Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5259 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE 5259 /01 Locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: G.N. 15286/98 esidente Dott. Angelo Rel. Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron.11272 Consigliere PREDEN Dott. Roberto Rep. 1865 Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud. 30/11/00 Consigliere - Dott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORË per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: AST, in persona del AZDIENDA SICILIANA TRASPORTI IL CANCELLIERE Presidente e legale rappresentante pro-tempore, N elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE VICO €0,77 L1500 4, presso lo studio dell'avvocato GALANTE GIULIANA, difeso dall'avvocato TROTTA PIETRO, giusta delega in atti;
ricorrente J854314
contro
RG MA nella sua qualità di curatore del fallimento della Soc. Coop. a r.
1. A.T.R.A.S.( Augustana 2000 elettivamente domiciliato in ROMA VLE Trasporti), 1937 GORIZIA 521 presso lo studio dell'avvocato AFFENITA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DOMENICO, difeso dall'avvocato BAGLIERI SALVATORE, UFFICIO COPIE Richiesta copia legale giusta delega in atti;
dal Sig. GALANT! per diritti L. 12000.+2 controricorrente 02.06.2001 avversO la sentenza n. 420/97 della Corte d'Appello di IL CANCELLIERE CATANIA Sez. Civile emessa il 21/3/1997, depositata il 18/06/97; RG. 658/1993, udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 2000 CANCELLERIA udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato PIETRO TROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore BE147540 Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per A5028053 l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 11.1.82 il curatore del fallimento della SOC. Cooperativa Augustana Tra- sporti, premesso che con contratto del 7.7.81, erano stati concessi in locazione all'Azienda Siciliana Tra- sporti fino al 31.10.81 dieci autobus, l'uso del piaz- zale ed altri impianti, che dopo la scadenza del termi- ne contrattuale l'azienda Siciliana non aveva restitui- to i beni locati chiedendo una proroga della locazione. limitatamente a cinque autobus, richiedeva sequestro giudiziario, poi accordato in data 27.1.82. Con succes- siva citazione del 5.3.82 il predetto curatore conveni- va in giudizio l'Azienda Siciliana Trasporti регра con- 2 valida della misura cautelare e per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. Radicatosi il con- traddittorio, l'A.S.T. eccepiva la inefficacia del se- questro per la mancata proposizione del giudizio di me- rito ed in via subordinata contestava l'inadempimento su cui la istante aveva fondato la richiesta di danni. Con sentenza non definitiva del 7.12.82 il Tribunale di Siracusa rigettava la richiesta di convalida del seque- stro dichiarandone la inefficacia ed affermava la re- sponsabilità dell'A.S.T. ex art. 1591 c.c. Con sentenza definitiva del 17.2.93 il Tribunale condannava l'Azienda Trasporti al pagamento del corri- spettivo determinato, ex art. 1591 C.C., in lire 25.309.252, oltre rivalutazione ed interessi. A seguito di impugnazione dell'Azienda Siciliana Trasporti, la Corte di Appello di Catania con sentenza del 18.6.1997 confermava la decisione dei primi giudici condannando l'appellante al pagamento delle spese. Osservava, tra l'altro, la Corte che nessuna prova vi era in atti circa la inservibilità di cinque degli autobus noleggiati mentre doveva ritenersi legittimo il comportamento del creditore nell'avere rifiutato il so- lo adempimento parziale tale da non coprire il danno lamentato. In merito alla riconosciuta rivalutazione, i secon- 3 di giudici evidenziavano che l'art. 1591 c.c. attribui- sce al locatore nel caso di ritardata restituzione ol- tre al corrispettivo anche il maggior danno che costi- tuendo debito di valore ben può essere costituito dalla rivalutazione della somma corrispondente al corrispet- tivo pattuito. La prova del maggior danno può trarsi anche dal fatto notorio della svalutazione o della qua- lità del creditore. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione l'Azienda Siciliana Trasporti affidandolo a due motivi sostenuti da memoria. Ha resistito con controricorso la Curatela del fal- limento Augustana Trasporti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione l'Azienda Sici- liana Trasporti, denunziata la violazione degli artt. 1591, 1223, 1224 c.C., nonché la insufficiente motiva- zione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto debito di valore il corrispettivo previsto dall'art. 1591 predet- to, in tale modo operando, in adesione a quanto affer- mato dal Tribunale, una illegittima rivalutazione dell'importo di lire 25.309.252 per di più accordando gli interessi sulla somma rivalutata. 4 La censura è fondata. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte (7670/93, 2910/95) l'obbligo del con- duttore a norma dell'art. 1591 C.C. di dare il corri- spettivo convenuto fino alla data della riconsegna del- la cosa locata, salvo maggior danno, integra un debito di valuta di natura contrattuale analogo a quello di pagamento del canone di locazione con la conseguenza che come tale non è suscettibile di rivalutazione mone- taria bensì produce interessi dal giorno della domanda, salvo il maggior danno a norma dell'art. 1224 C.C. se- conda comma ove allegato e dimostrato. Nella motivazione della sentenza impugnata la corte territoriale ha rilevato che l'art. 1591 C.C. attribui- sce al locatore per il caso di ritardata restituzione del bene locato, oltre al corrispettivo anche il mag- gior danno che quale debito di valore ben può essere costituito dalla rivalutazione. Risulta, ora, dalla stessa sentenza che il maggior danno non era stato né richiesto né provato, unicamente il primo giudice aveva rivalutato la somma accordata quale corrispettivo per la ritardata consegna e tale statuizione è stata con- fermata dalla Corte distrettuale. In tale modo argomentando, secondi giudici non hanno operato corretta applicazione ella giurisprudenza 5 di legittimità, onde sul punto la sentenza impugnata deve essere cassata con il conseguente rinvio della causa ad altro giudice, che si indica in dispositivo Jil quale tenendo conto delle ragioni che hanno determinato l'annullamento della pronunzia ed adeguandosi, sulla base dei rilievi esposti, all'enunciato principio di diritto, tornerà nuovamente a decidere omettendo di ac- cordare la rivalutazione sull'importo riconosciuto per- - O S ché è debito di valuta ed accordando sullo stesso i li interessi legali. Resta, in conseguenza, assorbita la doglianza sulle spese imponendo per quest'ultima la cassazione della sentenza un nuovo esame in ordine alla soccombenza e, quindi, una nuova pronuncia sul punto. Le spese di questa fase di legittimità vanno deman- date al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e di- chiara assorbito il secondo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a di- versa sezione della Corte di Appello di Catania. Così deciso in Roma, il 30.11.2000. IL/PRE IL PRESIDENTEq=w IL CONSIGLIERE EST. يضمنا Из залага 6 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria - 9. APR. 2001 Oggi, lì IL CANCELLIERË Giovanni Giambattiste O P U S I O N T E 10000 290000 GIU. 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 4 Sorio Region 7755 R 200.000 vermate 9. TA (line p. Il Dirigente Area IZ (D.ssa Maria Grazia Il Responsabile Servizio cdiziari (Dr. M. RACC ONI) 0 3 7 1 3 6 7