzature logiche, avrebbero condotto all'assoluzione di US SC. 2.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono mancanza e manifesta illogicità della motivazione del rigetto del motivo d'appello inerente all'operato aumento della pena per la contestata recidiva. 7 2.2. Con il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di RE CU si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in merito al motivo di appello deducente l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di primo grado nel dichiarare estinto il reato per prescrizione in luogo di un proscioglimento nel merito ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. In particolare, la Corte territoriale avrebbe errato nel confermare la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione pur avendo dato atto, al pari del giudice di primo grado, della sussistenza dei presupposti per un'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sollecitando altresì la proposizione di una questione di legittimità costituzionale in merito all'art. 129, comma secondo, cod. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27, comma secondo, e 111 Cost., per il caso in cui si dovesse accedere alla medesima interpretazione che i giudici di merito avrebbero dato della norma. 3. La sola Procura generale ha discusso, concludendo nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Solo il ricorso proposto nell'interesse di US SC merita (parziale) accoglimento, nei termini e limiti di seguito specificati, mentre si manifesta inammissibile quello proposto nell'interesse di RE CU. 2. I primi due motivi di ricorso proposti nell'interesse di US SC sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle relative questioni. 2.1. I giudici di merito, in termini di c.d. «doppia conforme» e anche all'esito della valutazione degli elementi emergenti delle comunicazioni e conversazioni intercettate, hanno ritenuto responsabile l'imputato non solo del furto aggravato ma anche di concorso esterno nell'associazione di cui al capo A di rubrica (finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio). Si evidenzia in particolare che l'indagine è scaturita dall'arresto in flagranza del reato di furto, nei primi giorni del mese di agosto 2010, di AN AN, PP AN e TE SC (fratello dell'imputato) con conseguente prosecuzione della stessa anche mediante l'intercettazione dei colloqui avvenuti in carcere tra i detti arrestati e i propri familiari, dai quali è emersa l'attività, posta in essere dal carcere, finalizzata all'organizzazione e alla realizzazione di ulteriori furti, tra cui quello ascritto al capo C di rubrica. Il giorno antecedente alla commissione del furto in oggetto, difatti, proseguono i giudici di merito, 3 PP AN e TE SC, sempre per quanto emerso delle captate conversazioni, hanno incaricato le rispettive mogli di organizzare il rinvenimento da parte delle forze dell'ordine di borsoni contenenti strumenti atti allo scasso, in prossimità di immobili di pregio a fini di depistaggio volto a far credere che i furti agli stessi ricollegati fossero in realtà attribuibili ad altri soggetti. Proprio nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2010, nella quale sono stati rinvenuti i borsoni in forza di telefonate anonime, è stato commesso il furto in oggetto e il successivo 25 agosto TE SC, come evidenziato dai giudici di merito, ha commentato con la propria moglie oltre che con i fratelli US e VA SC gli esiti dell'operazione. Nel corso di tale conversazione US e VA SC hanno altresì fornito dettagli relativi all'eseguita operazione, condotta fino alle ore cinque del mattino, anche in merito ai correi (già giudicati per il medesimo reato furto). 2.1.1. Orbene, l'apparato argomentativo di cui innanzi, oltre a evidenziare l'infondatezza della censura deducente la mancanza di motivazione in merito alla confermata responsabilità dell'imputato per il furto in abitazione aggravato, di cui al capo C della rubrica, mostra l'inammissibilità della doglianza con la quale si deduce il mero riferimento da parte dei giudici di merito agli elementi emergenti dalle conversazioni intercettate che, invece, per il ricorrente, se fossero state interpretate senza forzature logiche, avrebbero condotto all'assoluzione di US SC. In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (ex plurimis: Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione;
Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione;
Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propongono i profili di ricorso che si appuntano sugli esiti delle indagini tecniche, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (ex plurimis: Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit.; ex plurirnis: Sez. Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione;
Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558-01). 4 2.1.2. La censura con la quale si deduce il difetto assoluto di motivazione in merito al motivo di appello avente a oggetto la sussunzione della condotta dell'imputato nella fattispecie di cui agli artt. 110 e 416 cod. pen., è infondata. Nella specie, infatti, dalla c.d. «doppia conforme» emerge l'apparato argomentativo, né contraddittorio né manifestamente illogico, sotteso all'accertato concorso esterno dell'imputato nell'associazione di cui al capo A. Trattasi di sodalizio la cui sussistenza, non sindacata, è stata peraltro argomentata dai giudici di merito, oltre che in forza della valutazione di elementi emergenti dalle captate conversazioni, anche in ragione di una sentenza già passata in giudicato (in merito alla posizione di altri correi) e utilizzata ex art. 238-bis cod. proc. pen., con la precisazione che la stessa non ha operato in epoca successiva al mese di agosto 2010, nel quale si collocano i fatti accertati in ragione dell'arresto dei AN e di TE SC tra cui, quindi, proprio il furto in abitazione di cui al capo C di rubrica. Circa la posizione di US SC, i giudici di merito, all'esito della valutazione degli elementi emergenti dalle captate conversazioni, hanno valorizzato la circostanza per cui PP AN e TE SC si preoccupassero della refurtiva provento dei furti in precedenza realizzati dal sodalizio oltre che della programmazione dei successivi reati contro il patrimonio, tra cui proprio quello di cui al capo C, commesso anche da US SC. All'esito della valutazione degli intrattenuti colloqui, è stato ritenuto accertato che l'imputato si fosse proposto di aggregarsi al sodalizio ascritto al capo A, cui appartenevano anche propri congiunti, ma che la relativa decisione fosse stata rimandata a un momento successivo alla scarcerazione del fratello TE SC. Sicché, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, tanto la sentenza di primo grado quanto quella d'appello hanno evidenziato che con la partecipazione al furto di cui al capo C, tenuta nella consapevolezza della programmazione dello stesso da parte del sodalizio, l'imputato ha fornito un contributo essenziale all'operatività dell'associazione e al conseguimento dei suoi scopi in un momento di fibrillazione della stessa, dovuto all'arresto dei due AN e di TE SC. Si è trattato in particolare di una fase particolarmente delicata della vita associativa, caratterizzata dall'arresto di taluni sodali, con conseguente agevolazione da parte di US SC della conservazione del sodalizio, perlomeno fino alla realizzazione del furto di cui al capo C e nonostante lo stato di detenzione di taluni associati, organizzatori del detto reato fine. Così argomentando, peraltro, il giudici di merito hanno mostrato di aver correttamente applicato il principio di diritto, che in questa sede si ribadisce, per 5 cui, risponde di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso, supportandone l'azione nei momenti di particolare difficoltà (Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, Giglio, Rv. 281770, che ha ritenuto configurabile il delitto di cui agli artt. 110, 416 cod. pen. nella condotta dell'imputata che aveva provveduto a «bonificare» i luoghi destinati a sede dell'associazione e favorito il ricambio nella titolarità e nell'amministrazione delle società utilizzate dal sodalizio per l'attuazione del programma criminoso;
si veda altresì, ex plurímis, ancorché con riferimento al concorso esterno in associazione di tipo mafioso, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino Rv. 231671). 3. È invece fondato il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di US SC, avendo i giudici di merito sostanzialmente omesso di motivare l'operato aumento per la recidiva limitandosi a una mera clausola di stile e, in particolare: ritenendo insussistenti «ragioni apprezzabili per l'esclusione della recidiva, atteso quanto emerge dal casellario». Il mero riferimento a quanto emerge dal casellario, comunque non oggetto di specificazione, tradisce peraltro il più recente approdo di legittimità per il quale l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; si vedano altresì Sez. 4, n. 29034 del 15/06/2022, Pino, in motivazione, e Sez. 4, n. 29036 del 15/06/2022, Fiano, in motivazione). Più nel dettaglio, deve in questa sede ribadirsi che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419; si vedano altresì Sez. 4, n. 29034/2022, Pino Cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 6 29036/2022, Fiano, in motivazione;
si veda in particolare Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). 4. Il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di RE CU è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. I giudici di merito, difatti, lungi dall'aver ritenuto nella specie sussistenti condizioni per il proscioglimento dell'imputato, hanno esplicitato le ragioni della mancata emersione dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, di circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale (conformemente a Sez. U, n. 35490, del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). È stata difatti evidenziata, in ragione delle captate conversazioni e delle videoriprese agli atti, l'emersione dell'accordo corruttivo avente a oggetto l'introduzione di stupefacente all'interno della Casa Circondariale di Messina da parte di RE CU (appartenente alla polizia penitenziaria). All'inammissibilità della censura nei termini di cui innanzi si aggiunge infine la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto già dichiarata tale da Corte cost. n. 362 del 1991. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di US SC, limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Messina, dovendosi invece rigettare nel resto il ricorso proposto nell'interesse di SC con conseguente dichiarazione d'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità del detto imputato (ex art. 624 cod. proc. pen). Per contro, all'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di RE CU consegue la condanna del detto CU al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SC US limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso di SC US. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza 1 I i 7 in ordine all'affermazione della penale responsabilità di tale imputato. Ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dichiara inammissibile il ricorso di CU RE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2023 re Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, che concluso nel senso del rigetto del ricorso circa la posizione di CO e 4ella dichiarazione d'inammissibilità in merito alla posizione di UP;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7874 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Messina, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Messina ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto a RE CU (di cui all'art. 319 cod. pen.) e ha condannato US SC per furto in abitazione aggravato (capo C) e per concorso esterno in associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio (capo A). 2. Avverso la sentenza d'appello sono stati proposti ricorsi negli interessi di RE CU e SC US fondati, rispettivamente, su uno e due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di US SC si deduce il difetto assoluto di motivazione in merito al motivo di appello avente a oggetto la sussunzione della condotta dell'imputato nella fattispecie di cui agli artt. 110 e 416 cod. pen., essendosi la Corte territoriale solo limitata, peraltro in assenza di censura a riguardo, a ritenere nella specie non violato il principio di correlazione tra l'imputazione contestata (art. 416 cod. pen.) e la fattispecie accertata in sentenza. Il giudice d'appello, proprio in ragione del difetto motivazionale di cui innanzi, non avrebbe altresì considerato quanto dedotto dall'appellante circa l'inconfigurabilità del concorso esterno dell'imputato. Si sarebbe trattato, come avrebbe statuito la sentenza di primo grado, del solo furto aggravato (consumato tra il 12 e il 13 agosto 2010) ma con riferimento a un'associazione la cui permanenza sarebbe cessata proprio nell'agosto 2010, come emergerebbe dalla stessa citata sentenza. 2.1.2. Per il secondo motivo di ricorso sarebbe altresì mancante la motivazione, oltre che comunque contraddittoria, in merito alla confermata responsabilità per il furto in abitazione aggravato, di cui al capo C della rubrica, essendosi la Corte territoriale limitata a fare riferimento agli elementi emergenti dalle conversazioni intercettate che, invece, per il ricorrente, se fossero state interpretate senza forzature logiche, avrebbero condotto all'assoluzione di US SC. 2.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono mancanza e manifesta illogicità della motivazione del rigetto del motivo d'appello inerente all'operato aumento della pena per la contestata recidiva. 7 2.2. Con il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di RE CU si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in merito al motivo di appello deducente l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di primo grado nel dichiarare estinto il reato per prescrizione in luogo di un proscioglimento nel merito ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. In particolare, la Corte territoriale avrebbe errato nel confermare la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione pur avendo dato atto, al pari del giudice di primo grado, della sussistenza dei presupposti per un'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sollecitando altresì la proposizione di una questione di legittimità costituzionale in merito all'art. 129, comma secondo, cod. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27, comma secondo, e 111 Cost., per il caso in cui si dovesse accedere alla medesima interpretazione che i giudici di merito avrebbero dato della norma. 3. La sola Procura generale ha discusso, concludendo nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Solo il ricorso proposto nell'interesse di US SC merita (parziale) accoglimento, nei termini e limiti di seguito specificati, mentre si manifesta inammissibile quello proposto nell'interesse di RE CU. 2. I primi due motivi di ricorso proposti nell'interesse di US SC sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle relative questioni. 2.1. I giudici di merito, in termini di c.d. «doppia conforme» e anche all'esito della valutazione degli elementi emergenti delle comunicazioni e conversazioni intercettate, hanno ritenuto responsabile l'imputato non solo del furto aggravato ma anche di concorso esterno nell'associazione di cui al capo A di rubrica (finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio). Si evidenzia in particolare che l'indagine è scaturita dall'arresto in flagranza del reato di furto, nei primi giorni del mese di agosto 2010, di AN AN, PP AN e TE SC (fratello dell'imputato) con conseguente prosecuzione della stessa anche mediante l'intercettazione dei colloqui avvenuti in carcere tra i detti arrestati e i propri familiari, dai quali è emersa l'attività, posta in essere dal carcere, finalizzata all'organizzazione e alla realizzazione di ulteriori furti, tra cui quello ascritto al capo C di rubrica. Il giorno antecedente alla commissione del furto in oggetto, difatti, proseguono i giudici di merito, 3 PP AN e TE SC, sempre per quanto emerso delle captate conversazioni, hanno incaricato le rispettive mogli di organizzare il rinvenimento da parte delle forze dell'ordine di borsoni contenenti strumenti atti allo scasso, in prossimità di immobili di pregio a fini di depistaggio volto a far credere che i furti agli stessi ricollegati fossero in realtà attribuibili ad altri soggetti. Proprio nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2010, nella quale sono stati rinvenuti i borsoni in forza di telefonate anonime, è stato commesso il furto in oggetto e il successivo 25 agosto TE SC, come evidenziato dai giudici di merito, ha commentato con la propria moglie oltre che con i fratelli US e VA SC gli esiti dell'operazione. Nel corso di tale conversazione US e VA SC hanno altresì fornito dettagli relativi all'eseguita operazione, condotta fino alle ore cinque del mattino, anche in merito ai correi (già giudicati per il medesimo reato furto). 2.1.1. Orbene, l'apparato argomentativo di cui innanzi, oltre a evidenziare l'infondatezza della censura deducente la mancanza di motivazione in merito alla confermata responsabilità dell'imputato per il furto in abitazione aggravato, di cui al capo C della rubrica, mostra l'inammissibilità della doglianza con la quale si deduce il mero riferimento da parte dei giudici di merito agli elementi emergenti dalle conversazioni intercettate che, invece, per il ricorrente, se fossero state interpretate senza forzature logiche, avrebbero condotto all'assoluzione di US SC. In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (ex plurimis: Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione;
Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione;
Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propongono i profili di ricorso che si appuntano sugli esiti delle indagini tecniche, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (ex plurimis: Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit.; ex plurirnis: Sez. Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione;
Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558-01). 4 2.1.2. La censura con la quale si deduce il difetto assoluto di motivazione in merito al motivo di appello avente a oggetto la sussunzione della condotta dell'imputato nella fattispecie di cui agli artt. 110 e 416 cod. pen., è infondata. Nella specie, infatti, dalla c.d. «doppia conforme» emerge l'apparato argomentativo, né contraddittorio né manifestamente illogico, sotteso all'accertato concorso esterno dell'imputato nell'associazione di cui al capo A. Trattasi di sodalizio la cui sussistenza, non sindacata, è stata peraltro argomentata dai giudici di merito, oltre che in forza della valutazione di elementi emergenti dalle captate conversazioni, anche in ragione di una sentenza già passata in giudicato (in merito alla posizione di altri correi) e utilizzata ex art. 238-bis cod. proc. pen., con la precisazione che la stessa non ha operato in epoca successiva al mese di agosto 2010, nel quale si collocano i fatti accertati in ragione dell'arresto dei AN e di TE SC tra cui, quindi, proprio il furto in abitazione di cui al capo C di rubrica. Circa la posizione di US SC, i giudici di merito, all'esito della valutazione degli elementi emergenti dalle captate conversazioni, hanno valorizzato la circostanza per cui PP AN e TE SC si preoccupassero della refurtiva provento dei furti in precedenza realizzati dal sodalizio oltre che della programmazione dei successivi reati contro il patrimonio, tra cui proprio quello di cui al capo C, commesso anche da US SC. All'esito della valutazione degli intrattenuti colloqui, è stato ritenuto accertato che l'imputato si fosse proposto di aggregarsi al sodalizio ascritto al capo A, cui appartenevano anche propri congiunti, ma che la relativa decisione fosse stata rimandata a un momento successivo alla scarcerazione del fratello TE SC. Sicché, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, tanto la sentenza di primo grado quanto quella d'appello hanno evidenziato che con la partecipazione al furto di cui al capo C, tenuta nella consapevolezza della programmazione dello stesso da parte del sodalizio, l'imputato ha fornito un contributo essenziale all'operatività dell'associazione e al conseguimento dei suoi scopi in un momento di fibrillazione della stessa, dovuto all'arresto dei due AN e di TE SC. Si è trattato in particolare di una fase particolarmente delicata della vita associativa, caratterizzata dall'arresto di taluni sodali, con conseguente agevolazione da parte di US SC della conservazione del sodalizio, perlomeno fino alla realizzazione del furto di cui al capo C e nonostante lo stato di detenzione di taluni associati, organizzatori del detto reato fine. Così argomentando, peraltro, il giudici di merito hanno mostrato di aver correttamente applicato il principio di diritto, che in questa sede si ribadisce, per 5 cui, risponde di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso, supportandone l'azione nei momenti di particolare difficoltà (Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, Giglio, Rv. 281770, che ha ritenuto configurabile il delitto di cui agli artt. 110, 416 cod. pen. nella condotta dell'imputata che aveva provveduto a «bonificare» i luoghi destinati a sede dell'associazione e favorito il ricambio nella titolarità e nell'amministrazione delle società utilizzate dal sodalizio per l'attuazione del programma criminoso;
si veda altresì, ex plurímis, ancorché con riferimento al concorso esterno in associazione di tipo mafioso, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino Rv. 231671). 3. È invece fondato il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di US SC, avendo i giudici di merito sostanzialmente omesso di motivare l'operato aumento per la recidiva limitandosi a una mera clausola di stile e, in particolare: ritenendo insussistenti «ragioni apprezzabili per l'esclusione della recidiva, atteso quanto emerge dal casellario». Il mero riferimento a quanto emerge dal casellario, comunque non oggetto di specificazione, tradisce peraltro il più recente approdo di legittimità per il quale l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; si vedano altresì Sez. 4, n. 29034 del 15/06/2022, Pino, in motivazione, e Sez. 4, n. 29036 del 15/06/2022, Fiano, in motivazione). Più nel dettaglio, deve in questa sede ribadirsi che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419; si vedano altresì Sez. 4, n. 29034/2022, Pino Cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 6 29036/2022, Fiano, in motivazione;
si veda in particolare Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). 4. Il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di RE CU è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. I giudici di merito, difatti, lungi dall'aver ritenuto nella specie sussistenti condizioni per il proscioglimento dell'imputato, hanno esplicitato le ragioni della mancata emersione dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, di circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale (conformemente a Sez. U, n. 35490, del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). È stata difatti evidenziata, in ragione delle captate conversazioni e delle videoriprese agli atti, l'emersione dell'accordo corruttivo avente a oggetto l'introduzione di stupefacente all'interno della Casa Circondariale di Messina da parte di RE CU (appartenente alla polizia penitenziaria). All'inammissibilità della censura nei termini di cui innanzi si aggiunge infine la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto già dichiarata tale da Corte cost. n. 362 del 1991. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di US SC, limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Messina, dovendosi invece rigettare nel resto il ricorso proposto nell'interesse di SC con conseguente dichiarazione d'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità del detto imputato (ex art. 624 cod. proc. pen). Per contro, all'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di RE CU consegue la condanna del detto CU al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SC US limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso di SC US. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza 1 I i 7 in ordine all'affermazione della penale responsabilità di tale imputato. Ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dichiara inammissibile il ricorso di CU RE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2023 re Il Presidente